Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23422/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

vento di più ORDINANZA mediatori sul ricorso (iscritto al N.R.G. 9608/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63A21 D612M), elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 34/b, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 45D27 D612R), elettivamente domiciliato in Firenze, via [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 49, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale; - con troricorrente e ricorrente incidentale - nonché [OSCURATO:PERSONA] Sonia (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55R68 D612E) e RICCI Renata (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 27B63 B962Z), quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché BOZZETTI Fiordalisa (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56E66 E983E); - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 18/2017, pubblicata in data 11 gennaio 2017, notificata in data 6 febbraio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata nell'interesse del ricorrente ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con citazione notificata il 25 giugno 1997, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], vedova [OSCURATO:PERSONA] - queste ultime nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] - convenivano, davanti al Tribunale di Firenze, l'[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., per sentire condannare i convenuti, in solido fra loro, al pagamento della somma di vecchie lire 300.000.000, oltre iva, a titolo di compenso per l'attività di mediazione asseritamente prestata in occasione dell'acquisto, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di un immobile ubicato in Firenze, viale Gramsci n. 36, di proprietà della società Pontello.

In subordine, gli attori chiedevano la condanna dei convenuti, sempre in solido tra loro, al pagamento della medesima somma di vecchie lire 300.000.000, a titolo risarcitorio, assumendo che fosse stata posta in essere, da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], una frode al mediatore.

Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA], la quale resisteva alla domanda e deduceva: che non aveva mai conferito alcun incarico al [OSCURATO:PERSONA]; che non aveva mai avuto contatti con il mediatore [OSCURATO:PERSONA]; che aveva richiesto a più mediatori, tra cui il [OSCURATO:PERSONA] e il Magursi, la segnalazione di immobili in vendita sulla piazza di Firenze, per una prima valutazione di idoneità alle esigenze dell'ente, affidata al geometra Silvi, all'epoca responsabile del suo ufficio tecnico; che, nell'ambito di questa indagine conoscitiva, l'immobile di viale Gramsci n. 36 era stato segnalato da entrambe le agenzie; che la trattativa con la Pontello era stata proseguita e portata a termine per il tramite del solo Magursi, al quale l'[OSCURATO:PERSONA] aveva poi pagato la provvigione pattuita di vecchie lire 150.000.000, oltre iva.

In subordine, chiamava in causa [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la restituzione della metà del compenso corrisposto, nell'ipotesi in cui fosse stato ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 1758 c.c.

Si costituiva in giudizio anche la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che - sulla premessa di aver incaricato la commercialista [OSCURATO:PERSONA] di curare la vendita di alcuni immobili, fra cui quello di viale Gramsci n. 36 - la chiamava in causa, per sentire accertare a chi dovesse essere corrisposta la provvigione di vecchie lire 150.000.000, da essa Pontello dovuta.

Si costituiva, poi, in giudizio [OSCURATO:PERSONA], il quale resisteva alla domanda e sosteneva che era stato l'unico mediatore in ordine alla vendita dell'immobile indicato.

Svolgeva, quindi, domanda riconvenzionale subordinata, volta ad ottenere la condanna dell'[OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di vecchie lire 75.000.000, o di quella diversa, maggiore o minore, di ragione, a titolo di risarcimento danni, per il caso in cui, all'esito del giudizio, fosse stato riconosciuto che l'intera provvigione era dovuta agli attori.

Si costituiva, infine, in giudizio [OSCURATO:PERSONA], la quale chiedeva la condanna della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. al pagamento di vecchie lire 153.057.000, come corrispettivo delle prestazioni professionali svolte, quale commercialista, in occasione della vendita.

Nel corso del giudizio erano escussi i testimoni ammessi.

Al predetto giudizio era riunito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 361/1998 del 6 aprile 1998, proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. contro [OSCURATO:PERSONA] ed avente ad oggetto il pagamento della provvigione di vecchie lire 150.000.000, a titolo di provvigione per l'attività di mediazione da quest'ultimo svolta in relazione al richiamato immobile.

Successivamente alla riunione il processo era dichiarato interrotto a causa dell'intervenuto fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e, di seguito, riassunto dagli attori.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 4797/2007, depositata il 10 dicembre 2007, dichiarava improcedibili tutte le domande spiegate, in ragione dell'intervenuto fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., poi divenuta [OSCURATO:PERSONA]. 2.- Sul gravame interposto, in via principale, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché, in via incidentale, dall'[OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Firenze, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia impugnata, condannava l'[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 77.468,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo; accoglieva, altresì, l'appello incidentale proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, condannava [OSCURATO:PERSONA] a restituire all'ente la somma di euro 77.468,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo; respingeva, infine, l'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA].

A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava: a) che il Tribunale, constatato il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] e l'improcedibilità della domanda spiegata nei suoi confronti, avrebbe dovuto comunque pronunciarsi sulla domanda proposta verso l'[OSCURATO:PERSONA], che non coinvolgeva la società fallita; b) che l'[OSCURATO:PERSONA], pur ridimensionando le concrete caratteristiche del rapporto intervenuto con i mediatori, non aveva negato che inizialmente si era rivolta all'agente [OSCURATO:PERSONA], al fine di reperire sul mercato, in Firenze, un immobile da acquistare, ammettendo, infatti, che quest'ultimo, intorno al 4 settembre 1996, aveva incontrato il delegato dell'ente, geometra Silvi, per visionare ed esaminare alcuni edifici; c) che, invece, il defunto [OSCURATO:PERSONA] era stato contattato dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di reperire possibili compratori in relazione ad un immobile ubicato in Firenze, viale Gramsci nn. 36-38, e - a sua volta -, conosciute le intenzioni dell'[OSCURATO:PERSONA], aveva proposto al [OSCURATO:PERSONA] la vendita del detto edificio e tanto quest'ultimo aveva evidenziato all'ente appellato, attendendo di conoscere la sua disponibilità a concludere la vendita; d) che, dalle comunicazioni scritte intervenute tra il [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, dalla nota datata 7 ottobre 1996, spedita il successivo 9 novembre 1996, era emerso che l'[OSCURATO:PERSONA], pur avendo manifestato l'interesse all'acquisto dell'immobile sito in Firenze, viale Gramsci nn. 36/38, aveva annunciato l'interruzione del rapporto con il mediatore [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che la percentuale di provvigione richiesta non fosse economicamente vantaggiosa, omettendo però di rivelare che si era, nel frattempo, rivolta all'agenzia Magursi, con la quale aveva concluso, in seguito, l'acquisto dell'immobile, stipulando il rogito in data 9 aprile 1997; e) che l'interessamento di [OSCURATO:PERSONA] si ricavava, invece, dai contatti intrattenuti con la commercialista Bozzetti, a sua volta incaricata dalla [OSCURATO:PERSONA] per la vendita di quell'immobile; f) che tra l'agenzia [OSCURATO:PERSONA] e l'agenzia [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e l'[OSCURATO:PERSONA] e la fallita [OSCURATO:PERSONA], dall'altro, si era effettivamente generato un rapporto di mediazione, fondato, di fatto, sull'attività preliminare compiuta dai due mediatori, avente ad oggetto la ricerca di più immobili per soddisfare le differenti esigenze dei due enti, rispettivamente di acquistare e di vendere, e - grazie alla detta attività - l'attenzione dell'[OSCURATO:PERSONA] si era fermata proprio su quel bene, sito in Firenze, viale Gramsci nn. 36/38, per il quale, in seguito, all'esito dell'intervento dell'agenzia Magursi, su contatto della commercialista Bozzetti, era stato stipulato il contratto di vendita; g) che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva esplicitamente ammesso di aver conferito l'incarico al mediatore [OSCURATO:PERSONA], dovendo così interpretarsi la successiva lettera con la quale veniva comunicata a quest'ultimo la cessazione dell'incarico in base alla "non corretta" motivazione dell'eccessiva provvigione applicata ; X ;/ all'affare; h) che l'assenza del conferimento per iscritto dell'incarico non inficiava la ricorrenza dell'attività espletata, poiché non era richiesta una particolare forma che consacrasse la sussistenza dell'attività di mediazione; í) che era destituito di fondamento l'appello incidentale spiegato da [OSCURATO:PERSONA], con il quale si chiedeva che, in caso di accertamento della presenza di altri mediatori con i quali dividere la provvigione ricevuta, l'[OSCURATO:PERSONA] fosse condannata al versamento delle somme di cui fosse stata disposta la restituzione, a titolo di risarcimento del danno, per avere in malafede nascosto od omesso di riferire in merito alla precedente presenza dell'altra agenzia immobiliare; /) che, infatti, era documentalmente provato che l'ente si era rivolto inizialmente a più mediatori, tra i quali, poi, nella successiva conclusione dell'affare, aveva scelto l'agenzia Magursi, che probabilmente si era impegnata a ridurre il compenso rispetto alle percentuali usualmente praticate nell'area fiorentina; m) che tale circostanza doveva reputarsi senz'altro nota all'agenzia Magursi, sia perché il teste Silvi aveva dichiarato che il giorno 5 settembre 1996, incontrandosi con il [OSCURATO:PERSONA], gli aveva riferito che il giorno successivo avrebbe dovuto incontrare proprio il Magursi - per cui sarebbe stato logico ritenere che, nel successivo incontro, quest'ultimo avesse avuto certa notizia della pregressa presenza di altri agenti immobiliari -, sia perché l'agenzia appellata, nel ricevere il conferimento dell'incarico, non ne aveva ricevuto anche l'esclusiva, con ciò accettando implicitamente la copresenza di altre agenzie, con le quali dividere l'importo provvigionale; n) che, per l'effetto, si doveva arguire che certamente il contratto era stato concluso grazie all'attività concorrente svolta dalle tre agenzie, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], da un lato, e Magursi, dall'altro, sicché appariva corretto disporre che la provvigione ricevuta da quest'ultima, non contestata nel quantum, fosse divisa ai sensi dell'art. 1758 c.c., in parti uguali, non essendovi agli atti sufficienti elementi sui quali fondare la proporzione all'entità e all'importanza dell'opera prestata; o) che, sulla scorta di tale conclusione, doveva ritenersi fondato l'appello incidentale proposto dall'[OSCURATO:PERSONA], che aveva espressamente richiesto la condanna dell'agenzia Magursi alla restituzione dell'esatta quota di provvigione a sua volta dovuta in favore degli appellanti; p) che l'[OSCURATO:PERSONA] doveva, dunque, versare, in favore degli appellanti, a titolo di provvigione, la somma di euro 77.468,00, oltre iva e interessi, mentre, in accoglimento dell'appello incidentale, l'[OSCURATO:PERSONA] aveva diritto di ricevere da [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 77.468,00, oltre interessi. 3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, [OSCURATO:PERSONA].

Hanno resistito con controricorso gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA], che ha proposto ricorso incidentale articolato su tre motivi.

Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA]. 4.- Il ricorrente ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 440 (recte n. 2440) nonché degli artt. 1326, 1350 e 1418 e dell'art. 1755 c.c., per avere la Corte d'appello negato rilevanza all'assenza di un conferimento scritto dell'incarico di mediazione in favore delle agenzie [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], escludendo la necessità di particolari forme per il conferimento di detto incarico.

Secondo l'istante, il conferimento verbale dell'incarico potrebbe giustificarsi nei soli rapporti tra privati, mentre nel caso di specie l'ipotetico committente sarebbe stata l'[OSCURATO:PERSONA], quale ente pubblico istituito e disciplinato dalla legge regionale Toscana n. 55/1993, recante "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario", cosicché qualsivoglia contratto, incluso il conferimento di incarico per la mediazione immobiliare, non avente la forma scritta, sarebbe stato nullo e - come tale - non idoneo a fondare alcuna domanda di adempimento.Soggiunge il ricorrente che il Giudice del gravame avrebbe errato laddove ha accolto la pretesa avanzata a titolo contrattuale dai mediatori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non rilevando la nullità dell'incarico ipoteticamente conferito ai medesimi, ciò che avrebbe, invece, potuto e dovuto fare, anche d'ufficio, conformemente all'eccezione di nullità sollevata dall'[OSCURATO:PERSONA] nella comparsa conclusionale d'appello depositata in data 1° aprile 2016. 1.1.- Il motivo è infondato.

In primo luogo, occorre rilevare che non vi sono ostacoli giuridici ad ammettere, in linea di principio, la mediazione in favore di enti pubblici.

Infatti, l'opera del mediatore può esplicarsi anche ai fini della conclusione, a struttura privata, di un contratto nel quale sia parte un ente pubblico (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5326 del 23/09/1980; Sez. 3, Sentenza n. 4013 del 28/08/1978; Sez. 3, Sentenza n. 2483 del 20/07/1972; Sez. 3, Sentenza n. 2818 del 27/11/1964).

Solo l'adozione, da parte di un ente, di una procedura di evidenza pubblica per la scelta del contraente interrompe il nesso causale tra l'eventuale opera prestata dal mediatore in precedenza e l'acquisto del bene poiché, a differenza dei contratti stipulati dagli enti pubblici a trattativa privata (nei quali la gara attiene unicamente alla determinazione del prezzo e, quindi, non preclude, in astratto, l'ipotizzabilità di un rapporto di mediazione), in detta ipotesi la gara ha come obiettivo la ricerca del contraente che offre il prezzo migliore e determina un concorso tra i partecipanti all'esito del quale l'aggiudicazione del bene è del tutto autonoma e svincolata da precedenti trattative (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28767 del 30/11/2017). 1.2.- Tanto premesso, si evidenzia che, ove vi sia un espresso incarico mediatizio, la mediazione ricade pacificamente tra gli atti a forma libera.

Infatti, anche allorché l'incarico a trattare sia finalizzato ad individuare possibili compratori per un compendio immobiliare, non è richiesta, diversamente dalla procura a vendere, la forma scritta ad substantiam (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18489 del 04/09/2020; Sez. 2, Sentenza n. 21248 del 09/08/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 11655 del 14/05/2018; Sez. 3, Sentenza n. 11600 del 26/05/2011).

E ciò in ossequio al generale principio secondo cui, in difetto di una specifica prescrizione sulla forma vincolata, vige la libertà delle forme. 1.3.- Tuttavia, il problema sollevato con la critica in esame si pone, non già in ragione di una prescrizione sulla forma puntualmente dedicata all'incarico di mediazione, bensì alla stregua delle previsioni speciali che riguardano i vincoli di forma scritta per i contratti stipulati dagli enti pubblici.

Ai sensi dell'art. 16, primo comma, del r.d. n. 2440/1923, e successive modificazioni, testo normativo che reca le nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, i contratti della P.A. sono stipulati da un pubblico ufficiale delegato a rappresentare l'amministrazione e ricevuti da un funzionario designato quale ufficiale rogante, con le norme stabilite dal regolamento.

Per effetto del successivo art. 17, invece, i contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente art. 16, possono anche stipularsi: per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione; per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato; con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta; per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.

Sicché, ai sensi del combinato disposto delle norme richiamate, per constante giurisprudenza di legittimità, i contratti relativi ad attività di diritto civile stipulati con la P.A. o con enti pubblici assimilati, secondo la modalità della trattativa privata (iure privatorum), devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 25631 del 27/10/2017; Sez. 2, Sentenza n. 20033 del 06/10/2016; Sez. 1, Sentenza n. 6555 del 20/03/2014; Sez. 3, Sentenza n. 15197 del 24/11/2000).Tra gli enti pubblici assimilati alla P.A. ricadono certamente le aziende regionali per il diritto allo studio universitario - alcune delle quali soppresse, con trasferimento delle relative funzioni direttamente alle università pubbliche -, quali enti pubblici non economici, aventi personalità giuridica di diritto pubblico e dotati di autonomia amministrativa, contabile e gestionale, che realizzano servizi ed interventi di sostegno allo studio per gli studenti universitari, ai sensi dell'art. 34 Cost. (con specifico riguardo all'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana, attesa l'intervenuta abrogazione della legge regionale richiamata dal ricorrente n. 55/1993, si fa rinvio all'art. 10 della legge regionale Toscana n. 32/2002), enti che, pertanto, soggiacciono al vincolo di forma stabilito dalla normativa generale sulla contabilità pubblica. 1.4.- Ebbene, quanto al vincolo di forma degli incarichi di mediazione conferiti da enti pubblici non economici, che agiscano íure privatorum, si registra un contrasto qualificato nella giurisprudenza di legittimità che si è occupata dell'argomento.

In base all'indirizzo più recente, il rapporto che si instaura tra chi mette in contatto due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato da vincoli di rappresentanza, collaborazione o dipendenza, ha natura contrattuale, mentre la conclusione dell'affare costituisce soltanto la condicío iurís idonea a far sorgere il diritto alla provvigione; ne consegue che, configurandosi la mediazione come contratto, ove venga stipulato con un ente pubblico - ancorché questo agisca iure privatorum -, esso richiede la forma scritta ad substantiam, con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18514 del 20/08/2009).

In questa prospettiva, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato, per mancanza della forma scritta, la richiesta di provvigione avanzata da un mediatore nei confronti dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici, in relazione ad un'attività svolta prima che tale ente venisse privatizzato.

E ciò perché gli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440/1923, in funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, esigono l'identificazione immediata e precisa delle obbligazioni assunte, anche al fine di agevolare l'espletamento dell'indispensabile funzione di controllo da parte dell'autorità tutoria, con esclusione, dunque, di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi.

In ragione di un orientamento più risalente, invece, poiché la mediazione non ha natura contrattuale, ricollegandosi all'attività del mediatore, funzionale rispetto alla conclusione del contratto, autonomamente disciplinata dalla legge e scaturente dalla semplice opera di intermediazione, ne consegue che, quando questa viene svolta a favore di un ente pubblico, il mediatore ha diritto al compenso, senza che per il conferimento dell'incarico sia necessaria la forma scritta, che resta obbligatoria per la stipulazione dei contratti da parte degli enti pubblici (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11384 del 25/10/1991). 1.5.- Dal tenore delle due contrapposte pronunce si evince che la soluzione della questione, relativa alla prescrizione della forma vincolata per la mediazione che coinvolga enti pubblici non economici, discende dall'adesione alla tesi circa la natura contrattuale, o meno, della mediazione tipica o propria, disciplinata dagli artt. 1754 e ss. c.c.

Ove si attribuisca a tale ipotesi di mediazione natura necessariamente contrattuale, opererà il vincolo della forma scritta, allorché gli enti pubblici non economici facciano ricorso a tale istituto.

Viceversa, laddove prevalga la tesi interpretativa secondo cui la mediazione tipica non costituisce un negozio giuridico, in quanto non postula necessariamente un preventivo accordo delle parti, potendosi ridurre ad un'attività materiale dalla quale la legge fa scaturire il diritto alla provvigione, tale vincolo di forma non è prescritto.1.6.- Orbene, in questa sede si aderisce alla ricostruzione prevalente in giurisprudenza, secondo cui la mediazione tipica non esige l'indispensabile perfezionamento mediante contratto E tanto perché la mediazione tipica, disciplinata dagli artt. 1754 e ss. c.c., è soltanto quella svolta dal mediatore in modo autonomo, senza essere legato alle parti da alcun vincolo di mandato o di altro tipo, e non costituisce un negozio giuridico, ma un'attività materiale dalla quale la legge fa scaturire il diritto alla provvigione.

Nondimeno, in virtù del "contatto sociale" che si crea tra il mediatore professionale e le parti, nella controversia tra essi pendente trovano applicazione le norme sui contratti, con la conseguenza che il mediatore, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile nell'adempimento degli obblighi di correttezza ed informazione a suo carico, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c., e di non aver agito in posizione di mandatario (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15577 del 16/05/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 27921 del 30/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 482 del 10/01/2019; Sez. 3, Sentenza n. 16382 del 14/07/2009).

Ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è dunque necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore, avvantaggiandosene (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11656 del 14/05/2018; Sez. 3, Sentenza n. 25851 del 09/12/2014; Sez. 3, Sentenza n. 21737 del 22/10/2010).

Su questa stessa linea si colloca, da ultimo, Cass. Sez.

U, 02/08/2017, n. 19161, che ha qualificato la mediazione ordinaria come figura negoziale tipica, caratterizzata dalla posizione di imparzialità del mediatore, assimilabile ad un rapporto contrattuale di fatto, cui si affianca una mediazione negoziale atipica, fondata su un contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (c.d. mediazione unilaterale), ipotesi che ricorre nel caso in cui una parte, volendo concludere un affare, incarichi altri di svolgere un'attività intesa alla ricerca di un persona interessata alla conclusione del medesimo affare a determinate, prestabilite condizioni. 1.7.- Questa conclusione è suffragata anche dal dato normativo.

Nel dibattito sulla natura della mediazione, infatti, assume un peso rilevante la circostanza che il codice civile non dia una definizione della mediazione quale contratto, limitandosi a fornire la nozione di mediatore, che, ai sensi dell'art. 1754 c.c., corrisponde a colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

Pertanto, il legislatore del 1942, nonostante in adesione alla tradizionale costruzione contrattualistica - abbia sistematicamente collocato la disciplina della mediazione nel titolo dei singoli contratti, non ha dato seguito alla scelta così formalmente compiuta, rivolgendosi alla raffigurazione dell'attività di mediazione come comportamento materiale di "messa in relazione" di due o più parti per la conclusione di un affare, con azione autonoma e imparziale.

La scelta del legislatore non è casuale, essendo stato volutamente evitato di prendere posizione sulla natura della fonte del rapporto di mediazione.

Al riguardo, la teoria secondo cui, a fondamento della mediazione vi fosse un contratto, era fortemente discussa e certamente non era accolta in maniera unanime all'epoca dell'entrata in vigore del codice civile vigente.

La disputa è insorta per il fatto che non sempre il rapporto di mediazione nasce sulla base di un incarico che una delle parti o entrambe affidano ad un terzo (contratto di mediazione).

Spesso, invece, l'iniziativa è del mediatore stesso, che mette in relazione due o più parti, le quali, di fatto, si avvalgono, nella stipulazione del contratto, dell'intermediazione del terzo (mediazione di contratto). / Ed invero, il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, per la "messa in relazione" fra le parti da lui operata, indipendentemente dal previo conferimento di un espresso incarico.

In questa prospettiva, può attribuirsi natura contrattuale all'iniziativa di colui che si rivolge a un mediatore per trovare una controparte disposta a stipulare un contratto; per contro, la ricostruzione in termini negoziali non si attaglia a quelle ipotesi in cui il rapporto di mediazione sembra trovare il suo fondamento giustificativo in una semplice situazione di fatto, che, per lo più, si articola in due fasi successive: la prima connotata dall'intervento del mediatore, la seconda dalla conclusione di un contratto tra le parti, che il mediatore ha messo in relazione.

In tal caso il rapporto si origina da un'attività umana giuridicamente rilevante, traducendosi il comportamento del mediatore in un atto giuridico in senso stretto, non integralmente assimilabile ad un contratto, sicché il fenomeno si inserisce piuttosto nella categoria dei rapporti contrattuali di fatto o contatti sociali rilevanti.

Nei termini anzidetti, la mediazione propria si estrinseca - adoperando la felice espressione coniata dalla dottrina - in una "attivazione imparziale di relazionalità determinativa di un affare", a fronte della quale non assume un valore dirimente la presenza di un incarico, rilevando, al contrario, la sostanza dell'attività svolta.

Ad integrare la mediazione si rivela, dunque, essenziale l'attività compiuta dal mediatore di "messa in contatto" delle parti, finalizzata alla "conclusione di un affare", espletata secondo un criterio di relazionalità solidale.

Da ciò discende che l'incarico di una parte, o di ciascuna parte, coinvolta nell'affare può esistere ma può anche difettare, senza che l'attività di mediazione venga meno 1.8.- Esclusa la natura necessariamente negoziale della mediazione, ne consegue che, potendo prescindere l'attività di mediazione prestata in favore di enti pubblici non economici dal conferimento espresso di un incarico, come nel caso di specie, non si applica la prescrizione sul vincolo della forma scritta ad substantiam. 2.- Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto di discussione tra le parti e il cui esame avrebbe condotto alla reiezione della domanda di pagamento della provvigione.

Sul punto, l'istante deduce che la Corte territoriale sarebbe giunta alla conclusione circa il contributo determinante offerto delle agenzie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che dall'agenzia Magursi, ai fini del perfezionamento dell'affare, omettendo di dare rilievo a tre circostanze emerse dall'istruttoria, ossia: 1) la precedente visita nell'immobile effettuata dall'[OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'anno 1995, con l'intermediazione dell'agenzia Magursi; 2) l'appuntamento già fissato sin dal 20 agosto 1996 per l'ulteriore visita dell'immobile per la data del 6 settembre 1996, sempre attraverso l'agenzia Magursi, e quindi con fissazione dell'appuntamento in data ben antecedente all'incontro del 5 settembre 1996; 3) il fatto che l'immobile non era ricompreso nella lista di quelli che le agenzie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano programmato di far visionare all'[OSCURATO:PERSONA]. 2.1.- La censura è infondata.

E tanto perché, in realtà, nella fattispecie non si contesta l'omessa considerazione di fatti decisivi, bensì l'esito decisorio che è conseguito alla valutazione di tali fatti storici o comunque alla loro marginalizzazione.

Infatti, all'esito della disamina di tutti gli elementi emergenti dall'istruttoria, il Giudice del gravame ha tratto la conclusione in forza della quale l'[OSCURATO:PERSONA] inizialmente si era rivolta all'agente [OSCURATO:PERSONA], al fine di reperire sul mercato, in Firenze, un immobile da acquistare, incontrando il 5 settembre 1996 il delegato dell'ente, geometra Silvi, per visionare ed esaminare l'immobile in questione.

Invece, il defunto [OSCURATO:PERSONA] era stato contattato dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di reperire possibili compratori in relazione al medesimo immobile e, una volta conosciute le intenzioni dell'[OSCURATO:PERSONA], aveva proposto al [OSCURATO:PERSONA] la vendita del detto edificio.

Inoltre, la sentenza impugnata ha valorizzato il contenuto della comunicazione scritta intervenuta tra il [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] del 7 ottobre 1996, spedita il successivo 9 novembre 1996, da cui era emerso che l'[OSCURATO:PERSONA], pur avendo manifestato l'interesse all'acquisto dell'immobile sito in Firenze, viale Gramsci nn. 36/38, aveva annunciato l'interruzione del rapporto con il mediatore [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che la percentuale di provvigione richiesta non fosse economicamente vantaggiosa, senza però rivelare che si era, nel frattempo, rivolta all'agenzia Magursi, con la quale aveva concluso, in seguito, l'acquisto dell'immobile, stipulando il rogito il 9 aprile 1997.

Ancora, è stato evidenziato l'interessamento di [OSCURATO:PERSONA] mediante i contatti intrattenuti con la commercialista Bozzetti, a sua volta incaricata dalla [OSCURATO:PERSONA] per la vendita di quell'immobile.

Da questi elementi, dunque, la Corte territoriale ha desunto che tra l'agenzia [OSCURATO:PERSONA] e l'agenzia [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e l'[OSCURATO:PERSONA] e la fallita [OSCURATO:PERSONA], dall'altro, era effettivamente insorto un rapporto di mediazione, fondato, di fatto, sull'attività preliminare compiuta dai due mediatori, avente ad oggetto la ricerca di più immobili per soddisfare le differenti esigenze dei due enti, rispettivamente di acquistare e di vendere.

Grazie alla detta attività l'attenzione dell'[OSCURATO:PERSONA] si era fermata proprio su quel bene, sito in Firenze, viale Gramsci nn. 36/38, per il quale, in seguito, all'esito dell'intervento dell'agenzia Magursi, era stato stipulato il contratto di vendita.

A fronte di questa ricostruzione, gli accadimenti in tesi non considerati - ossia il fatto che l'agenzia Magursi avesse fatto visionare l'immobile all'[OSCURATO:PERSONA] già in epoca precedente alla visita effettuata con il [OSCURATO:PERSONA], il fatto che l'ulteriore visita effettuata il giorno dopo fosse stata programmata già in precedenza e il fatto che l'immobile visionato non rientrava nella lista di beni che il [OSCURATO:PERSONA] intendeva far visionare all'[OSCURATO:PERSONA] - non assumono valenza decisiva. 3.- Con il terzo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., dell'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto di discussione tra le parti, e il cui esame avrebbe condotto a una diversa quantificazione della provvigione dovuta alle agenzie [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].

All'uopo, il ricorrente sostiene che, ove la Corte di merito avesse considerato la circostanza inerente al limitato apporto fornito dalle agenzie [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] alla conclusione dell'affare, apporto consistente esclusivamente nella visita dell'immobile in data 5 settembre 1996 e nel successivo invio di alcune planimetrie, e avesse valorizzato la circostanza che a fare tutto il resto era stato [OSCURATO:PERSONA], sarebbe giunto a una diversa ripartizione del compenso provvigionale di vecchie lire 150.000.000 tra i mediatori, ripartizione che, invece, il Giudice d'appello aveva disposto in parti uguali tra il Magursi, da una parte, e le agenzie [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], dall'altra, ai sensi dell'art. 1758 c.c., non essendovi agli atti sufficienti elementi sui quali quantificare la proporzione all'entità e all'importanza dell'opera prestata. 3.1.- Anche tale doglianza è infondata Non si tratta, ancora una volta, di omesso esame delle circostanze acquisite, ma del raggiungimento di un approdo valutativo diverso da quello auspicato, che il ricorrente vorrebbe "smontare" rivedendo gli esiti dell'istruttoria espletata.

Tale revisione non può essere compiuta in sede di legittimità, a fronte di aspetti della vicenda che comunque non assumono una portata decisiva.

Proprio alla stregua della carenza di elementi dirimenti sulla misura del contributo apportato da ciascuna agenzia nella conclusione dell'affare, il Giudice del gravame ha ritenuto che l'efficienza concausale dell'intervento di ciascun mediatore (Magursi, da una parte, [OSCURATO:PERSONA], dall'altra) dovesse considerarsi paritario, ai fini del diritto ad una quota della provvigione, ai sensi dell'art. 1758 c.c.

E tanto uniformandosi al principio secondo cui il diritto alla divisione della provvigione tra più mediatori sorge, a norma dell'art. 1758 c.c., soltanto quando essi abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesa, ovvero autonomamente, ma giovandosi l'uno dell'attività espletata dall'altro, alla conclusione dell'affare, in modo da non potersi negare un nesso di concausalità obiettiva tra i loro interventi e la conclusione dell'affare, e sempre che si sia trattato dello stesso affare, sia sotto il profilo soggettivo, che oggettivo; non sussiste, invece, il diritto al compenso quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare per effetto d'iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicché possa escludersi l'utilità dell'originario intervento del mediatore (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16157 del 08/07/2010; Sez. 3, Sentenza n. 5952 del 18/03/2005; Sez. 2, Sentenza n. 8443 del 21/06/2000). 4.- Il quarto motivo investe, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per avere il Giudice del gravame, con motivazione contraddittoria, tale da non soddisfare il minimo costituzionale, dapprima, affermato che il contratto di vendita era stato concluso grazie all'attività concorrente svolta dalle tre agenzie - Magursi, da un lato, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], dall'altro -, sicché la provvigione ricevuta per intero dal Magursi, non contestata nel quantum, doveva essere divisa in parti uguali, e successivamente disposto il pagamento dell'intera provvigione a carico dell'[OSCURATO:PERSONA] e in favore di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], disponendo la condanna alla restituzione dell'intero importo della provvigione corrisposta dall'[OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA].

In proposito, l'istante espone che si sarebbe radicato un vizio emergente immediatamente e direttamente dal testo della sentenza, tale da implicare la violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e conseguentemente la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, dovendosi, per l'effetto, riformarsi la sentenza con la sostituzione della condanna di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], e di Magursi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], al pagamento della minore somma di euro 38.734,28 e non già di euro 77.468,00. 4.1.- Il motivo è inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Infatti, come espressamente riportato nella memoria depositata dal ricorrente, la Corte d'appello di Firenze, con ordinanza depositata il 6 luglio 2017, ha provveduto alla correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza impugnata, disponendo - conformemente a quanto invocato dal ricorrente con la doglianza in esame - che, sia a pag. 11 della sentenza, sia nel dispositivo, laddove è riportato il riferimento alla somma di euro 77.468,00, debba intendersi euro 38.734,28. 5.- Il quinto motivo attiene, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere il Giudice dell'impugnazione fatto applicazione dei meccanismi presuntivi in maniera indebita, ai fini di ritenere che l'agenzia Magursi fosse a conoscenza del concorrente intervento dell'agenzia [OSCURATO:PERSONA] e di escludere, per l'effetto, la fondatezza della domanda di risarcimento danni avanzata, in via subordinata, da [OSCURATO:PERSONA], per un importo corrispondente all'intera provvigione.

All'uopo il ricorrente deduce che la Corte territoriale ha disatteso tale domanda sulla scorta di due rilievi non conformi alle prescrizioni in tema di presunzioni semplici: in primo luogo, sostenendo che - così come il geometra Silvi dell'[OSCURATO:PERSONA] aveva riferito, in occasione della visita dell'immobile effettuata il 5 settembre 1996 con il [OSCURATO:PERSONA], che il giorno dopo si sarebbe incontrato con il Magursi allo stesso modo, doveva reputarsi che il Silvi, incontrandosi con il Magursi il 6 settembre 1996, avesse riferito dell'incontro con il [OSCURATO:PERSONA] avvenuto il giorno precedente; e in secondo luogo, in ragione della fatto che l'incarico di mediazione non era stato conferito in esclusiva.

Ebbene l'istante contesta il ragionamento inferenziale effettuato dal Giudice d'appello, rilevando che sarebbe tutt'altro che normale e probabile nonché conforme a regole di esperienza che il giorno 6 settembre 1996 il geometra Silvi abbia riferito al Magursi di avere effettuato il giorno prima una visita nell'immobile con il [OSCURATO:PERSONA].

E, inoltre, - aggiunge il ricorrente - l'elemento presuntivo su cui si basa la pronuncia è unico, il che pregiudicherebbe di fare ricorso al meccanismo di cui all'art. 2729 c.c., che si riferisce alle presunzioni gravi, precise e concordanti, ossia a più di un indizio.

Quanto al riferimento all'esclusiva, il ricorrente evidenzia che la lettera di incarico del 18 settembre 1996 di [OSCURATO:PERSONA] precisava che l'offerta del Magursi era stata ritenuta la più economica fra quelle pervenute all'ente e che proprio per tale motivo era stata preferita ed era stato, quindi, conferito l'incarico, il che avrebbe lasciato intendere l'esistenza di un'implicita esclusiva nel conferimento di detto incarico, altrimenti non vi sarebbe stata ragione per riferirsi alle offerte scartate. 5.1.- Il motivo è inammissibile.

Infatti, la critica di tali presunzioni hominis o judicís rientra appieno nell'aspetto valutativo rimesso al giudice di merito, poiché la Corte d'appello ha tratto la conclusione sulla conoscenza dell'intervento concorrente di altre agenzie quale conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità.

Segnatamente, dal fatto noto che l'incaricato dell'[OSCURATO:PERSONA] avesse riferito al [OSCURATO:PERSONA] dell'intervento del Magursi il Giudice d'appello ha desunto il fatto ignoto che lo stesso incaricato avesse riferito al Magursi dell'intervento del [OSCURATO:PERSONA], tanto più che l'incontro con il [OSCURATO:PERSONA] si era svolto il giorno prima dell'incontro con il Magursi.

A tale approdo il Giudice di merito è pervenuto anche in ragione del conferimento dell'incarico al Magursi senza esclusiva.Ancora, il Giudice d'appello ha valorizzato la circostanza della revoca dell'incarico conferito al [OSCURATO:PERSONA] alla stregua della migliore provvigione concordata con il Magursi.

Sennonché la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit, non oggettivamente inconfutabile (Cass. Sez.

L, Ordinanza n. 22366 del 05/08/2021; Sez. 6- 3, Ordinanza n. 21403 del 26/07/2021; Sez. 6-1, Ordinanza n. 5279 del 26/02/2020).

Nella specie non emerge affatto l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo.

E ciò in quanto, in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi.

Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022; Sez.

L, Sentenza n. 18611 del 30/06/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 3541 del 13/02/2020).

Ora, come già evidenziato, il convincimento del Giudice sulla conoscenza dell'apporto concausale di altro mediatore è stato fondato su plurimi indizi.

Ma quand'anche così non fosse stato, il ragionamento di sussunzione non sarebbe stato automaticamente pregiudicato, posto che la "concordanza" richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, dovendosi tuttavia precisare, al riguardo, che tale ultimo requisito è prescritto esclusivamente nell'ipotesi di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15454 del 07/06/2019; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2482 del 29/01/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 23153 del 26/09/2018; Sez. 5, Sentenza n. 656 del 15/01/2014).

A fortiori anche la critica mossa dal ricorrente sulla ritenuta carenza del conferimento dell'incarico in esclusiva è volta a ripercorrere il percorso valutativo demandato in via esclusiva al giudice di merito. 6.- Con il primo motivo il ricorrente incidentale denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 440 (recte i n. 2440) nonché dell'art. 1350 c.c., per avere la Corte d'appello negato rilevanza all'assenza di un conferimento scritto dell'incarico di mediazione, escludendo la necessità di particolari forme per il conferimento di detto incarico. 6.1.- Il motivo riprende le stesse argomentazioni utilizzate dal primo motivo proposto dal ricorrente principale e, pertanto, deve essere disatteso per le ragioni già esposte. 7.- Con il secondo motivo il ricorrente incidentale prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto di discussione tra le parti e il cui esame avrebbe condotto alla reiezione della domanda di pagamento della provvigione.

Sul punto, l'[OSCURATO:PERSONA] deduce che la Corte territoriale sarebbe giunta alla conclusione circa il contributo determinante offerto delle agenzie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che dall'agenzia Magursi, ai fini del perfezionamento dell'affare, omettendo di dare rilievo a tre circostanze emerse dall'istruttoria, ossia: 1) il fatto che l'immobile fosse stato già trattato nel corso dell'anno 1995, con l'intermediazione dell'agenzia Magursi; 2) il fatto che l'immobile non fosse ricompreso nella lista di quelli che l'agenzia [OSCURATO:PERSONA] aveva programmato di far visionare all'[OSCURATO:PERSONA] il 5 settembre 1996; 3) il fatto che l'appuntamento per la visita dell'immobile nella data del 6 settembre 1996, sempre attraverso l'agenzia Magursi, fosse stato già concordato tra la [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] e che la visita del giorno precedente fosse avvenuta nella piena consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] che, in ordine a tale immobile, era già in corso una trattativa con la proprietà tramite altra agenzia. 7.1.- Anche tale censura ricalca il secondo mezzo di ricorso proposto dal ricorrente principale ed è, dunque, destinata alla stessa sorte. 8.- Il terzo motivo del ricorso incidentale investe, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., l'omessa e/o insufficiente motivazione e la conseguente nullità della sentenza, per avere il Giudice del gravame, con motivazione contraddittoria, tale da non soddisfare il minimo costituzionale, dapprima, affermato che il contratto di vendita era stato concluso grazie all'attività concorrente svolta dalle tre agenzie - Magursi, da un lato, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], dall'altro -, sicché la provvigione ricevuta per intero dal Magursi, non contestata nel quantum, doveva essere divisa in parti uguali, e successivamente disposto il pagamento dell'intera provvigione a carico dell'[OSCURATO:PERSONA] e in favore di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], disponendo la condanna alla restituzione dell'intero importo della provvigione corrisposta dall'[OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]. 8.1.- Detta doglianza riprende il quarto motivo del ricorso principale e segue la medesima sorte per le argomentazioni già esposte. 9.- Alle considerazioni innanzi espresse consegue il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.

Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale e condanna il ricorrente principale e il ricorrente incidentale, in solido, alla refus

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vento di più ORDINANZA mediatori sul ricorso (iscritto al N.R.G. 9608/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63A21 D612M), elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 34/b, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 45D27 D612R), elettivamente domiciliato in Firenze, via [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 49, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale; - con troricorrente e ricorrente incidentale - nonché [OSCURATO:PERSONA] Sonia (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55R68 D612E) e RICCI Renata (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 27B63 B962Z), quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché BOZZETTI Fiordalisa (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56E66 E983E); - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 18/2017, pubblicata in data 11 gennaio 2017, notificata in data 6 febbraio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata nell'interesse del ricorrente ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con citazione notificata il 25 giugno 1997, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], vedova [OSCURATO:PERSONA] - queste ultime nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] - convenivano, davanti al Tribunale di Firenze, l'[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., per sentire condannare i convenuti, in solido fra loro, al pagamento della somma di vecchie lire 300.000.000, oltre iva, a titolo di compenso per l'attività di mediazione asseritamente prestata in occasione dell'acquisto, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di un immobile ubicato in Firenze, viale Gramsci n. 36, di proprietà della società Pontello. In subordine, gli attori chiedevano la condanna dei convenuti, sempre in solido tra loro, al pagamento della medesima somma di vecchie lire 300.000.000, a titolo risarcitorio, assumendo che fosse stata posta in essere, da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], una frode al mediatore. Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA], la quale resisteva alla domanda e deduceva: che non aveva mai conferito alcun incarico al [OSCURATO:PERSONA]; che non aveva mai avuto contatti con il mediatore [OSCURATO:PERSONA]; che aveva richiesto a più mediatori, tra cui il [OSCURATO:PERSONA] e il Magursi, la segnalazione di immobili in vendita sulla piazza di Firenze, per una prima valutazione di idoneità alle esigenze dell'ente, affidata al geometra Silvi, all'epoca responsabile del suo ufficio tecnico; che, nell'ambito di questa indagine conoscitiva, l'immobile di viale Gramsci n. 36 era stato segnalato da entrambe le agenzie; che la trattativa con la Pontello era stata proseguita e portata a termine per il tramite del solo Magursi, al quale l'[OSCURATO:PERSONA] aveva poi pagato la provvigione pattuita di vecchie lire 150.000.000, oltre iva. In subordine, chiamava in causa [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la restituzione della metà del compenso corrisposto, nell'ipotesi in cui fosse stato ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 1758 c.c. Si costituiva in giudizio anche la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che - sulla premessa di aver incaricato la commercialista [OSCURATO:PERSONA] di curare la vendita di alcuni immobili, fra cui quello di viale Gramsci n. 36 - la chiamava in causa, per sentire accertare a chi dovesse essere corrisposta la provvigione di vecchie lire 150.000.000, da essa Pontello dovuta. Si costituiva, poi, in giudizio [OSCURATO:PERSONA], il quale resisteva alla domanda e sosteneva che era stato l'unico mediatore in ordine alla vendita dell'immobile indicato. Svolgeva, quindi, domanda riconvenzionale subordinata, volta ad ottenere la condanna dell'[OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di vecchie lire 75.000.000, o di quella diversa, maggiore o minore, di ragione, a titolo di risarcimento danni, per il caso in cui, all'esito del giudizio, fosse stato riconosciuto che l'intera provvigione era dovuta agli attori. Si costituiva, infine, in giudizio [OSCURATO:PERSONA], la quale chiedeva la condanna della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. al pagamento di vecchie lire 153.057.000, come corrispettivo delle prestazioni professionali svolte, quale commercialista, in occasione della vendita. Nel corso del giudizio erano escussi i testimoni ammessi. Al predetto giudizio era riunito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 361/1998 del 6 aprile 1998, proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. contro [OSCURATO:PERSONA] ed avente ad oggetto il pagamento della provvigione di vecchie lire 150.000.000, a titolo di provvigione per l'attività di mediazione da quest'ultimo svolta in relazione al richiamato immobile. Successivamente alla riunione il processo era dichiarato interrotto a causa dell'intervenuto fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e, di seguito, riassunto dagli attori. Il Tribunale adito, con sentenza n. 4797/2007, depositata il 10 dicembre 2007, dichiarava improcedibili tutte le domande spiegate, in ragione dell'intervenuto fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., poi divenuta [OSCURATO:PERSONA]. 2.- Sul gravame interposto, in via principale, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché, in via incidentale, dall'[OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Firenze, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia impugnata, condannava l'[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 77.468,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo; accoglieva, altresì, l'appello incidentale proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, condannava [OSCURATO:PERSONA] a restituire all'ente la somma di euro 77.468,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo; respingeva, infine, l'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava: a) che il Tribunale, constatato il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] e l'improcedibilità della domanda spiegata nei suoi confronti, avrebbe dovuto comunque pronunciarsi sulla domanda proposta verso l'[OSCURATO:PERSONA], che non coinvolgeva la società fallita; b) che l'[OSCURATO:PERSONA], pur ridimensionando le concrete caratteristiche del rapporto intervenuto con i mediatori, non aveva negato che inizialmente si era rivolta all'agente [OSCURATO:PERSONA], al fine di reperire sul mercato, in Firenze, un immobile da acquistare, ammettendo, infatti, che quest'ultimo, intorno al 4 settembre 1996, aveva incontrato il delegato dell'ente, geometra Silvi, per visionare ed esaminare alcuni edifici; c) che, invece, il defunto [OSCURATO:PERSONA] era stato contattato dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di reperire possibili compratori in relazione ad un immobile ubicato in Firenze, viale Gramsci nn. 36-38, e - a sua volta -, conosciute le intenzioni dell'[OSCURATO:PERSONA], aveva proposto al [OSCURATO:PERSONA] la vendita del detto edificio e tanto quest'ultimo aveva evidenziato all'ente appellato, attendendo di conoscere la sua disponibilità a concludere la vendita; d) che, dalle comunicazioni scritte intervenute tra il [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, dalla nota datata 7 ottobre 1996, spedita il successivo 9 novembre 1996, era emerso che l'[OSCURATO:PERSONA], pur avendo manifestato l'interesse all'acquisto dell'immobile sito in Firenze, viale Gramsci nn. 36/38, aveva annunciato l'interruzione del rapporto con il mediatore [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che la percentuale di provvigione richiesta non fosse economicamente vantaggiosa, omettendo però di rivelare che si era, nel frattempo, rivolta all'agenzia Magursi, con la quale aveva concluso, in seguito, l'acquisto dell'immobile, stipulando il rogito in data 9 aprile 1997; e) che l'interessamento di [OSCURATO:PERSONA] si ricavava, invece, dai contatti intrattenuti con la commercialista Bozzetti, a sua volta incaricata dalla [OSCURATO:PERSONA] per la vendita di quell'immobile; f) che tra l'agenzia [OSCURATO:PERSONA] e l'agenzia [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e l'[OSCURATO:PERSONA] e la fallita [OSCURATO:PERSONA], dall'altro, si era effettivamente generato un rapporto di mediazione, fondato, di fatto, sull'attività preliminare compiuta dai due mediatori, avente ad oggetto la ricerca di più immobili per soddisfare le differenti esigenze dei due enti, rispettivamente di acquistare e di vendere, e - grazie alla detta attività - l'attenzione dell'[OSCURATO:PERSONA] si era fermata proprio su quel bene, sito in Firenze, viale Gramsci nn. 36/38, per il quale, in seguito, all'esito dell'intervento dell'agenzia Magursi, su contatto della commercialista Bozzetti, era stato stipulato il contratto di vendita; g) che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva esplicitamente ammesso di aver conferito l'incarico al mediatore [OSCURATO:PERSONA], dovendo così interpretarsi la successiva lettera con la quale veniva comunicata a quest'ultimo la cessazione dell'incarico in base alla "non corretta" motivazione dell'eccessiva provvigione applicata ; X ;/ all'affare; h) che l'assenza del conferimento per iscritto dell'incarico non inficiava la ricorrenza dell'attività espletata, poiché non era richiesta una particolare forma che consacrasse la sussistenza dell'attività di mediazione; í) che era destituito di fondamento l'appello incidentale spiegato da [OSCURATO:PERSONA], con il quale si chiedeva che, in caso di accertamento della presenza di altri mediatori con i quali dividere la provvigione ricevuta, l'[OSCURATO:PERSONA] fosse condannata al versamento delle somme di cui fosse stata disposta la restituzione, a titolo di risarcimento del danno, per avere in malafede nascosto od omesso di riferire in merito alla precedente presenza dell'altra agenzia immobiliare; /) che, infatti, era documentalmente provato che l'ente si era rivolto inizialmente a più mediatori, tra i quali, poi, nella successiva conclusione dell'affare, aveva scelto l'agenzia Magursi, che probabilmente si era impegnata a ridurre il compenso rispetto alle percentuali usualmente praticate nell'area fiorentina; m) che tale circostanza doveva reputarsi senz'altro nota all'agenzia Magursi, sia perché il teste Silvi aveva dichiarato che il giorno 5 settembre 1996, incontrandosi con il [OSCURATO:PERSONA], gli aveva riferito che il giorno successivo avrebbe dovuto incontrare proprio il Magursi - per cui sarebbe stato logico ritenere che, nel successivo incontro, quest'ultimo avesse avuto certa notizia della pregressa presenza di altri agenti immobiliari -, sia perché l'agenzia appellata, nel ricevere il conferimento dell'incarico, non ne aveva ricevuto anche l'esclusiva, con ciò accettando implicitamente la copresenza di altre agenzie, con le quali dividere l'importo provvigionale; n) che, per l'effetto, si doveva arguire che certamente il contratto era stato concluso grazie all'attività concorrente svolta dalle tre agenzie, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], da un lato, e Magursi, dall'altro, sicché appariva corretto disporre che la provvigione ricevuta da quest'ultima, non contestata nel quantum, fosse divisa ai sensi dell'art. 1758 c.c., in parti uguali, non essendovi agli atti sufficienti elementi sui quali fondare la proporzione all'entità e all'importanza dell'opera prestata; o) che, sulla scorta di tale conclusione, doveva ritenersi fondato l'appello incidentale proposto dall'[OSCURATO:PERSONA], che aveva espressamente richiesto la condanna dell'agenzia Magursi alla restituzione dell'esatta quota di provvigione a sua volta dovuta in favore degli appellanti; p) che l'[OSCURATO:PERSONA] doveva, dunque, versare, in favore degli appellanti, a titolo di provvigione, la somma di euro 77.468,00, oltre iva e interessi, mentre, in accoglimento dell'appello incidentale, l'[OSCURATO:PERSONA] aveva diritto di ricevere da [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 77.468,00, oltre interessi. 3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Hanno resistito con controricorso gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA], che ha proposto ricorso incidentale articolato su tre motivi. Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA]. 4.- Il ricorrente ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 440 (recte n. 2440) nonché degli artt. 1326, 1350 e 1418 e dell'art. 1755 c.c., per avere la Corte d'appello negato rilevanza all'assenza di un conferimento scritto dell'incarico di mediazione in favore delle agenzie [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], escludendo la necessità di particolari forme per il conferimento di detto incarico. Secondo l'istante, il conferimento verbale dell'incarico potrebbe giustificarsi nei soli rapporti tra privati, mentre nel caso di specie l'ipotetico committente sarebbe stata l'[OSCURATO:PERSONA], quale ente pubblico istituito e disciplinato dalla legge regionale Toscana n. 55/1993, recante "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario", cosicché qualsivoglia contratto, incluso il conferimento di incarico per la mediazione immobiliare, non avente la forma scritta, sarebbe stato nullo e - come tale - non idoneo a fondare alcuna domanda di adempimento.Soggiunge il ricorrente che il Giudice del gravame avrebbe errato laddove ha accolto la pretesa avanzata a titolo contrattuale dai mediatori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non rilevando la nullità dell'incarico ipoteticamente conferito ai medesimi, ciò che avrebbe, invece, potuto e dovuto fare, anche d'ufficio, conformemente all'eccezione di nullità sollevata dall'[OSCURATO:PERSONA] nella comparsa conclusionale d'appello depositata in data 1° aprile 2016. 1.1.- Il motivo è infondato. In primo luogo, occorre rilevare che non vi sono ostacoli giuridici ad ammettere, in linea di principio, la mediazione in favore di enti pubblici. Infatti, l'opera del mediatore può esplicarsi anche ai fini della conclusione, a struttura privata, di un contratto nel quale sia parte un ente pubblico (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5326 del 23/09/1980; Sez. 3, Sentenza n. 4013 del 28/08/1978; Sez. 3, Sentenza n. 2483 del 20/07/1972; Sez. 3, Sentenza n. 2818 del 27/11/1964). Solo l'adozione, da parte di un ente, di una procedura di evidenza pubblica per la scelta del contraente interrompe il nesso causale tra l'eventuale opera prestata dal mediatore in precedenza e l'acquisto del bene poiché, a differenza dei contratti stipulati dagli enti pubblici a trattativa privata (nei quali la gara attiene unicamente alla determinazione del prezzo e, quindi, non preclude, in astratto, l'ipotizzabilità di un rapporto di mediazione), in detta ipotesi la gara ha come obiettivo la ricerca del contraente che offre il prezzo migliore e determina un concorso tra i partecipanti all'esito del quale l'aggiudicazione del bene è del tutto autonoma e svincolata da precedenti trattative (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28767 del 30/11/2017). 1.2.- Tanto premesso, si evidenzia che, ove vi sia un espresso incarico mediatizio, la mediazione ricade pacificamente tra gli atti a forma libera. Infatti, anche allorché l'incarico a trattare sia finalizzato ad individuare possibili compratori per un compendio immobiliare, non è richiesta, diversamente dalla procura a vendere, la forma scritta ad substantiam (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18489 del 04/09/2020; Sez. 2, Sentenza n. 21248 del 09/08/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 11655 del 14/05/2018; Sez. 3, Sentenza n. 11600 del 26/05/2011). E ciò in ossequio al generale principio secondo cui, in difetto di una specifica prescrizione sulla forma vincolata, vige la libertà delle forme. 1.3.- Tuttavia, il problema sollevato con la critica in esame si pone, non già in ragione di una prescrizione sulla forma puntualmente dedicata all'incarico di mediazione, bensì alla stregua delle previsioni speciali che riguardano i vincoli di forma scritta per i contratti stipulati dagli enti pubblici. Ai sensi dell'art. 16, primo comma, del r.d. n. 2440/1923, e successive modificazioni, testo normativo che reca le nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, i contratti della P.A. sono stipulati da un pubblico ufficiale delegato a rappresentare l'amministrazione e ricevuti da un funzionario designato quale ufficiale rogante, con le norme stabilite dal regolamento. Per effetto del successivo art. 17, invece, i contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente art. 16, possono anche stipularsi: per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione; per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato; con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta; per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali. Sicché, ai sensi del combinato disposto delle norme richiamate, per constante giurisprudenza di legittimità, i contratti relativi ad attività di diritto civile stipulati con la P.A. o con enti pubblici assimilati, secondo la modalità della trattativa privata (iure privatorum), devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 25631 del 27/10/2017; Sez. 2, Sentenza n. 20033 del 06/10/2016; Sez. 1, Sentenza n. 6555 del 20/03/2014; Sez. 3, Sentenza n. 15197 del 24/11/2000).Tra gli enti pubblici assimilati alla P.A. ricadono certamente le aziende regionali per il diritto allo studio universitario - alcune delle quali soppresse, con trasferimento delle relative funzioni direttamente alle università pubbliche -, quali enti pubblici non economici, aventi personalità giuridica di diritto pubblico e dotati di autonomia amministrativa, contabile e gestionale, che realizzano servizi ed interventi di sostegno allo studio per gli studenti universitari, ai sensi dell'art. 34 Cost. (con specifico riguardo all'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana, attesa l'intervenuta abrogazione della legge regionale richiamata dal ricorrente n. 55/1993, si fa rinvio all'art. 10 della legge regionale Toscana n. 32/2002), enti che, pertanto, soggiacciono al vincolo di forma stabilito dalla normativa generale sulla contabilità pubblica. 1.4.- Ebbene, quanto al vincolo di forma degli incarichi di mediazione conferiti da enti pubblici non economici, che agiscano íure privatorum, si registra un contrasto qualificato nella giurisprudenza di legittimità che si è occupata dell'argomento. In base all'indirizzo più recente, il rapporto che si instaura tra chi mette in contatto due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato da vincoli di rappresentanza, collaborazione o dipendenza, ha natura contrattuale, mentre la conclusione dell'affare costituisce soltanto la condicío iurís idonea a far sorgere il diritto alla provvigione; ne consegue che, configurandosi la mediazione come contratto, ove venga stipulato con un ente pubblico - ancorché questo agisca iure privatorum -, esso richiede la forma scritta ad substantiam, con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18514 del 20/08/2009). In questa prospettiva, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato, per mancanza della forma scritta, la richiesta di provvigione avanzata da un mediatore nei confronti dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici, in relazione ad un'attività svolta prima che tale ente venisse privatizzato. E ciò perché gli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440/1923, in funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, esigono l'identificazione immediata e precisa delle obbligazioni assunte, anche al fine di agevolare l'espletamento dell'indispensabile funzione di controllo da parte dell'autorità tutoria, con esclusione, dunque, di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi. In ragione di un orientamento più risalente, invece, poiché la mediazione non ha natura contrattuale, ricollegandosi all'attività del mediatore, funzionale rispetto alla conclusione del contratto, autonomamente disciplinata dalla legge e scaturente dalla semplice opera di intermediazione, ne consegue che, quando questa viene svolta a favore di un ente pubblico, il mediatore ha diritto al compenso, senza che per il conferimento dell'incarico sia necessaria la forma scritta, che resta obbligatoria per la stipulazione dei contratti da parte degli enti pubblici (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11384 del 25/10/1991). 1.5.- Dal tenore delle due contrapposte pronunce si evince che la soluzione della questione, relativa alla prescrizione della forma vincolata per la mediazione che coinvolga enti pubblici non economici, discende dall'adesione alla tesi circa la natura contrattuale, o meno, della mediazione tipica o propria, disciplinata dagli artt. 1754 e ss. c.c. Ove si attribuisca a tale ipotesi di mediazione natura necessariamente contrattuale, opererà il vincolo della forma scritta, allorché gli enti pubblici non economici facciano ricorso a tale istituto. Viceversa, laddove prevalga la tesi interpretativa secondo cui la mediazione tipica non costituisce un negozio giuridico, in quanto non postula necessariamente un preventivo accordo delle parti, potendosi ridurre ad un'attività materiale dalla quale la legge fa scaturire il diritto alla provvigione, tale vincolo di forma non è prescritto.1.6.- Orbene, in questa sede si aderisce alla ricostruzione prevalente in giurisprudenza, secondo cui la mediazione tipica non esige l'indispensabile perfezionamento mediante contratto E tanto perché la mediazione tipica, disciplinata dagli artt. 1754 e ss. c.c., è soltanto quella svolta dal mediatore in modo autonomo, senza essere legato alle parti da alcun vincolo di mandato o di altro tipo, e non costituisce un negozio giuridico, ma un'attività materiale dalla quale la legge fa scaturire il diritto alla provvigione. Nondimeno, in virtù del "contatto sociale" che si crea tra il mediatore professionale e le parti, nella controversia tra essi pendente trovano applicazione le norme sui contratti, con la conseguenza che il mediatore, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile nell'adempimento degli obblighi di correttezza ed informazione a suo carico, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c., e di non aver agito in posizione di mandatario (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15577 del 16/05/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 27921 del 30/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 482 del 10/01/2019; Sez. 3, Sentenza n. 16382 del 14/07/2009). Ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è dunque necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore, avvantaggiandosene (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11656 del 14/05/2018; Sez. 3, Sentenza n. 25851 del 09/12/2014; Sez. 3, Sentenza n. 21737 del 22/10/2010). Su questa stessa linea si colloca, da ultimo, Cass. Sez. U, 02/08/2017, n. 19161, che ha qualificato la mediazione ordinaria come figura negoziale tipica, caratterizzata dalla posizione di imparzialità del mediatore, assimilabile ad un rapporto contrattuale di fatto, cui si affianca una mediazione negoziale atipica, fondata su un contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (c.d. mediazione unilaterale), ipotesi che ricorre nel caso in cui una parte, volendo concludere un affare, incarichi altri di svolgere un'attività intesa alla ricerca di un persona interessata alla conclusione del medesimo affare a determinate, prestabilite condizioni. 1.7.- Questa conclusione è suffragata anche dal dato normativo. Nel dibattito sulla natura della mediazione, infatti, assume un peso rilevante la circostanza che il codice civile non dia una definizione della mediazione quale contratto, limitandosi a fornire la nozione di mediatore, che, ai sensi dell'art. 1754 c.c., corrisponde a colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Pertanto, il legislatore del 1942, nonostante in adesione alla tradizionale costruzione contrattualistica - abbia sistematicamente collocato la disciplina della mediazione nel titolo dei singoli contratti, non ha dato seguito alla scelta così formalmente compiuta, rivolgendosi alla raffigurazione dell'attività di mediazione come comportamento materiale di "messa in relazione" di due o più parti per la conclusione di un affare, con azione autonoma e imparziale. La scelta del legislatore non è casuale, essendo stato volutamente evitato di prendere posizione sulla natura della fonte del rapporto di mediazione. Al riguardo, la teoria secondo cui, a fondamento della mediazione vi fosse un contratto, era fortemente discussa e certamente non era accolta in maniera unanime all'epoca dell'entrata in vigore del codice civile vigente. La disputa è insorta per il fatto che non sempre il rapporto di mediazione nasce sulla base di un incarico che una delle parti o entrambe affidano ad un terzo (contratto di mediazione). Spesso, invece, l'iniziativa è del mediatore stesso, che mette in relazione due o più parti, le quali, di fatto, si avvalgono, nella stipulazione del contratto, dell'intermediazione del terzo (mediazione di contratto). / Ed invero, il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, per la "messa in relazione" fra le parti da lui operata, indipendentemente dal previo conferimento di un espresso incarico. In questa prospettiva, può attribuirsi natura contrattuale all'iniziativa di colui che si rivolge a un mediatore per trovare una controparte disposta a stipulare un contratto; per contro, la ricostruzione in termini negoziali non si attaglia a quelle ipotesi in cui il rapporto di mediazione sembra trovare il suo fondamento giustificativo in una semplice situazione di fatto, che, per lo più, si articola in due fasi successive: la prima connotata dall'intervento del mediatore, la seconda dalla conclusione di un contratto tra le parti, che il mediatore ha messo in relazione. In tal caso il rapporto si origina da un'attività umana giuridicamente rilevante, traducendosi il comportamento del mediatore in un atto giuridico in senso stretto, non integralmente assimilabile ad un contratto, sicché il fenomeno si inserisce piuttosto nella categoria dei rapporti contrattuali di fatto o contatti sociali rilevanti. Nei termini anzidetti, la mediazione propria si estrinseca - adoperando la felice espressione coniata dalla dottrina - in una "attivazione imparziale di relazionalità determinativa di un affare", a fronte della quale non assume un valore dirimente la presenza di un incarico, rilevando, al contrario, la sostanza dell'attività svolta. Ad integrare la mediazione si rivela, dunque, essenziale l'attività compiuta dal mediatore di "messa in contatto" delle parti, finalizzata alla "conclusione di un affare", espletata secondo un criterio di relazionalità solidale. Da ciò discende che l'incarico di una parte, o di ciascuna parte, coinvolta nell'affare può esistere ma può anche difettare, senza che l'attività di mediazione venga meno 1.8.- Esclusa la natura necessariamente negoziale della mediazione, ne consegue che, potendo prescindere l'attività di mediazione prestata in favore di enti pubblici non economici dal conferimento espresso di un incarico, come nel caso di specie, non si applica la prescrizione sul vincolo della forma scritta ad substantiam. 2.- Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto di discussione tra le parti e il cui esame avrebbe condotto alla reiezione della domanda di pagamento della provvigione. Sul punto, l'istante deduce che la Corte territoriale sarebbe giunta alla conclusione circa il contributo determinante offerto delle agenzie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che dall'agenzia Magursi, ai fini del perfezionamento dell'affare, omettendo di dare rilievo a tre circostanze emerse dall'istruttoria, ossia: 1) la precedente visita nell'immobile effettuata dall'[OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'anno 1995, con l'intermediazione dell'agenzia Magursi; 2) l'appuntamento già fissato sin dal 20 agosto 1996 per l'ulteriore visita dell'immobile per la data del 6 settembre 1996, sempre attraverso l'agenzia Magursi, e quindi con fissazione dell'appuntamento in data ben antecedente all'incontro del 5 settembre 1996; 3) il fatto che l'immobile non era ricompreso nella lista di quelli che le agenzie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano programmato di far visionare all'[OSCURATO:PERSONA]. 2.1.- La censura è infondata. E tanto perché, in realtà, nella fattispecie non si contesta l'omessa considerazione di fatti decisivi, bensì l'esito decisorio che è conseguito alla valutazione di tali fatti storici o comunque alla loro marginalizzazione. Infatti, all'esito della disamina di tutti gli elementi emergenti dall'istruttoria, il Giudice del gravame ha tratto la conclusione in forza della quale l'[OSCURATO:PERSONA] inizialmente si era rivolta all'agente [OSCURATO:PERSONA], al fine di reperire sul mercato, in Firenze, un immobile da acquistare, incontrando il 5 settembre 1996 il delegato dell'ente, geometra Silvi, per visionare ed esaminare l'immobile in questione. Invece, il defunto [OSCURATO:PERSONA] era stato contattato dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di reperire possibili compratori in relazione al medesimo immobile e, una volta conosciute le intenzioni dell'[OSCURATO:PERSONA], aveva proposto al [OSCURATO:PERSONA] la vendita del detto edificio. Inoltre, la sentenza impugnata ha valorizzato il contenuto della comunicazione scritta intervenuta tra il [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] del 7 ottobre 1996, spedita il successivo 9 novembre 1996, da cui era emerso che l'[OSCURATO:PERSONA], pur avendo manifestato l'interesse all'acquisto dell'immobile sito in Firenze, viale Gramsci nn. 36/38, aveva annunciato l'interruzione del rapporto con il mediatore [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che la percentuale di provvigione richiesta non fosse economicamente vantaggiosa, senza però rivelare che si era, nel frattempo, rivolta all'agenzia Magursi, con la quale aveva concluso, in seguito, l'acquisto dell'immobile, stipulando il rogito il 9 aprile 1997. Ancora, è stato evidenziato l'interessamento di [OSCURATO:PERSONA] mediante i contatti intrattenuti con la commercialista Bozzetti, a sua volta incaricata dalla [OSCURATO:PERSONA] per la vendita di quell'immobile. Da questi elementi, dunque, la Corte territoriale ha desunto che tra l'agenzia [OSCURATO:PERSONA] e l'agenzia [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e l'[OSCURATO:PERSONA] e la fallita [OSCURATO:PERSONA], dall'altro, era effettivamente insorto un rapporto di mediazione, fondato, di fatto, sull'attività preliminare compiuta dai due mediatori, avente ad oggetto la ricerca di più immobili per soddisfare le differenti esigenze dei due enti, rispettivamente di acquistare e di vendere. Grazie alla detta attività l'attenzione dell'[OSCURATO:PERSONA] si era fermata proprio su quel bene, sito in Firenze, viale Gramsci nn. 36/38, per il quale, in seguito, all'esito dell'intervento dell'agenzia Magursi, era stato stipulato il contratto di vendita. A fronte di questa ricostruzione, gli accadimenti in tesi non considerati - ossia il fatto che l'agenzia Magursi avesse fatto visionare l'immobile all'[OSCURATO:PERSONA] già in epoca precedente alla visita effettuata con il [OSCURATO:PERSONA], il fatto che l'ulteriore visita effettuata il giorno dopo fosse stata programmata già in precedenza e il fatto che l'immobile visionato non rientrava nella lista di beni che il [OSCURATO:PERSONA] intendeva far visionare all'[OSCURATO:PERSONA] - non assumono valenza decisiva. 3.- Con il terzo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., dell'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto di discussione tra le parti, e il cui esame avrebbe condotto a una diversa quantificazione della provvigione dovuta alle agenzie [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. All'uopo, il ricorrente sostiene che, ove la Corte di merito avesse considerato la circostanza inerente al limitato apporto fornito dalle agenzie [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] alla conclusione dell'affare, apporto consistente esclusivamente nella visita dell'immobile in data 5 settembre 1996 e nel successivo invio di alcune planimetrie, e avesse valorizzato la circostanza che a fare tutto il resto era stato [OSCURATO:PERSONA], sarebbe giunto a una diversa ripartizione del compenso provvigionale di vecchie lire 150.000.000 tra i mediatori, ripartizione che, invece, il Giudice d'appello aveva disposto in parti uguali tra il Magursi, da una parte, e le agenzie [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], dall'altra, ai sensi dell'art. 1758 c.c., non essendovi agli atti sufficienti elementi sui quali quantificare la proporzione all'entità e all'importanza dell'opera prestata. 3.1.