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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 giugno 2022

Cassazione n. 33563/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, ìl provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in relazione alla reiterata cessione di sostanza stupefacente del tipo eroina (fatto commesso fino al 23.8.2015).

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 81 cod. pen., per non avere il giudice di merito individuato la violazione ritenuta più grave e motivato sull'entità dell'aumento di pena.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, avendo prospettato in sede di legittimità un motivo mai dedotto in sede di merito, atteso che con l'atto di appello la difesa dell'imputato si era limitata a chìedere la riduzione della entità della pena.

Va rammentato, in proposito, che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (cfr. Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Rv. 269632 - 01).

5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 giugno 2022 e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, ìl provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in relazione alla reiterata cessione di sostanza stupefacente del tipo eroina (fatto commesso fino al 23.8.2015). 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 81 cod. pen., per non avere il giudice di merito individuato la violazione ritenuta più grave e motivato sull'entità dell'aumento di pena. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, avendo prospettato in sede di legittimità un motivo mai dedotto in sede di merito, atteso che con l'atto di appello la difesa dell'imputato si era limitata a chìedere la riduzione della entità della pena. Va rammentato, in proposito, che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (cfr. Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Rv. 269632 - 01). 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 giugno 2022 e
Sentenza Cassazione n. 33563/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris