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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 giugno 2023

Cassazione n. 33296/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 29 settembre 2022 la Corte d'appello di Bari confermava la sentenza di condanna del 23 ottobre 2017 del Tribunale cittadino in composizione monocratica con la quale il ricorrente era stato condannato alla pena di giustizia per un tentato furto aggravato in appartamento.

3. Avverso l'ordinanza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] di personalmente lamentando vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile non essendo previsto dall'ordinamento processuale penale che l'interessato possa presentare ricorso in cassazione personalmente senza avvalersi del patrocinio di un difensore.

1.1. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore). (Sez.

U, Sentenza n. 8914 del 21/12/2017 Cc. (2018), Rv. 272010).

Z. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro quattromila.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2023 Il co jgliere tensore as [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 settembre 2022 la Corte d'appello di Bari confermava la sentenza di condanna del 23 ottobre 2017 del Tribunale cittadino in composizione monocratica con la quale il ricorrente era stato condannato alla pena di giustizia per un tentato furto aggravato in appartamento. 3. Avverso l'ordinanza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] di personalmente lamentando vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile non essendo previsto dall'ordinamento processuale penale che l'interessato possa presentare ricorso in cassazione personalmente senza avvalersi del patrocinio di un difensore. 1.1. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore). (Sez. U, Sentenza n. 8914 del 21/12/2017 Cc. (2018), Rv. 272010). Z. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro quattromila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2023 Il co jgliere tensore as [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33296/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris