CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021
Cassazione n. 46468/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Trieste ha riformato la condanna emessa dal Tribunale di Udine, in data 21 settembre 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati ascrittigli di cui agli artt. 610 e 582 cod. pen., alla pena di anni uno di reclusione per quelli commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché alla pena di mesi dieci di reclusione per i reati ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e mesi otto di reclusione per quello ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché reiterativo di identico motivo di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione corretta ed immune da censure (cfr. nel senso che la mera riproposizione del motivo di appello si sostanza nell'aspecificità dell'impugnazione: Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). In ogni caso la censura, trascurando il punto in cui la motivazione si riferisce all'indirizzo di questa Corte di legittimità che reputa incompatibile la causa di non punibilità invocata con la sussistenza del vincolo della continuazione tra reati (in contrasto con opposto orientamento, tanto che la questione risulta devoluta alle Sezioni unite di questa Corte, con ordinanza di questa sezione Quinta penale, del 8/10/2021, n. 38174 - 21) non tiene conto della corretta impostazione della Corte territoriale che, invero, ha escluso la speciale tenuità dell'offesa, considerate le modalità di commissione dei reati di cui all'art. 610 cod. pen., la rilevata particolare intensità del dolo e l'esistenza di plurime condotte della stessa indole, con motivazione non manifestamente illogica e corretta, dunque, non censurabile in questa sede. 4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione del motivo devoluto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] sigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]