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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15236/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n.* [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (sul punto, si vedano pag. 4-5), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, la doglianza difensiva concernente la supposta denuncia orale sporta dall'imputata e il contestuale blocco della carta — effettuato solo dopo l'accredito e il successivo prelievo della somma oggetto di truffa — risulta non decisiva in quanto, dalla lettura della sentenza impugnata emerge come il coimputato [OSCURATO:PERSONA] abbia fornito alla persona offesa le credenziali della PostePay e il codice fiscale della [OSCURATO:PERSONA], elemento questo inequivoco della sua piena partecipazione al proposito criminoso, risultando irrilevante la successiva supposta denuncia di smarrimento, eseguita probabilmente per dissimulare la propria condotta; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 6); che, gli elementi indicati nel ricorso a sostegno dell'applicazione della speciale causa di non punibilità,secondo cui non vi sarebbe un riscontro documentale degli indici di disvalore indicati in sentenza a giustificazione del diniego, non sono rilevanti poiché non costituiscono un dato dirimente, che invece va ricercato nella somma non lieve costituente l'illecito profitto nonché nelle modalità non affatto elementari della condotta concertata e logicamente rivelatrice di abitualità; [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di [OSCURATO:PERSONA] i motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza (si vedano pagg. 6-7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n.1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826); [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute motivatamente infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per mancanza degli artifici e raggiri, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, la Corte di Appello ha correttamente rinvenuto nella condotta del [OSCURATO:PERSONA] gli artifici e i raggiri sulla scorta una pluralità di condotte, tra cui l'aver dato all'acquirente del bene un nominativo falso e una postepay appartenente ad un'altra persona, salvo poi, una volta ricevuto il corrispettivo, far perdere le proprie tracce senza cercare contatti o fornire una qualsiasi altra spiegazione (si vedano pagg. 5-6); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n.* [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (sul punto, si vedano pag. 4-5), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, la doglianza difensiva concernente la supposta denuncia orale sporta dall'imputata e il contestuale blocco della carta — effettuato solo dopo l'accredito e il successivo prelievo della somma oggetto di truffa — risulta non decisiva in quanto, dalla lettura della sentenza impugnata emerge come il coimputato [OSCURATO:PERSONA] abbia fornito alla persona offesa le credenziali della PostePay e il codice fiscale della [OSCURATO:PERSONA], elemento questo inequivoco della sua piena partecipazione al proposito criminoso, risultando irrilevante la successiva supposta denuncia di smarrimento, eseguita probabilmente per dissimulare la propria condotta; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 6); che, gli elementi indicati nel ricorso a sostegno dell'applicazione della speciale causa di non punibilità,secondo cui non vi sarebbe un riscontro documentale degli indici di disvalore indicati in sentenza a giustificazione del diniego, non sono rilevanti poiché non costituiscono un dato dirimente, che invece va ricercato nella somma non lieve costituente l'illecito profitto nonché nelle modalità non affatto elementari della condotta concertata e logicamente rivelatrice di abitualità; [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di [OSCURATO:PERSONA] i motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza (si vedano pagg. 6-7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n.1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826); [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute motivatamente infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per mancanza degli artifici e raggiri, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, la Corte di Appello ha correttamente rinvenuto nella condotta del [OSCURATO:PERSONA] gli artifici e i raggiri sulla scorta una pluralità di condotte, tra cui l'aver dato all'acquirente del bene un nominativo falso e una postepay appartenente ad un'altra persona, salvo poi, una volta ricevuto il corrispettivo, far perdere le proprie tracce senza cercare contatti o fornire una qualsiasi altra spiegazione (si vedano pagg. 5-6); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M
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