- Anche tale doglianza è infondata Non si tratta, ancora una volta, di omesso esame delle circostanze acquisite, ma del raggiungimento di un approdo valutativo diverso da quello auspicato, che il ricorrente vorrebbe "smontare" rivedendo gli esiti dell'istruttoria espletata. Tale revisione non può essere compiuta in sede di legittimità, a fronte di aspetti della vicenda che comunque non assumono una portata decisiva. Proprio alla stregua della carenza di elementi dirimenti sulla misura del contributo apportato da ciascuna agenzia nella conclusione dell'affare, il Giudice del gravame ha ritenuto che l'efficienza concausale dell'intervento di ciascun mediatore (Magursi, da una parte, [OSCURATO:PERSONA], dall'altra) dovesse considerarsi paritario, ai fini del diritto ad una quota della provvigione, ai sensi dell'art. 1758 c.c. E tanto uniformandosi al principio secondo cui il diritto alla divisione della provvigione tra più mediatori sorge, a norma dell'art. 1758 c.c., soltanto quando essi abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesa, ovvero autonomamente, ma giovandosi l'uno dell'attività espletata dall'altro, alla conclusione dell'affare, in modo da non potersi negare un nesso di concausalità obiettiva tra i loro interventi e la conclusione dell'affare, e sempre che si sia trattato dello stesso affare, sia sotto il profilo soggettivo, che oggettivo; non sussiste, invece, il diritto al compenso quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare per effetto d'iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicché possa escludersi l'utilità dell'originario intervento del mediatore (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16157 del 08/07/2010; Sez. 3, Sentenza n. 5952 del 18/03/2005; Sez. 2, Sentenza n. 8443 del 21/06/2000). 4.- Il quarto motivo investe, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per avere il Giudice del gravame, con motivazione contraddittoria, tale da non soddisfare il minimo costituzionale, dapprima, affermato che il contratto di vendita era stato concluso grazie all'attività concorrente svolta dalle tre agenzie - Magursi, da un lato, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], dall'altro -, sicché la provvigione ricevuta per intero dal Magursi, non contestata nel quantum, doveva essere divisa in parti uguali, e successivamente disposto il pagamento dell'intera provvigione a carico dell'[OSCURATO:PERSONA] e in favore di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], disponendo la condanna alla restituzione dell'intero importo della provvigione corrisposta dall'[OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]. In proposito, l'istante espone che si sarebbe radicato un vizio emergente immediatamente e direttamente dal testo della sentenza, tale da implicare la violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e conseguentemente la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, dovendosi, per l'effetto, riformarsi la sentenza con la sostituzione della condanna di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], e di Magursi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], al pagamento della minore somma di euro 38.734,28 e non già di euro 77.468,00. 4.1.- Il motivo è inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. Infatti, come espressamente riportato nella memoria depositata dal ricorrente, la Corte d'appello di Firenze, con ordinanza depositata il 6 luglio 2017, ha provveduto alla correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza impugnata, disponendo - conformemente a quanto invocato dal ricorrente con la doglianza in esame - che, sia a pag. 11 della sentenza, sia nel dispositivo, laddove è riportato il riferimento alla somma di euro 77.468,00, debba intendersi euro 38.734,28. 5.- Il quinto motivo attiene, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere il Giudice dell'impugnazione fatto applicazione dei meccanismi presuntivi in maniera indebita, ai fini di ritenere che l'agenzia Magursi fosse a conoscenza del concorrente intervento dell'agenzia [OSCURATO:PERSONA] e di escludere, per l'effetto, la fondatezza della domanda di risarcimento danni avanzata, in via subordinata, da [OSCURATO:PERSONA], per un importo corrispondente all'intera provvigione. All'uopo il ricorrente deduce che la Corte territoriale ha disatteso tale domanda sulla scorta di due rilievi non conformi alle prescrizioni in tema di presunzioni semplici: in primo luogo, sostenendo che - così come il geometra Silvi dell'[OSCURATO:PERSONA] aveva riferito, in occasione della visita dell'immobile effettuata il 5 settembre 1996 con il [OSCURATO:PERSONA], che il giorno dopo si sarebbe incontrato con il Magursi allo stesso modo, doveva reputarsi che il Silvi, incontrandosi con il Magursi il 6 settembre 1996, avesse riferito dell'incontro con il [OSCURATO:PERSONA] avvenuto il giorno precedente; e in secondo luogo, in ragione della fatto che l'incarico di mediazione non era stato conferito in esclusiva. Ebbene l'istante contesta il ragionamento inferenziale effettuato dal Giudice d'appello, rilevando che sarebbe tutt'altro che normale e probabile nonché conforme a regole di esperienza che il giorno 6 settembre 1996 il geometra Silvi abbia riferito al Magursi di avere effettuato il giorno prima una visita nell'immobile con il [OSCURATO:PERSONA]. E, inoltre, - aggiunge il ricorrente - l'elemento presuntivo su cui si basa la pronuncia è unico, il che pregiudicherebbe di fare ricorso al meccanismo di cui all'art. 2729 c.c., che si riferisce alle presunzioni gravi, precise e concordanti, ossia a più di un indizio. Quanto al riferimento all'esclusiva, il ricorrente evidenzia che la lettera di incarico del 18 settembre 1996 di [OSCURATO:PERSONA] precisava che l'offerta del Magursi era stata ritenuta la più economica fra quelle pervenute all'ente e che proprio per tale motivo era stata preferita ed era stato, quindi, conferito l'incarico, il che avrebbe lasciato intendere l'esistenza di un'implicita esclusiva nel conferimento di detto incarico, altrimenti non vi sarebbe stata ragione per riferirsi alle offerte scartate. 5.1.- Il motivo è inammissibile. Infatti, la critica di tali presunzioni hominis o judicís rientra appieno nell'aspetto valutativo rimesso al giudice di merito, poiché la Corte d'appello ha tratto la conclusione sulla conoscenza dell'intervento concorrente di altre agenzie quale conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità. Segnatamente, dal fatto noto che l'incaricato dell'[OSCURATO:PERSONA] avesse riferito al [OSCURATO:PERSONA] dell'intervento del Magursi il Giudice d'appello ha desunto il fatto ignoto che lo stesso incaricato avesse riferito al Magursi dell'intervento del [OSCURATO:PERSONA], tanto più che l'incontro con il [OSCURATO:PERSONA] si era svolto il giorno prima dell'incontro con il Magursi. A tale approdo il Giudice di merito è pervenuto anche in ragione del conferimento dell'incarico al Magursi senza esclusiva.Ancora, il Giudice d'appello ha valorizzato la circostanza della revoca dell'incarico conferito al [OSCURATO:PERSONA] alla stregua della migliore provvigione concordata con il Magursi. Sennonché la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit, non oggettivamente inconfutabile (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 22366 del 05/08/2021; Sez. 6- 3, Ordinanza n. 21403 del 26/07/2021; Sez. 6-1, Ordinanza n. 5279 del 26/02/2020). Nella specie non emerge affatto l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo. E ciò in quanto, in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022; Sez. L, Sentenza n. 18611 del 30/06/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 3541 del 13/02/2020). Ora, come già evidenziato, il convincimento del Giudice sulla conoscenza dell'apporto concausale di altro mediatore è stato fondato su plurimi indizi. Ma quand'anche così non fosse stato, il ragionamento di sussunzione non sarebbe stato automaticamente pregiudicato, posto che la "concordanza" richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, dovendosi tuttavia precisare, al riguardo, che tale ultimo requisito è prescritto esclusivamente nell'ipotesi di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15454 del 07/06/2019; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2482 del 29/01/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 23153 del 26/09/2018; Sez. 5, Sentenza n. 656 del 15/01/2014). A fortiori anche la critica mossa dal ricorrente sulla ritenuta carenza del conferimento dell'incarico in esclusiva è volta a ripercorrere il percorso valutativo demandato in via esclusiva al giudice di merito. 6.- Con il primo motivo il ricorrente incidentale denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 440 (recte i n. 2440) nonché dell'art. 1350 c.c., per avere la Corte d'appello negato rilevanza all'assenza di un conferimento scritto dell'incarico di mediazione, escludendo la necessità di particolari forme per il conferimento di detto incarico. 6.1.- Il motivo riprende le stesse argomentazioni utilizzate dal primo motivo proposto dal ricorrente principale e, pertanto, deve essere disatteso per le ragioni già esposte. 7.- Con il secondo motivo il ricorrente incidentale prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto di discussione tra le parti e il cui esame avrebbe condotto alla reiezione della domanda di pagamento della provvigione. Sul punto, l'[OSCURATO:PERSONA] deduce che la Corte territoriale sarebbe giunta alla conclusione circa il contributo determinante offerto delle agenzie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che dall'agenzia Magursi, ai fini del perfezionamento dell'affare, omettendo di dare rilievo a tre circostanze emerse dall'istruttoria, ossia: 1) il fatto che l'immobile fosse stato già trattato nel corso dell'anno 1995, con l'intermediazione dell'agenzia Magursi; 2) il fatto che l'immobile non fosse ricompreso nella lista di quelli che l'agenzia [OSCURATO:PERSONA] aveva programmato di far visionare all'[OSCURATO:PERSONA] il 5 settembre 1996; 3) il fatto che l'appuntamento per la visita dell'immobile nella data del 6 settembre 1996, sempre attraverso l'agenzia Magursi, fosse stato già concordato tra la [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] e che la visita del giorno precedente fosse avvenuta nella piena consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] che, in ordine a tale immobile, era già in corso una trattativa con la proprietà tramite altra agenzia. 7.1.- Anche tale censura ricalca il secondo mezzo di ricorso proposto dal ricorrente principale ed è, dunque, destinata alla stessa sorte. 8.- Il terzo motivo del ricorso incidentale investe, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., l'omessa e/o insufficiente motivazione e la conseguente nullità della sentenza, per avere il Giudice del gravame, con motivazione contraddittoria, tale da non soddisfare il minimo costituzionale, dapprima, affermato che il contratto di vendita era stato concluso grazie all'attività concorrente svolta dalle tre agenzie - Magursi, da un lato, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], dall'altro -, sicché la provvigione ricevuta per intero dal Magursi, non contestata nel quantum, doveva essere divisa in parti uguali, e successivamente disposto il pagamento dell'intera provvigione a carico dell'[OSCURATO:PERSONA] e in favore di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], disponendo la condanna alla restituzione dell'intero importo della provvigione corrisposta dall'[OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]. 8.1.- Detta doglianza riprende il quarto motivo del ricorso principale e segue la medesima sorte per le argomentazioni già esposte. 9.- Alle considerazioni innanzi espresse consegue il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale e condanna il ricorrente principale e il ricorrente incidentale, in solido, alla refus
Sentenza Cassazione n. 23422/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris