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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 luglio 2026

Cassazione n. 23129/2026

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dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], comein atti domiciliati,RICORRENTI[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata,CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 6772/22 della Commissione TributariaProvinciale di Roma, pubblicata in data 6 giugno 2022.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.1.

Con sentenza n. 6772/22, pubblicata in data 6 giugno2022, la [OSCURATO:PERSONA] di Roma haNumero registro generale 1073/2023Numero sezionale 5068/2026Numero di raccolta generale 23129/2026Data pubblicazione 13/07/2026rigettato il ricorso proposto, ai sensi dell’art. 70 d.lgs. n. 546del 1992, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], volto adottenere l’attuazione della sentenza n. 3464/16 dellaCommissione Tributaria Provinciale di Roma, la quale avevaannullato l’avviso di accertamento n.

RM1163387/2013, con ilquale erano state rideterminate la categoria, la classe e larendita catastale di un immobile di loro proprietà sito in Roma(in precedenza censito in categoria A 2, classe 4, ed, in seguitoall’accertamento, poi annullato, in categoria A 1, classe 3).2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno propostoricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza,affidandone l’accoglimento a due motivi di impugnazione edillustrando ulteriormente le loro difese con memoria.3.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito, depositandocontroricorso e, successivamente, memoria, concludendo per lareiezione delle avverse argomentazioni e richieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato, aisensi dell’art. 360, primo comma, num. 4 o, in subordine, num.3, c.p.c., la nullità del procedimento, con violazione degli artt.2909 c.c. e 70 d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto laCommissione Tributaria Provinciale di Roma aveva ritenuto,nonostante la sentenza passata in giudicato avesse annullatol’avviso di accertamento, che l’amministrazione finanziariaavesse dato congruamente esecuzione alla decisione,“annotando in catasto … il classamento a far data dal 18novembre 2013 fino al 26 novembre 2015 … in categoria A 2,classe 4”.

In tal modo, però, era stata data parziale attuazionealla sentenza divenuta definitiva, “modificando autonomamenteil disposto di cui alla sentenza n. 3464/16, così giustificando,Numero registro generale 1073/2023Numero sezionale 5068/2026Numero di raccolta generale 23129/2026Data pubblicazione 13/07/2026con argomentazioni che non competevano al giudicedell’ottemperanza, un ripristino solo temporaneo delclassamento precedente”.

Non potevano essere condivise,d’altronde, le argomentazioni del giudice dell’ottemperanzasecondo il quale “il classamento attuale (categoria A 1, classe3)”, per il periodo successivo al 26 novembre 2015, costituivail frutto “della successiva presentazione della dichiarazioneDOCFA in data 26 novembre 2015, prot. n. 745228, perdiversa distribuzione degli spazi interni-ristrutturazione”, inquanto “il profilo della rilevanza della procedura DOCFA erastato esplicitamente esaminato dalla sentenza n. 3464/16, chene aveva escluso il valore di acquiescenza o cessazione dellamateria del contendere”.2.

Con il secondo motivo i ricorrenti hanno prospettato, aisensi dell’art. 360, primo comma, num. 4 o, in subordine, num.3, c.p.c., la nullità del procedimento, con violazione degli artt.2909 c.c. e 70 d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto costituiva unaquestione di merito stabilire se la presentazione di un modelloDOCFA, conseguente ad una diversa distribuzione degli spaziinterni-ristrutturazione, fosse idonea a dare corpo ad “unalegittima causa di attribuzione del classamento catastale”.

Ed,infatti, determinandosi nel senso osteggiato dai ricorrenti, ilgiudice dell’ottemperanza non solo aveva “chiaramente variatoil giudicato, invece di darvi esecuzione”, ma aveva ancheesaminato “un profilo di merito che non era di sua competenza,per di più risolvendo la questione in modo contrario rispetto aquanto deciso dalla sentenza di merito e sulla base di unaricostruzione dei fatti chiaramente errata”, perché da “nessunNumero registro generale 1073/2023Numero sezionale 5068/2026Numero di raccolta generale 23129/2026Data pubblicazione 13/07/2026contribuenti) sulla base del modello DOCFA da loropresentato”.3.

I motivi -esaminabili congiuntamente per la strettacorrelazione delle questioni sulle quali poggiano- sonoinfondati.3.1.

E’ opportuno rilevare, innanzi tutto, che, secondo unconsolidato orientamento di questa Corte, l’art. 70 d.lgs. n.546 del 1992, secondo il quale il ricorso per cassazione controla sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza èammesso per violazione delle norme del procedimento, deveessere interpretato nel senso di consentire il sindacato dilegittimità non soltanto sulla violazione delle norme chedisciplinano il prefato giudizio, ma anche su ogni altro error inprocedendo nel quale sia incorso il giudice dell’ottemperanza,ivi compreso l’omesso esame di una pretesa che avrebbedovuto trovare ingresso in quella sede o il mancato o difettosoesercizio del potere-dovere di interpretare ed eventualmenteintegrare il dictum costituito dal giudicato al qualel’amministrazione non si sia adeguata (cfr. Cass. n. 3057/08,Cass. n. 8830/14, Cass. n. 23478/18, Cass. n. 14642/19 eCass. n. 14962/25).Il giudizio di ottemperanza ed, in particolare, quellotributario è caratterizzato da una peculiare natura “attuativa”,che lo differenzia rispetto al corrispondente giudizio esecutivocivile, perché il suo scopo non è quello di ottenere l’esecuzionecoattiva del comando contenuto nella decisione passata ingiudicato, quanto piuttosto quello di dare concreta attuazione aquel comando, anche se non contenga un precetto dotato deicaratteri propri del titolo esecutivo (cfr. Cass. n. 4126/04,Numero registro generale 1073/2023Numero sezionale 5068/2026Numero di raccolta generale 23129/2026Data pubblicazione 13/07/2026Cass. n. 646/12, Cass. n. 16569/19, Cass. n. 10570/20 e Cass.n. 11908/22).Ed, infatti, se, da un lato, il potere del giudicedell’ottemperanza sul comando definitivo inevaso deve essereesercitato entro i confini invalicabili posti dall’oggetto dellacontroversia definita con il giudicato (tanto è vero che si parla,non a caso, di “carattere chiuso del giudizio di ottemperanza”),dall’altro, quel giudice può -e deve- enucleare e precisare ilcontenuto degli obblighi scaturenti dalla sentenza da eseguire,chiarendone il reale significato (cfr. Cass. n. 22188/04, Cass.n. 11450/11, Cass. n. 15827/16 e Cass. n. 7621/26): ciò inquanto, allorché il comando non sia ben definito, il giudicedell’ottemperanza può compiere un’attività cognitiva ericostruttiva degli obblighi sanciti dalla sentenza divenutadefinitiva, che non è consentita, invece, nel giudizio esecutivocivile (cfr. Cass. n. 987/24, Cass. n. 27253/24, Cass. n.669/25, Cass. n. 14962/25 e Cass. n. 17238/26).3.2.

Nella vicenda in esame, il giudice dell’ottemperanza haevidenziato come, tenuto conto “della documentazioneprodotta dalle parti”, dovesse considerarsi pienamente attuato“il giudicato di cui trattarsi”, in quanto era stato “annotato incatasto” che, “per l’immobile in questione”, valeva “ilclassamento a far data dal 18 novembre 2013 fino al 26novembre 2015 … in categoria A 2, classe 4 … come dasentenza n. 3464/16 della [OSCURATO:PERSONA]”, in linea con quanto poteva evincersi “dalle copiedelle visure catastali prodotte da entrambe le parti”, di talchénon poteva sostenersi -contrariamente a quanto prospettatodai contribuenti- che il comando del giudice tributario nonfosse stato “correttamente eseguito”.

Invero, “il classamentoNumero registro generale 1073/2023Numero sezionale 5068/2026Numero di raccolta generale 23129/2026Data pubblicazione 13/07/2026successiva presentazione della dichiarazione DOCFA in data 26novembre 2015 … per diversa distribuzione degli spazi interni-ristrutturazione” ed “il fatto che la sentenza”, passata ingiudicato, avesse fatto riferimento a tale dichiarazione,“affermando che essa non era in grado di incidere sulclassamento impugnato ed oggetto di quel giudizio”, attenevapur sempre “all’accertamento della legittimità dell’avviso alloraimpugnato ed annullato … e non certo alla sorte del diversoprocedimento attivato con la suddetta procedura DOCFA”,giacché “questo fatto, pur se preso in considerazione in partemotiva”, rimaneva “del tutto estraneo all’oggetto del giudizioreso con la sentenza n. 3464/16”, tanto è vero che “ilclassamento in categoria A 1 ed in classe 3”, decorrente “dalladata successiva alla presentazione di tale DOCFA”, non potevadi certo “essere eliminato mediante una operazioneinterpretativa del giudicato, invocata dalla parte ricorrente”,perché non rientrante “nell’oggetto del giudizio del quale si erachiesta l’ottemperanza” (cfr., in questo senso, la sentenzaimpugnata, alle pagg. 2 e 3).E, così statuendo, la [OSCURATO:PERSONA] diRoma non ha violato -anzi, li ha osservati pedissequamente,chiarito esattamente, per un verso, la portata e l’estensione delgiudicato ed avendo tenuto ben a mente, per altro verso, ilimiti del dictum giudiziale, che non permettevano ditrasmodare verso un’interpretazione del decisum tale daricomprendere le vicende -e gli effetti- inerenti ad unaprocedura DOCFA -ed al conseguente classamento proposto daicontribuenti- successiva all’avviso di accertamento impugnato,Numero registro generale 1073/2023Numero sezionale 5068/2026Numero di raccolta generale 23129/2026Data pubblicazione 13/07/2026che non era stata oggetto del giudizio definito con la sentenzan. 3464/16, con la quale, in ossequio alla natura impugnatoriadel giudizio tributario, la corte provinciale romana era statachiamata a pronunciarsi solo ed esclusivamente sul succitatoavviso di accertamento e sulla sua -invocata e, poi, accertata-illegittimità.3.3.

E’ pur vero -come ha fatto presente il giudicedell’ottemperanza ed hanno reiteratamente messo in rilievonelle loro difese i ricorrenti- che è rinvenibile, nella sentenza n.3464/16, un riferimento alla procedura DOCFA, ma èaltrettanto vero che esso è palesemente finalizzato adescludere, motivatamente, che quella procedura -con la quale icontribuenti, in seguito ad una diversa disposizione degli spaziinterni conseguente ad una ristrutturazione e, quindi, ad unamodifica dello stato dei luoghi, avevano prospettato un diversoclassamento del bene- potesse produrre effetti sul giudizio incorso, sia sul piano dell’acquiescenza, che sul piano dellacessazione della materia del contendere (cfr., allegata in copiaal fascicolo dei ricorrenti, la sentenza n. 3464/16 dellaCommissione Tributaria Provinciale di Roma, alle pagg. 5 e 6).Il giudice dell’ottemperanza, alteris verbis, si è limitato avalutare il comportamento tenuto dai contribuenti, i qualiavevano dato corso ad una procedura DOCFA, in seguitoall’esecuzione di lavori di ristrutturazione, che avevano portatoad una diversa distribuzione degli spazi interni, del tuttoindipendente rispetto all’avviso impugnato ed all’accertamentodal quale era scaturito, sostenendo che quel comportamentonon poteva avere alcuna incidenza sulla causa in itinere, nonessendo configurabile come acquiescenza e non integrandoun’ipotesi di cessazione della materia del contendere.Numero registro generale 1073/2023Numero sezionale 5068/2026Numero di raccolta generale 23129/2026Data pubblicazione 13/07/20263.4.

Del resto, un’interpretazione del giudicato che avessericompreso nel dictum giudiziale -e nella motivazione ad essosottesa- anche la questione della legittimità o meno -o,comunque, della correttezza o meno- del classamento propostodai contribuenti tramite la procedura DOCFA ne avrebbeimplicato -come si è già avuto modo di accennare nelle pagineche precedono- un’indebita estensione, tale da far confluirenell’accertamento giudiziale -in linea con quanto sottolineatodal giudice dell’ottemperanza- una questione che non facevaparte -e non poteva fare parte- del giudizio definito con lasentenza n. 3464/16 della [OSCURATO:PERSONA].4.

Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere rigettato.5.

Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sonoliquidate in dispositivo, tenendo a mente che, relativamenteall’Agenzia delle Entrate, le spese sono prenotate a debito,trattandosi di amministrazione pubblica che fruisce di talebeneficio.6.

Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, d.P.R. n. 115 del 2012, come integrato dall’art. 1,comma 17, legge n. 228 del 2012, di dare atto dellasussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pariall’ammontare già dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti alla refusione,in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquidain euro 3.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito;dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13,Numero registro generale 1073/2023Numero sezionale 5068/2026Numero di raccolta generale 23129/2026Data pubblicazione 13/07/2026comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini delversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per laproposta impugnazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 giugno2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], comein atti domiciliati,RICORRENTI[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata,CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 6772/22 della Commissione TributariaProvinciale di Roma, pubblicata in data 6 giugno 2022.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.1. Con sentenza n. 6772/22, pubblicata in data 6 giugno2022, la [OSCURATO:PERSONA] di Roma haNumero registro generale 1073/2023Numero sezionale 5068/2026Numero di raccolta generale 23129/2026Data pubblicazione 13/07/2026rigettato il ricorso proposto, ai sensi dell’art. 70 d.lgs. n. 546del 1992, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], volto adottenere l’attuazione della sentenza n. 3464/16 dellaCommissione Tributaria Provinciale di Roma, la quale avevaannullato l’avviso di accertamento n. RM1163387/2013, con ilquale erano state rideterminate la categoria, la classe e larendita catastale di un immobile di loro proprietà sito in Roma(in precedenza censito in categoria A 2, classe 4, ed, in seguitoall’accertamento, poi annullato, in categoria A 1, classe 3).2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno propostoricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza,affidandone l’accoglimento a due motivi di impugnazione edillustrando ulteriormente le loro difese con memoria.3. L’Agenzia delle Entrate ha resistito, depositandocontroricorso e, successivamente, memoria, concludendo per lareiezione delle avverse argomentazioni e richieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato, aisensi dell’art. 360, primo comma, num. 4 o, in subordine, num.3, c.p.c., la nullità del procedimento, con violazione degli artt.2909 c.c. e 70 d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto laCommissione Tributaria Provinciale di Roma aveva ritenuto,nonostante la sentenza passata in giudicato avesse annullatol’avviso di accertamento, che l’amministrazione finanziariaavesse dato congruamente esecuzione alla decisione,“annotando in catasto … il classamento a far data dal 18novembre 2013 fino al 26 novembre 2015 … in categoria A 2,classe 4”. In tal modo, però, era stata data parziale attuazionealla sentenza divenuta definitiva, “modificando autonomamenteil disposto di cui alla sentenza n. 3464/16, così giustificando,Numero registro generale 1073/2023Numero sezionale 5068/2026Numero di raccolta generale 23129/2026Data pubblicazione 13/07/2026con argomentazioni che non competevano al giudicedell’ottemperanza, un ripristino solo temporaneo delclassamento precedente”. Non potevano essere condivise,d’altronde, le argomentazioni del giudice dell’ottemperanzasecondo il quale “il classamento attuale (categoria A 1, classe3)”, per il periodo successivo al 26 novembre 2015, costituivail frutto “della successiva presentazione della dichiarazioneDOCFA in data 26 novembre 2015, prot. n. 745228, perdiversa distribuzione degli spazi interni-ristrutturazione”, inquanto “il profilo della rilevanza della procedura DOCFA erastato esplicitamente esaminato dalla sentenza n. 3464/16, chene aveva escluso il valore di acquiescenza o cessazione dellamateria del contendere”.2. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno prospettato, aisensi dell’art. 360, primo comma, num. 4 o, in subordine, num.3, c.p.c., la nullità del procedimento, con violazione degli artt.2909 c.c. e 70 d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto costituiva unaquestione di merito stabilire se la presentazione di un modelloDOCFA, conseguente ad una diversa distribuzione degli spaziinterni-ristrutturazione, fosse idonea a dare corpo ad “unalegittima causa di attribuzione del classamento catastale”. Ed,infatti, determinandosi nel senso osteggiato dai ricorrenti, ilgiudice dell’ottemperanza non solo aveva “chiaramente variatoil giudicato, invece di darvi esecuzione”, ma aveva ancheesaminato “un profilo di merito che non era di sua competenza,per di più risolvendo la questione in modo contrario rispetto aquanto deciso dalla sentenza di merito e sulla base di unaricostruzione dei fatti chiaramente errata”, perché da “nessunNumero registro generale 1073/2023Numero sezionale 5068/2026Numero di raccolta generale 23129/2026Data pubblicazione 13/07/2026contribuenti) sulla base del modello DOCFA da loropresentato”.3. I motivi -esaminabili congiuntamente per la strettacorrelazione delle questioni sulle quali poggiano- sonoinfondati.3.1. E’ opportuno rilevare, innanzi tutto, che, secondo unconsolidato orientamento di questa Corte, l’art. 70 d.lgs. n.546 del 1992, secondo il quale il ricorso per cassazione controla sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza èammesso per violazione delle norme del procedimento, deveessere interpretato nel senso di consentire il sindacato dilegittimità non soltanto sulla violazione delle norme chedisciplinano il prefato giudizio, ma anche su ogni altro error inprocedendo nel quale sia incorso il giudice dell’ottemperanza,ivi compreso l’omesso esame di una pretesa che avrebbedovuto trovare ingresso in quella sede o il mancato o difettosoesercizio del potere-dovere di interpretare ed eventualmenteintegrare il dictum costituito dal giudicato al qualel’amministrazione non si sia adeguata (cfr. Cass. n. 3057/08,Cass. n. 8830/14, Cass. n. 23478/18, Cass. n. 14642/19 eCass. n. 14962/25).Il giudizio di ottemperanza ed, in particolare, quellotributario è caratterizzato da una peculiare natura “attuativa”,che lo differenzia rispetto al corrispondente giudizio esecutivocivile, perché il suo scopo non è quello di ottenere l’esecuzionecoattiva del comando contenuto nella decisione passata ingiudicato, quanto piuttosto quello di dare concreta attuazione aquel comando, anche se non contenga un precetto dotato deicaratteri propri del titolo esecutivo (cfr. Cass. n. 4126/04,Numero registro generale 1073/2023Numero sezionale 5068/2026Numero di raccolta generale 23129/2026Data pubblicazione 13/07/2026Cass. n. 646/12, Cass. n. 16569/19, Cass. n. 10570/20 e Cass.n. 11908/22).Ed, infatti, se, da un lato, il potere del giudicedell’ottemperanza sul comando definitivo inevaso deve essereesercitato entro i confini invalicabili posti dall’oggetto dellacontroversia definita con il giudicato (tanto è vero che si parla,non a caso, di “carattere chiuso del giudizio di ottemperanza”),dall’altro, quel giudice può -e deve- enucleare e precisare ilcontenuto degli obblighi scaturenti dalla sentenza da eseguire,chiarendone il reale significato (cfr. Cass. n. 22188/04, Cass.n. 11450/11, Cass. n. 15827/16 e Cass. n. 7621/26): ciò inquanto, allorché il comando non sia ben definito, il giudicedell’ottemperanza può compiere un’attività cognitiva ericostruttiva degli obblighi sanciti dalla sentenza divenutadefinitiva, che non è consentita, invece, nel giudizio esecutivocivile (cfr. Cass. n. 987/24, Cass. n. 27253/24, Cass. n.669/25, Cass. n. 14962/25 e Cass. n. 17238/26).3.2. Nella vicenda in esame, il giudice dell’ottemperanza haevidenziato come, tenuto conto “della documentazioneprodotta dalle parti”, dovesse considerarsi pienamente attuato“il giudicato di cui trattarsi”, in quanto era stato “annotato incatasto” che, “per l’immobile in questione”, valeva “ilclassamento a far data dal 18 novembre 2013 fino al 26novembre 2015 … in categoria A 2, classe 4 … come dasentenza n. 3464/16 della [OSCURATO:PERSONA]”, in linea con quanto poteva evincersi “dalle copiedelle visure catastali prodotte da entrambe le parti”, di talchénon poteva sostenersi -contrariamente a quanto prospettatodai contribuenti- che il comando del giudice tributario nonfosse stato “correttamente eseguito”. Invero, “il classamentoNumero registro generale 1073/2023Numero sezionale 5068/2026Numero di raccolta generale 23129/2026Data pubblicazione 13/07/2026successiva presentazione della dichiarazione DOCFA in data 26novembre 2015 … per diversa distribuzione degli spazi interni-ristrutturazione” ed “il fatto che la sentenza”, passata ingiudicato, avesse fatto riferimento a tale dichiarazione,“affermando che essa non era in grado di incidere sulclassamento impugnato ed oggetto di quel giudizio”, attenevapur sempre “all’accertamento della legittimità dell’avviso alloraimpugnato ed annullato … e non certo alla sorte del diversoprocedimento attivato con la suddetta procedura DOCFA”,giacché “questo fatto, pur se preso in considerazione in partemotiva”, rimaneva “del tutto estraneo all’oggetto del giudizioreso con la sentenza n. 3464/16”, tanto è vero che “ilclassamento in categoria A 1 ed in classe 3”, decorrente “dalladata successiva alla presentazione di tale DOCFA”, non potevadi certo “essere eliminato mediante una operazioneinterpretativa del giudicato, invocata dalla parte ricorrente”,perché non rientrante “nell’oggetto del giudizio del quale si erachiesta l’ottemperanza” (cfr., in questo senso, la sentenzaimpugnata, alle pagg. 2 e 3).E, così statuendo, la [OSCURATO:PERSONA] diRoma non ha violato -anzi, li ha osservati pedissequamente,chiarito esattamente, per un verso, la portata e l’estensione delgiudicato ed avendo tenuto ben a mente, per altro verso, ilimiti del dictum giudiziale, che non permettevano ditrasmodare verso un’interpretazione del decisum tale daricomprendere le vicende -e gli effetti- inerenti ad unaprocedura DOCFA -ed al conseguente classamento proposto daicontribuenti- successiva all’avviso di accertamento impugnato,Numero registro generale 1073/2023Numero sezionale 5068/2026Numero di raccolta generale 23129/2026Data pubblicazione 13/07/2026che non era stata oggetto del giudizio definito con la sentenzan. 3464/16, con la quale, in ossequio alla natura impugnatoriadel giudizio tributario, la corte provinciale romana era statachiamata a pronunciarsi solo ed esclusivamente sul succitatoavviso di accertamento e sulla sua -invocata e, poi, accertata-illegittimità.3.3. E’ pur vero -come ha fatto presente il giudicedell’ottemperanza ed hanno reiteratamente messo in rilievonelle loro difese i ricorrenti- che è rinvenibile, nella sentenza n.3464/16, un riferimento alla procedura DOCFA, ma èaltrettanto vero che esso è palesemente finalizzato adescludere, motivatamente, che quella procedura -con la quale icontribuenti, in seguito ad una diversa disposizione degli spaziinterni conseguente ad una ristrutturazione e, quindi, ad unamodifica dello stato dei luoghi, avevano prospettato un diversoclassamento del bene- potesse produrre effetti sul giudizio incorso, sia sul piano dell’acquiescenza, che sul piano dellacessazione della materia del contendere (cfr., allegata in copiaal fascicolo dei ricorrenti, la sentenza n. 3464/16 dellaCommissione Tributaria Provinciale di Roma, alle pagg. 5 e 6).Il giudice dell’ottemperanza, alteris verbis, si è limitato avalutare il comportamento tenuto dai contribuenti, i qualiavevano dato corso ad una procedura DOCFA, in seguitoall’esecuzione di lavori di ristrutturazione, che avevano portatoad una diversa distribuzione degli spazi interni, del tuttoindipendente rispetto all’avviso impugnato ed all’accertamentodal quale era scaturito, sostenendo che quel comportamentonon poteva avere alcuna incidenza sulla causa in itinere, nonessendo configurabile come acquiescenza e non integrandoun’ipotesi di cessazione della materia del contendere.Numero registro generale 1073/2023Numero sezionale 5068/2026Numero di raccolta generale 23129/2026Data pubblicazione 13/07/20263.4. Del resto, un’interpretazione del giudicato che avessericompreso nel dictum giudiziale -e nella motivazione ad essosottesa- anche la questione della legittimità o meno -o,comunque, della correttezza o meno- del classamento propostodai contribuenti tramite la procedura DOCFA ne avrebbeimplicato -come si è già avuto modo di accennare nelle pagineche precedono- un’indebita estensione, tale da far confluirenell’accertamento giudiziale -in linea con quanto sottolineatodal giudice dell’ottemperanza- una questione che non facevaparte -e non poteva fare parte- del giudizio definito con lasentenza n. 3464/16 della [OSCURATO:PERSONA].4. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere rigettato.5. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sonoliquidate in dispositivo, tenendo a mente che, relativamenteall’Agenzia delle Entrate, le spese sono prenotate a debito,trattandosi di amministrazione pubblica che fruisce di talebeneficio.6. Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, d.P.R. n. 115 del 2012, come integrato dall’art. 1,comma 17, legge n. 228 del 2012, di dare atto dellasussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pariall’ammontare già dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti alla refusione,in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquidain euro 3.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito;dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13,Numero registro generale 1073/2023Numero sezionale 5068/2026Numero di raccolta generale 23129/2026Data pubblicazione 13/07/2026comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini delversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per laproposta impugnazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 giugno2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23129/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris