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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15337/2026

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a Generale dello Stato(80224030587; [OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente –controavvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE];[OSCURATO:EMAIL]);– controricorrente –avverso la sentenza n. 1511, depositata il 13 novembre 2018, dellaCommissione tributaria regionale della Liguria;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 12maggio 2026, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14117/2019Numero sezionale 3938/2026Numero di raccolta generale 15337/2026Data pubblicazione 20/05/20261. - Con sentenza n. 1511, depositata il 13 novembre 2018, laCommissione tributaria regionale della Liguria ha accolto l’appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA], così pronunciando in integrale riformadella decisione di prime cure che aveva disatteso l’impugnazione di unavviso di accertamento catastale che recava rettifica della dichiarazionedi variazione docfa presentata dal contribuente in relazione ad unitàimmobiliare (già) censita in catasto.1.1 - Per quel che qui rileva, il giudice del gravame ha consideratoche:- a fronte di dichiarazione di variazione che recava la proposta diclassamento della unità immobiliare in categoria A/2, classe 3,l’Agenzia aveva rideterminato la categoria (in A/1) e la classe (nellaseconda);- mentre si giustificava la rettifica della classe di merito, a diversaconclusione doveva pervenirsi quanto alla categoria, atteso che «Laclassificazione catastale deve osservare la normativa di cui al DM02.08.1969, pubblicato nella G.U. n. 218 del 27.08.1969» e, allastregua di dette indicazioni normative, nella fattispecie l’unitàimmobiliare esponeva «ben poche delle caratteristiche» previste, inquanto «l'unico requisito posseduto è rappresentato dalla superficiesuperiore a mq. 160,00 e conseguentemente appaiono errati sial'avviso di accertamento che la sentenza impugnata.»;- tenuto, poi, conto della definizione catastale di abitazione di tipocivile, l’unità immobiliare «appare rispondere alle caratteristiche dellaclassificazione in categoria A/2» e «alla luce delle conclusioni dellaperizia, che sono condivise da questa Commissione, non è correttal'attribuzione della categoria A/1, atteso che l'unità immobiliare de quapresenta le caratteristiche proprie delle abitazioni civili.

Il contestodove è ubicato l'immobile risulta modificato totalmente con una piazzaNumero registro generale 14117/2019Numero sezionale 3938/2026Numero di raccolta generale 15337/2026Data pubblicazione 20/05/2026prospicente adesso adibita "a parcheggio e mercato ortofrutticolo" chene riducono la tranquillità e la appetibilità.».2. – L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenzasulla base di tre motivi.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Il ricorso è articolato sui seguenti motivi.1.1 - Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia violazione e falsaapplicazione del d.m. 2 agosto 1969 assumendo, in sintesi, cheillegittimamente il giudice del gravame aveva verificato la correttezzadella rettifica catastale sulla base di dati normativi che (diversamente)afferivano all’àmbito di applicazione di agevolazioni fiscali, così che lanozione di abitazione di tipo signorile non poteva essere confusa conquella di abitazione di lusso (nozione, quest’ultima, estraneaall’ordinamento catastale ed allo stesso oggetto del classamentocatastale).1.2 – Il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4,cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenzasull’assunto che il giudice del gravame aveva attribuito rilevanzadecisoria ad una C.T.U. (in tesi) assunta nel giudizio di primo grado,1.3 – Col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia omesso esame di unpunto decisivo della controversia (così) riproponendo, sotto distintoparametro del sindacato di legittimità, la censura di cui al secondomotivo di ricorso, avendo il giudice del gravame fondato la suadecisione «su elementi probatori …. pacificamente edincontrovertibilmente inesistenti.».Numero registro generale 14117/2019Numero sezionale 3938/2026Numero di raccolta generale 15337/2026Data pubblicazione 20/05/20262. – Il primo motivo di ricorso – dal cui esame conseguel’assorbimento dei residui motivi – è fondato e va accolto.3. – Deve premettersi che la censura di violazione di legge(pianamente) si sottrae all’eccezione di inammissibilità formulata dalcontroricorrente in quanto correttamente intercetta la criteriologia difonte legale che deve ritenersi sottesa all’esercizio del potere di rettificacatastale, ed avuto riguardo, come in immediato seguito si dirà,all’obiettivo contenuto decisorio della sentenza impugnata.3.1 - Difatti, è del tutto evidente che detto contenuto decisorio sirisolve in un accertamento in fatto che erraticamente si dipana(proprio) sulla prospettata violazione di legge che, così come lasentenza sopra ripercorsa chiaramente espone, identifica il referentenormativo dell’operata rettifica catastale nella disciplina legale diun’agevolazione (quella relativa alla prima casa di abitazione) tuttaincentrata (ratione temporis) sulla nozione di abitazione di lusso.E’, in effetti, all’allegato unico del d.m. 2 agosto 1969, cit., che lasentenza opera inequivoco riferimento per individuare le connotazionitipologiche che, in difetto delle (più) specifiche disposizioni di cui ald.m. cit., debbono concorrere (per almeno quattro caratteristiche; art.8, d.m. cit.) ai fini dell’identificazione dell’abitazione di lusso.Ed è (sempre) sulla base di questa premessa ricostruzionenormativa che la gravata sentenza finisce per ritenere corretto ilclassamento dell’unità immobiliare quale abitazione di tipo civile (A/2),posto che il sopralluogo – seppur definito expressis verbis comenormativamente non obbligatorio – sarebbe stato indispensabile «allaluce delle notevoli trasformazioni intervenute all'immobile ed alcontesto urbano in cui l'immobile è ubicato» - e che, per l’appunto, «Ilcontesto dove è ubicato l'immobile risulta modificato totalmente conuna piazza prospicente adesso adibita "a parcheggio e mercatoortofrutticolo" che ne riducono la tranquillità e la appetibilità.».Numero registro generale 14117/2019Numero sezionale 3938/2026Numero di raccolta generale 15337/2026Data pubblicazione 20/05/20263.2 – Come, poi, la Corte (ancora di recente) ha ribadito,l'attribuzione della categoria catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile)non implica, necessariamente, che l'immobile costituisca ancheun'abitazione di lusso, essendo i due concetti autonomi enormativamente distinti, posto che il procedimento di classamento èvolto all'attribuzione di una categoria e di una classe e della relativarendita alle unità immobiliari, mentre la qualificazione in termini «dilusso», ai sensi del d.m. 2 agosto 1969, risponde alla finalità diprecludere l'accesso a talune agevolazioni fiscali; ne consegue che aifini dell'applicazione dell'aliquota agevolata di registro sulla prima casail carattere non di lusso del fabbricato va verificato sulla sola base deicriteri indicati dal citato d.m., cui rinvia l'art. 2 del d.l. n. 12 del 1985,conv. con modif. in l. n. 118 del 1985, mentre resta priva di autonomae decisiva rilevanza la classificazione catastale (così Cass., 27 dicembre2025, n. 34277; v., altresì, Cass., 2 febbraio 2021, n. 2250; Cass., 31ottobre 2014, n. 23235; Cass., 28 marzo 2014, n. 7329).3.3 - Il provvedimento di attribuzione della rendita catastale è,quindi, un atto che inerisce al bene in una prospettiva di tipo reale,riferita alle caratteristiche oggettive che connotano la sua destinazioneordinaria (v.

Cass., 30 ottobre 2020, n. 24078; Cass., 14 ottobre 2020,n. 22166; Cass., 10 giugno 2015, n. 12025).I dati normativi di fattispecie, difatti, evidenziano che l’attribuzionedella categoria catastale consegue dalla considerazione delladestinazione ordinaria dell’unità immobiliare, tenuto conto dei suoicaratteri tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali(d.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, comma 2; v., altresì, il r.d.l. n. 692 del1939, art. 8, e il d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, artt. 6, 61 e ss.),oltreché della cd. unità tipo di riferimento (v. il d.P.R. n. 1142 del 1949,art. 61, cit.; v.

Cass., 6 marzo 2017, n. 5600); laddove, tra i criterinormativi di qualificazione, trova specifica previsione quello della cd.Numero registro generale 14117/2019Numero sezionale 3938/2026Numero di raccolta generale 15337/2026Data pubblicazione 20/05/2026prevalenza, criterio applicabile qualora un’unità immobiliare sia«costituita da parti aventi destinazioni ordinarie proprie di categoriediverse», così che, in tale ipotesi, deve attribuirsi la categoria «che hadestinazione conforme alla parte che è prevalente nella formazione delreddito» (d.P.R. n. 1142 del 1949, art. 63; v.

Cass., 12 agosto 2021,n. 22780 e, in motivazione, Cass., 20 giugno 2007, n. 14374).Dette disposizioni, - seppur connotate dal difetto di un’espressadefinizione legislativa in punto di distinzioni tipologiche tra le categoriecatastali (Cass., 13 febbraio 2015, n. 2995; Cass., 28 marzo 2014, n.7329; Cass., 8 settembre 2008, n. 22557), - non costituiscono affattoclausole generali, ovvero disposizioni a contenuto elastico, il cuicontenuto debba essere giustappunto integrato dal giudice alla streguadi un’operazione valutativa suscettibile di sindacato di legittimità sottoil profilo dei principi generali di sistema, e dei valori, sottesi dalladisposizione a contenuto generale.Difatti, vengono (così) in considerazione i dati di stima che, -incentrati su unità immobiliari di riferimento, - consentono diripercorrere il processo estimativo secondo coordinate fattuali volte adidentificare, in una valutazione di sintesi, i caratteri tipologici di unadata unità immobiliare rispetto a quella assunta, per l’appunto, atermine di riferimento.E questa operazione, cui il giudice del merito è chiamato in unavalutazione di sintesi di natura comparativa (con le unità tipo diriferimento presenti nel quadro di qualificazione e classificazione perzone censuarie; Cass., 6 marzo 2017, n. 5600, cit.), deve ritenersisuscettibile di controllo, nel giudizio di legittimità, sotto il profilodell’esistenza stessa di un siffatto procedimento estimativo, il cuidifetto, in effetti, si risolve nella violazione della disciplina di leggeinvolgente il classamento catastale; procedimento che, però, una voltaripercorso dal giudice del merito, non può che essere censurato inNumero registro generale 14117/2019Numero sezionale 3938/2026Numero di raccolta generale 15337/2026Data pubblicazione 20/05/2026ragione degli elementi fattuali postivi a fondamento e, così, oggetto diverifica nel giudizio di cassazione sotto il profilo del vizio di motivazione(art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; v.

Cass., 5 novembre2021, n. 31933).4. – L’impugnata sentenza va, pertanto cassata in relazione almotivo accolto, con rinvio della causa, anche per la disciplina dellespese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Liguria che, in diversa composizione, procederàal riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopraesposti.

P.Q.MLa Corte- accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi;- cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Liguria, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Generale dello Stato(80224030587; [OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente –controavvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE];[OSCURATO:EMAIL]);– controricorrente –avverso la sentenza n. 1511, depositata il 13 novembre 2018, dellaCommissione tributaria regionale della Liguria;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 12maggio 2026, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14117/2019Numero sezionale 3938/2026Numero di raccolta generale 15337/2026Data pubblicazione 20/05/20261. - Con sentenza n. 1511, depositata il 13 novembre 2018, laCommissione tributaria regionale della Liguria ha accolto l’appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA], così pronunciando in integrale riformadella decisione di prime cure che aveva disatteso l’impugnazione di unavviso di accertamento catastale che recava rettifica della dichiarazionedi variazione docfa presentata dal contribuente in relazione ad unitàimmobiliare (già) censita in catasto.1.1 - Per quel che qui rileva, il giudice del gravame ha consideratoche:- a fronte di dichiarazione di variazione che recava la proposta diclassamento della unità immobiliare in categoria A/2, classe 3,l’Agenzia aveva rideterminato la categoria (in A/1) e la classe (nellaseconda);- mentre si giustificava la rettifica della classe di merito, a diversaconclusione doveva pervenirsi quanto alla categoria, atteso che «Laclassificazione catastale deve osservare la normativa di cui al DM02.08.1969, pubblicato nella G.U. n. 218 del 27.08.1969» e, allastregua di dette indicazioni normative, nella fattispecie l’unitàimmobiliare esponeva «ben poche delle caratteristiche» previste, inquanto «l'unico requisito posseduto è rappresentato dalla superficiesuperiore a mq. 160,00 e conseguentemente appaiono errati sial'avviso di accertamento che la sentenza impugnata.»;- tenuto, poi, conto della definizione catastale di abitazione di tipocivile, l’unità immobiliare «appare rispondere alle caratteristiche dellaclassificazione in categoria A/2» e «alla luce delle conclusioni dellaperizia, che sono condivise da questa Commissione, non è correttal'attribuzione della categoria A/1, atteso che l'unità immobiliare de quapresenta le caratteristiche proprie delle abitazioni civili. Il contestodove è ubicato l'immobile risulta modificato totalmente con una piazzaNumero registro generale 14117/2019Numero sezionale 3938/2026Numero di raccolta generale 15337/2026Data pubblicazione 20/05/2026prospicente adesso adibita "a parcheggio e mercato ortofrutticolo" chene riducono la tranquillità e la appetibilità.».2. – L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenzasulla base di tre motivi.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Il ricorso è articolato sui seguenti motivi.1.1 - Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia violazione e falsaapplicazione del d.m. 2 agosto 1969 assumendo, in sintesi, cheillegittimamente il giudice del gravame aveva verificato la correttezzadella rettifica catastale sulla base di dati normativi che (diversamente)afferivano all’àmbito di applicazione di agevolazioni fiscali, così che lanozione di abitazione di tipo signorile non poteva essere confusa conquella di abitazione di lusso (nozione, quest’ultima, estraneaall’ordinamento catastale ed allo stesso oggetto del classamentocatastale).1.2 – Il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4,cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenzasull’assunto che il giudice del gravame aveva attribuito rilevanzadecisoria ad una C.T.U. (in tesi) assunta nel giudizio di primo grado,1.3 – Col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia omesso esame di unpunto decisivo della controversia (così) riproponendo, sotto distintoparametro del sindacato di legittimità, la censura di cui al secondomotivo di ricorso, avendo il giudice del gravame fondato la suadecisione «su elementi probatori …. pacificamente edincontrovertibilmente inesistenti.».Numero registro generale 14117/2019Numero sezionale 3938/2026Numero di raccolta generale 15337/2026Data pubblicazione 20/05/20262. – Il primo motivo di ricorso – dal cui esame conseguel’assorbimento dei residui motivi – è fondato e va accolto.3. – Deve premettersi che la censura di violazione di legge(pianamente) si sottrae all’eccezione di inammissibilità formulata dalcontroricorrente in quanto correttamente intercetta la criteriologia difonte legale che deve ritenersi sottesa all’esercizio del potere di rettificacatastale, ed avuto riguardo, come in immediato seguito si dirà,all’obiettivo contenuto decisorio della sentenza impugnata.3.1 - Difatti, è del tutto evidente che detto contenuto decisorio sirisolve in un accertamento in fatto che erraticamente si dipana(proprio) sulla prospettata violazione di legge che, così come lasentenza sopra ripercorsa chiaramente espone, identifica il referentenormativo dell’operata rettifica catastale nella disciplina legale diun’agevolazione (quella relativa alla prima casa di abitazione) tuttaincentrata (ratione temporis) sulla nozione di abitazione di lusso.E’, in effetti, all’allegato unico del d.m. 2 agosto 1969, cit., che lasentenza opera inequivoco riferimento per individuare le connotazionitipologiche che, in difetto delle (più) specifiche disposizioni di cui ald.m. cit., debbono concorrere (per almeno quattro caratteristiche; art.8, d.m. cit.) ai fini dell’identificazione dell’abitazione di lusso.Ed è (sempre) sulla base di questa premessa ricostruzionenormativa che la gravata sentenza finisce per ritenere corretto ilclassamento dell’unità immobiliare quale abitazione di tipo civile (A/2),posto che il sopralluogo – seppur definito expressis verbis comenormativamente non obbligatorio – sarebbe stato indispensabile «allaluce delle notevoli trasformazioni intervenute all'immobile ed alcontesto urbano in cui l'immobile è ubicato» - e che, per l’appunto, «Ilcontesto dove è ubicato l'immobile risulta modificato totalmente conuna piazza prospicente adesso adibita "a parcheggio e mercatoortofrutticolo" che ne riducono la tranquillità e la appetibilità.».Numero registro generale 14117/2019Numero sezionale 3938/2026Numero di raccolta generale 15337/2026Data pubblicazione 20/05/20263.2 – Come, poi, la Corte (ancora di recente) ha ribadito,l'attribuzione della categoria catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile)non implica, necessariamente, che l'immobile costituisca ancheun'abitazione di lusso, essendo i due concetti autonomi enormativamente distinti, posto che il procedimento di classamento èvolto all'attribuzione di una categoria e di una classe e della relativarendita alle unità immobiliari, mentre la qualificazione in termini «dilusso», ai sensi del d.m. 2 agosto 1969, risponde alla finalità diprecludere l'accesso a talune agevolazioni fiscali; ne consegue che aifini dell'applicazione dell'aliquota agevolata di registro sulla prima casail carattere non di lusso del fabbricato va verificato sulla sola base deicriteri indicati dal citato d.m., cui rinvia l'art. 2 del d.l. n. 12 del 1985,conv. con modif. in l. n. 118 del 1985, mentre resta priva di autonomae decisiva rilevanza la classificazione catastale (così Cass., 27 dicembre2025, n. 34277; v., altresì, Cass., 2 febbraio 2021, n. 2250; Cass., 31ottobre 2014, n. 23235; Cass., 28 marzo 2014, n. 7329).3.3 - Il provvedimento di attribuzione della rendita catastale è,quindi, un atto che inerisce al bene in una prospettiva di tipo reale,riferita alle caratteristiche oggettive che connotano la sua destinazioneordinaria (v. Cass., 30 ottobre 2020, n. 24078; Cass., 14 ottobre 2020,n. 22166; Cass., 10 giugno 2015, n. 12025).I dati normativi di fattispecie, difatti, evidenziano che l’attribuzionedella categoria catastale consegue dalla considerazione delladestinazione ordinaria dell’unità immobiliare, tenuto conto dei suoicaratteri tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali(d.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, comma 2; v., altresì, il r.d.l. n. 692 del1939, art. 8, e il d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, artt. 6, 61 e ss.),oltreché della cd. unità tipo di riferimento (v. il d.P.R. n. 1142 del 1949,art. 61, cit.; v. Cass., 6 marzo 2017, n. 5600); laddove, tra i criterinormativi di qualificazione, trova specifica previsione quello della cd.Numero registro generale 14117/2019Numero sezionale 3938/2026Numero di raccolta generale 15337/2026Data pubblicazione 20/05/2026prevalenza, criterio applicabile qualora un’unità immobiliare sia«costituita da parti aventi destinazioni ordinarie proprie di categoriediverse», così che, in tale ipotesi, deve attribuirsi la categoria «che hadestinazione conforme alla parte che è prevalente nella formazione delreddito» (d.P.R. n. 1142 del 1949, art. 63; v. Cass., 12 agosto 2021,n. 22780 e, in motivazione, Cass., 20 giugno 2007, n. 14374).Dette disposizioni, - seppur connotate dal difetto di un’espressadefinizione legislativa in punto di distinzioni tipologiche tra le categoriecatastali (Cass., 13 febbraio 2015, n. 2995; Cass., 28 marzo 2014, n.7329; Cass., 8 settembre 2008, n. 22557), - non costituiscono affattoclausole generali, ovvero disposizioni a contenuto elastico, il cuicontenuto debba essere giustappunto integrato dal giudice alla streguadi un’operazione valutativa suscettibile di sindacato di legittimità sottoil profilo dei principi generali di sistema, e dei valori, sottesi dalladisposizione a contenuto generale.Difatti, vengono (così) in considerazione i dati di stima che, -incentrati su unità immobiliari di riferimento, - consentono diripercorrere il processo estimativo secondo coordinate fattuali volte adidentificare, in una valutazione di sintesi, i caratteri tipologici di unadata unità immobiliare rispetto a quella assunta, per l’appunto, atermine di riferimento.E questa operazione, cui il giudice del merito è chiamato in unavalutazione di sintesi di natura comparativa (con le unità tipo diriferimento presenti nel quadro di qualificazione e classificazione perzone censuarie; Cass., 6 marzo 2017, n. 5600, cit.), deve ritenersisuscettibile di controllo, nel giudizio di legittimità, sotto il profilodell’esistenza stessa di un siffatto procedimento estimativo, il cuidifetto, in effetti, si risolve nella violazione della disciplina di leggeinvolgente il classamento catastale; procedimento che, però, una voltaripercorso dal giudice del merito, non può che essere censurato inNumero registro generale 14117/2019Numero sezionale 3938/2026Numero di raccolta generale 15337/2026Data pubblicazione 20/05/2026ragione degli elementi fattuali postivi a fondamento e, così, oggetto diverifica nel giudizio di cassazione sotto il profilo del vizio di motivazione(art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; v. Cass., 5 novembre2021, n. 31933).4. – L’impugnata sentenza va, pertanto cassata in relazione almotivo accolto, con rinvio della causa, anche per la disciplina dellespese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Liguria che, in diversa composizione, procederàal riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopraesposti. P.Q.MLa Corte- accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi;- cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Liguria, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]