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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 agosto 1979

Cassazione n. 12307/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/08/1979 avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il motivo in ordine alla determinazione della pena base costituisce censura in fatto all'esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito nella specie esercitati senza incorrere in vizi logici e giuridici sulla base della ritenuta rilevante gravità del fatto.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16.12.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] C s anzo [OSCURATO:PERSONA] C e EFILA 4 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/08/1979 avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il motivo in ordine alla determinazione della pena base costituisce censura in fatto all'esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito nella specie esercitati senza incorrere in vizi logici e giuridici sulla base della ritenuta rilevante gravità del fatto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16.12.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] C s anzo [OSCURATO:PERSONA] C e EFILA 4 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12307/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris