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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 aprile 2024

Cassazione n. 42797/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROVERETOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seiRtike le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso l'ordinanza del 20 giugno 2023 del Tribunale di Rovereto che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta del Procuratore della Repubblica di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato giudicato dalla Corte di appello di Trento con sentenza del 20 luglio 2022, definitiva il 3 dicembre 2022; 2) al reato giudicato dalla Corte di appello di Venezia con sentenza del 6 luglio 2021, definitiva il 21 aprile 2022; 3) ai reati giudicati dal Tribunale di Trento con sentenza del 7 aprile 2018, definitiva il 28 aprile 2018.

Il Procuratore della Repubblica aveva evidenziato che i reati sub 3 erano stati posti in continuazione, quali reati satellite, dalla Corte di appello di Trento e dalla Corte di appello di Venezia nelle due sopra evidenziate sentenze sub 1 e

2. Il giudice dell'esecuzione, quindi, ritenendo sussistenti gli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso tra i reati di truffa consumata, truffa tentata e sostituzione di persona oggetto dell'istanza, ha rideterminato la pena finale in anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa.

2. Il ricorrente ha denunciato inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 671 cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe disposto una pena finale superiore a quella risultante dal cumulo materiale delle pene inflitte. .

Il giudice dell'esecuzione, infatti, avrebbe quantificato la pena in continuazione per i reati sub 3 in misura superiore di quanto già effettuato dal giudice della cognizione.

3. Il ricorso è stato dichiarato infondato con sentenza del 30.4.2024 della Prima Sezione della Corte di cassazione.

4. Subito dopo, è stata fissata l'udienza camerale in data odierna, perché ha rilevato d'ufficio il Collegio, ai sensi dell'art. 130, primo comma, cod. proc. pen. che deve essere corretto un errore di calcolo della pena (non denunciato dal ricorrente) presente nell'ordinanza impugnata, atteso che nell'applicazione della disciplina del reato continuato, il Tribunale con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva così disposto: pena base per il reato giudicato con la sentenza sub 2: anni 1 e mesi 8 di reclusione e 1000 euro di multa (di cui anni 1 mesi 4 di reclusione e 600 euro di multa come pena del reato giudicato in sentenza e mesi 4 di reclusione e 400 euro di multa come pena per il reato satellite giudicato con sentenza del Tribunale di Trento del 7.4.2018 irrevocabile il 28.4.2018, unificato già in cognizione), a tale pena il Tribunale ha aggiunto in continuazione la pena di mesi 6 di reclusione e 200 euro di multa per l'unificazione ex art. 671 cod. proc. pen. del reato giudicato dalla Corte di appello di Trento il 20.7.2022, definitiva il 3.12.2022 (così diminuendo sensibilmente la pena indicata nel giudizio di cognizione con detta sentenza), sicché la pena complessivamente risultante è di anni 2 e mesi "2" di reclusione e la multa di euro 1200,00.

Per mero errore materiale, invece, il giudice dell'esecuzione ha riportato in dispositivo la pena complessiva in anni 2 e mesi "4" di reclusione e 1200 euro di multa.

Ai sensi dell'art. 130 primo comma cod. proc. pen., di conseguenza, è necessario correggere l'ordinanza del Tribunale di Rovereto del 20 giugno 2023 nel senso che, sia nella motivazione che nel dispositivo, laddove la pena complessiva applicata a [OSCURATO:PERSONA] è determinata in anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, la stessa deve intendersi determinata in anni due, mesi due di reclusione e euro 1.200,00 di multa.

5. La cancelleria, infine, deve essere incaricata di trasmettere il presente provvedimento al Tribunale di Rovereto per le annotazioni di rito.

P.Q.M.

Dispone correggersi l'ordinanza del Tribunale di Rovereto del 20 giugno 2023 nel senso che, sia nella motivazione che nel dispositivo, laddove la pena complessiva applicata a [OSCURATO:PERSONA] è determinata in anni due, mesi quattro di reclusione e euro 1.200,00 di multa, si intenda determinata in anni due, mesi due di reclusione e euro 1.200,00 di multa.

Manda alla cancelleria di trasmettere il presente provvedimento al Tribunale di Rovereto per l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROVERETOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seiRtike le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso l'ordinanza del 20 giugno 2023 del Tribunale di Rovereto che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta del Procuratore della Repubblica di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato giudicato dalla Corte di appello di Trento con sentenza del 20 luglio 2022, definitiva il 3 dicembre 2022; 2) al reato giudicato dalla Corte di appello di Venezia con sentenza del 6 luglio 2021, definitiva il 21 aprile 2022; 3) ai reati giudicati dal Tribunale di Trento con sentenza del 7 aprile 2018, definitiva il 28 aprile 2018. Il Procuratore della Repubblica aveva evidenziato che i reati sub 3 erano stati posti in continuazione, quali reati satellite, dalla Corte di appello di Trento e dalla Corte di appello di Venezia nelle due sopra evidenziate sentenze sub 1 e 2. Il giudice dell'esecuzione, quindi, ritenendo sussistenti gli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso tra i reati di truffa consumata, truffa tentata e sostituzione di persona oggetto dell'istanza, ha rideterminato la pena finale in anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa. 2. Il ricorrente ha denunciato inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 671 cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe disposto una pena finale superiore a quella risultante dal cumulo materiale delle pene inflitte. . Il giudice dell'esecuzione, infatti, avrebbe quantificato la pena in continuazione per i reati sub 3 in misura superiore di quanto già effettuato dal giudice della cognizione. 3. Il ricorso è stato dichiarato infondato con sentenza del 30.4.2024 della Prima Sezione della Corte di cassazione. 4. Subito dopo, è stata fissata l'udienza camerale in data odierna, perché ha rilevato d'ufficio il Collegio, ai sensi dell'art. 130, primo comma, cod. proc. pen. che deve essere corretto un errore di calcolo della pena (non denunciato dal ricorrente) presente nell'ordinanza impugnata, atteso che nell'applicazione della disciplina del reato continuato, il Tribunale con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva così disposto: pena base per il reato giudicato con la sentenza sub 2: anni 1 e mesi 8 di reclusione e 1000 euro di multa (di cui anni 1 mesi 4 di reclusione e 600 euro di multa come pena del reato giudicato in sentenza e mesi 4 di reclusione e 400 euro di multa come pena per il reato satellite giudicato con sentenza del Tribunale di Trento del 7.4.2018 irrevocabile il 28.4.2018, unificato già in cognizione), a tale pena il Tribunale ha aggiunto in continuazione la pena di mesi 6 di reclusione e 200 euro di multa per l'unificazione ex art. 671 cod. proc. pen. del reato giudicato dalla Corte di appello di Trento il 20.7.2022, definitiva il 3.12.2022 (così diminuendo sensibilmente la pena indicata nel giudizio di cognizione con detta sentenza), sicché la pena complessivamente risultante è di anni 2 e mesi "2" di reclusione e la multa di euro 1200,00. Per mero errore materiale, invece, il giudice dell'esecuzione ha riportato in dispositivo la pena complessiva in anni 2 e mesi "4" di reclusione e 1200 euro di multa. Ai sensi dell'art. 130 primo comma cod. proc. pen., di conseguenza, è necessario correggere l'ordinanza del Tribunale di Rovereto del 20 giugno 2023 nel senso che, sia nella motivazione che nel dispositivo, laddove la pena complessiva applicata a [OSCURATO:PERSONA] è determinata in anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, la stessa deve intendersi determinata in anni due, mesi due di reclusione e euro 1.200,00 di multa. 5. La cancelleria, infine, deve essere incaricata di trasmettere il presente provvedimento al Tribunale di Rovereto per le annotazioni di rito. P.Q.M. Dispone correggersi l'ordinanza del Tribunale di Rovereto del 20 giugno 2023 nel senso che, sia nella motivazione che nel dispositivo, laddove la pena complessiva applicata a [OSCURATO:PERSONA] è determinata in anni due, mesi quattro di reclusione e euro 1.200,00 di multa, si intenda determinata in anni due, mesi due di reclusione e euro 1.200,00 di multa. Manda alla cancelleria di trasmettere il presente provvedimento al Tribunale di Rovereto per l
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