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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 19465/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso anche presentando una memoria difensiva in cui i motivi sono ulteriormente approfonditi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Palermo, con l'ordinanza di cui in epigrafe, ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del medesimo ufficio giudiziario, con cui veniva applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere sia per il delitto di associazione di tipo mafioso ex art. 416- bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5 cod. pen. quale partecipe di Cosa nostra, attraverso l'appartenenza alla famiglia mafiosa di Misilmeri (Capo 1), con l'aggravante di cui all'art. 416-bis1. cod. pen., sia per il delitto di tentata estorsione pluri-aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore, articolando due motivi, sviluppati in diversi punti, e di seguito indicati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, relativo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il capo 1), deduce violazione degli artt. 273, comma 1, 192 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. in quanto l'ordinanza del Tribunale del riesame aveva ritenuto sussistente il ruolo di partecipe dell'indagato all'associazione mafiosa in base all'attività intercettiva da cui era desumibile, al più, un'amicizia personale con il capo mafia [OSCURATO:PERSONA] e rapporti occasionali con altri appartenenti al sodalizio derivanti dalla dimensione limitata del contesto territoriale di Misilmeri.

Non risulta dagli atti né la stabile e organica compenetrazione del ricorrente nell'associazione mafiosa, né il sostegno economico per affrontare le spese legali solitamente pagate dal sodalizio.

Al contrario, come risulta dalle intercettazioni, peraltro ritenute probatio minor dal provvedimento, il ricorrente aveva dovuto versare euro 55.000 ed altro alla consorteria mafiosa, aveva dato parte dei suoi crediti a Siarabba, era stato sottoposto ad un sondaggio per verificare se inserirlo nella famiglia mafiosa, aveva dichiarato di non volere contatti con i capi locali.

Anche il suo ruolo per favorire la conclusione di un contratto di locazione, alle condizioni più favorevoli per l'imprenditore Guttadauro, in cui aveva portato i saluti di [OSCURATO:PERSONA], era al più dimostrativo di essere un tramite, ma non un partecipe.

Così come del tutto logica appariva la sua preoccupazione di essere indicato dai collaboratori di giustizia come appartenente a Cosa nostra.

Il provvedimento impugnato ha ritenuto decisive, per i gravi indizi della condotta estorsiva, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale Giordano era formalmente affiliato alla famiglia mafiosa.

Queste ultime, oltre a essere generiche, prive di intrinseca attendibilità e non confermate da altri elementi, non erano state valorizzate dal Tribunale di Palermo che con sentenza del 3 dicembre 2020 aveva assolto Giordano dal delitto di estorsione aggravata dall'art. 416-bis1. cod. pen. ritenendolo soltanto contiguo all'associazione mafiosa.

2.2. Con il secondo motivo, relativo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il capo 8), deduce violazione degli artt. 273, comma 1, e 192 cod. proc. pen. e degli artt. 56 e 629 cod. pen. in quanto il provvedimento impugnato ha qualificato come richiesta estorsiva, avanzata per conto di Sciarabba, il regalo della coppia Rattenuti-[OSCURATO:PERSONA] per il suo interessamento per un tentativo di estorsione subaa, in assenza di elementi da cui evincere la costrizione visto che le intercettazioni dimostrano che il ricorrente si rivolge soltanto con termini quali "senza impegno, cosa amichevole, siamo amici, ti ringrazio", ecc.

Infatti, la volontà di Giordano era solo quella di mettersi in buona luce con il capomafia del paese, tanto da volere pagare lui parte del "pizzo", elemento logicamente contrastante con la fattispecie estorsiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato.

2.1. Il primo motivo, sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. capo 1), è infondato.

L'ordinanza impugnata, in via preliminare, inserisce la figura dell'odierno ricorrente in un più ampio contesto investigativo riguardante l'operatività dell'associazione mafiosa Cosa nostra ed in particolare le sue articolazioni territoriali, dedite all'attività estorsiva nei confronti delle attività imprenditoriali, tra le quali la famiglia Misilmeri, facente capo a [OSCURATO:PERSONA], figlio di Salvatore, condannato in primo grado per il delitto di associazione mafiosa e ritenuto una figura di rilievo e di collegamento tra i territori di Palermo e appunto Misilmeri.

In questo ambito si colloca la posizione di [OSCURATO:PERSONA] che viene menzionato dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], già capo mandamento di Misilmeri-[OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che i fratelli Giordano, formalmente affiliati alla famiglia mafiosa, erano titolari di una ditta di forniture di calcestruzzi e noleggio di mezzi meccanici ed erano stati "raccomandati" agli imprenditori edili anche di Misilmeri affinché si avvalessero della loro azienda.

In particolare, l'odierno ricorrente era stato indicato da Bisconti come colui che interveniva nelle richieste estorsive proprio in quanto mai coinvolto in vicende giudiziarie (dichiarazioni riportate alle pagg. 6-8).

Il dettagliato esame delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, in nessun modo svalutabili in forza della sentenza assolutoria del Tribunale di Palermo, richiamata nel ricorso, che riguarda una specifica ed autonoma valutazione, compiuta in altra sede e per una diversa condotta, era stato ulteriormente confermato, tanto da riscontrarne il contenuto, dalle operazioni di intercettazione avvenute sul telefono di [OSCURATO:PERSONA] con captatore informatico, a partire dal 28 aprile 2021 (riportate alle pagine da 8 a 20), da cui era risultato il suo stabile e continuativo inserimento nella compagine associativa di Cosa nostra, tramite i vertici locali, oltre che il pieno coinvolgimento nelle dinamiche mafiose.

Non è fondato il tentativo difensivo di ridimensionare la costante interlocuzione e frequentazione del ricorrente con il capo della famiglia mafiosa di riferimento quale mera relazione amicale, proprio alla luce dell'inequivoco contenuto delle conversazioni, puntualmente riportate nel provvedimento impugnato, che documentano come Giordano: a) incontrasse abitualmente anche esponenti mafiosi di altre famiglie ([OSCURATO:PERSONA] della famiglia di Villabate), nonostante questi si trovasse agli arresti domiciliari, riferendogli i nuovi equilibri della famiglia mafiosa di Misilmeri; b) finanziasse quest'ultima con una somma ingente per dimostrare la sua fedeltà e la sua decisa scelta; c) intervenisse nella trattativa tra due imprenditori facendo il nome del capo mafia; d) richiedesse l'intervento di questi per riscuotere un credito di 17.000 C lasciandogliene la metà; e) partecipasse ai tentativi estorsivi (capo 8, infra).

Il ricorso, a fronte di questi solidi argomenti contesta genericamente la pronuncia impugnata che, in modo coerente e completo, dà conto e smentisce nei termini sopra indicati anche la diversa lettura che Giordano fosse una vittima del contesto mafioso.

2.2. Il secondo motivo è declinato esclusivamente in termini di fatto.

Il Tribunale ha ravvisato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il capo 8), riguardante la richiesta estorsiva, avanzata da Giordano per conto di Sciarabba, ai danni di [OSCURATO:PERSONA], dal contenuto delle intercettazioni riportate alle pagine da 16 a 20 qualificata come tipica "estorsione ambientale" in cui l'imprenditore acconsente alla dazione del denaro richiesto conoscendo lo spessore criminale della consorteria mafiosa da cui proviene.

Il provvedimento impugnato ha inquadrato correttamente il fatto in un preciso contesto mafioso in cui il "regalo" della persona offesa per l'interessamento del ricorrente, e per lui del capo mafia, per un tentativo di estorsione subìta da altri, individua correttamente la costrizione in parole apparentemente prive di detta valenza.

L'aggettivo "amichevole" pronunciato dal Giordano nelle conversazioni intercettate viene letto in una logica esclusivamente impositiva e tale da non dare adito ad alcuna libertà di scelta, proprio per la consapevolezza del destinatario circa la carica intimidatrice derivante dalla caratura criminale del richiedente e di colui che questi rappresenta sul territorio in termini di assoggettamento.

La lettura alternativa, di solo merito, proposta dal ricorrente non è consentita in sede di legittimità in quanto è rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione, non evincibili nella specie.

3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso anche presentando una memoria difensiva in cui i motivi sono ulteriormente approfonditi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Palermo, con l'ordinanza di cui in epigrafe, ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del medesimo ufficio giudiziario, con cui veniva applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere sia per il delitto di associazione di tipo mafioso ex art. 416- bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5 cod. pen. quale partecipe di Cosa nostra, attraverso l'appartenenza alla famiglia mafiosa di Misilmeri (Capo 1), con l'aggravante di cui all'art. 416-bis1. cod. pen., sia per il delitto di tentata estorsione pluri-aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore, articolando due motivi, sviluppati in diversi punti, e di seguito indicati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, relativo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il capo 1), deduce violazione degli artt. 273, comma 1, 192 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. in quanto l'ordinanza del Tribunale del riesame aveva ritenuto sussistente il ruolo di partecipe dell'indagato all'associazione mafiosa in base all'attività intercettiva da cui era desumibile, al più, un'amicizia personale con il capo mafia [OSCURATO:PERSONA] e rapporti occasionali con altri appartenenti al sodalizio derivanti dalla dimensione limitata del contesto territoriale di Misilmeri. Non risulta dagli atti né la stabile e organica compenetrazione del ricorrente nell'associazione mafiosa, né il sostegno economico per affrontare le spese legali solitamente pagate dal sodalizio. Al contrario, come risulta dalle intercettazioni, peraltro ritenute probatio minor dal provvedimento, il ricorrente aveva dovuto versare euro 55.000 ed altro alla consorteria mafiosa, aveva dato parte dei suoi crediti a Siarabba, era stato sottoposto ad un sondaggio per verificare se inserirlo nella famiglia mafiosa, aveva dichiarato di non volere contatti con i capi locali. Anche il suo ruolo per favorire la conclusione di un contratto di locazione, alle condizioni più favorevoli per l'imprenditore Guttadauro, in cui aveva portato i saluti di [OSCURATO:PERSONA], era al più dimostrativo di essere un tramite, ma non un partecipe. Così come del tutto logica appariva la sua preoccupazione di essere indicato dai collaboratori di giustizia come appartenente a Cosa nostra. Il provvedimento impugnato ha ritenuto decisive, per i gravi indizi della condotta estorsiva, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale Giordano era formalmente affiliato alla famiglia mafiosa. Queste ultime, oltre a essere generiche, prive di intrinseca attendibilità e non confermate da altri elementi, non erano state valorizzate dal Tribunale di Palermo che con sentenza del 3 dicembre 2020 aveva assolto Giordano dal delitto di estorsione aggravata dall'art. 416-bis1. cod. pen. ritenendolo soltanto contiguo all'associazione mafiosa. 2.2. Con il secondo motivo, relativo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il capo 8), deduce violazione degli artt. 273, comma 1, e 192 cod. proc. pen. e degli artt. 56 e 629 cod. pen. in quanto il provvedimento impugnato ha qualificato come richiesta estorsiva, avanzata per conto di Sciarabba, il regalo della coppia Rattenuti-[OSCURATO:PERSONA] per il suo interessamento per un tentativo di estorsione subaa, in assenza di elementi da cui evincere la costrizione visto che le intercettazioni dimostrano che il ricorrente si rivolge soltanto con termini quali "senza impegno, cosa amichevole, siamo amici, ti ringrazio", ecc. Infatti, la volontà di Giordano era solo quella di mettersi in buona luce con il capomafia del paese, tanto da volere pagare lui parte del "pizzo", elemento logicamente contrastante con la fattispecie estorsiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 2.1. Il primo motivo, sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. capo 1), è infondato. L'ordinanza impugnata, in via preliminare, inserisce la figura dell'odierno ricorrente in un più ampio contesto investigativo riguardante l'operatività dell'associazione mafiosa Cosa nostra ed in particolare le sue articolazioni territoriali, dedite all'attività estorsiva nei confronti delle attività imprenditoriali, tra le quali la famiglia Misilmeri, facente capo a [OSCURATO:PERSONA], figlio di Salvatore, condannato in primo grado per il delitto di associazione mafiosa e ritenuto una figura di rilievo e di collegamento tra i territori di Palermo e appunto Misilmeri. In questo ambito si colloca la posizione di [OSCURATO:PERSONA] che viene menzionato dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], già capo mandamento di Misilmeri-[OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che i fratelli Giordano, formalmente affiliati alla famiglia mafiosa, erano titolari di una ditta di forniture di calcestruzzi e noleggio di mezzi meccanici ed erano stati "raccomandati" agli imprenditori edili anche di Misilmeri affinché si avvalessero della loro azienda. In particolare, l'odierno ricorrente era stato indicato da Bisconti come colui che interveniva nelle richieste estorsive proprio in quanto mai coinvolto in vicende giudiziarie (dichiarazioni riportate alle pagg. 6-8). Il dettagliato esame delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, in nessun modo svalutabili in forza della sentenza assolutoria del Tribunale di Palermo, richiamata nel ricorso, che riguarda una specifica ed autonoma valutazione, compiuta in altra sede e per una diversa condotta, era stato ulteriormente confermato, tanto da riscontrarne il contenuto, dalle operazioni di intercettazione avvenute sul telefono di [OSCURATO:PERSONA] con captatore informatico, a partire dal 28 aprile 2021 (riportate alle pagine da 8 a 20), da cui era risultato il suo stabile e continuativo inserimento nella compagine associativa di Cosa nostra, tramite i vertici locali, oltre che il pieno coinvolgimento nelle dinamiche mafiose. Non è fondato il tentativo difensivo di ridimensionare la costante interlocuzione e frequentazione del ricorrente con il capo della famiglia mafiosa di riferimento quale mera relazione amicale, proprio alla luce dell'inequivoco contenuto delle conversazioni, puntualmente riportate nel provvedimento impugnato, che documentano come Giordano: a) incontrasse abitualmente anche esponenti mafiosi di altre famiglie ([OSCURATO:PERSONA] della famiglia di Villabate), nonostante questi si trovasse agli arresti domiciliari, riferendogli i nuovi equilibri della famiglia mafiosa di Misilmeri; b) finanziasse quest'ultima con una somma ingente per dimostrare la sua fedeltà e la sua decisa scelta; c) intervenisse nella trattativa tra due imprenditori facendo il nome del capo mafia; d) richiedesse l'intervento di questi per riscuotere un credito di 17.000 C lasciandogliene la metà; e) partecipasse ai tentativi estorsivi (capo 8, infra). Il ricorso, a fronte di questi solidi argomenti contesta genericamente la pronuncia impugnata che, in modo coerente e completo, dà conto e smentisce nei termini sopra indicati anche la diversa lettura che Giordano fosse una vittima del contesto mafioso. 2.2. Il secondo motivo è declinato esclusivamente in termini di fatto. Il Tribunale ha ravvisato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il capo 8), riguardante la richiesta estorsiva, avanzata da Giordano per conto di Sciarabba, ai danni di [OSCURATO:PERSONA], dal contenuto delle intercettazioni riportate alle pagine da 16 a 20 qualificata come tipica "estorsione ambientale" in cui l'imprenditore acconsente alla dazione del denaro richiesto conoscendo lo spessore criminale della consorteria mafiosa da cui proviene. Il provvedimento impugnato ha inquadrato correttamente il fatto in un preciso contesto mafioso in cui il "regalo" della persona offesa per l'interessamento del ricorrente, e per lui del capo mafia, per un tentativo di estorsione subìta da altri, individua correttamente la costrizione in parole apparentemente prive di detta valenza. L'aggettivo "amichevole" pronunciato dal Giordano nelle conversazioni intercettate viene letto in una logica esclusivamente impositiva e tale da non dare adito ad alcuna libertà di scelta, proprio per la consapevolezza del destinatario circa la carica intimidatrice derivante dalla caratura criminale del richiedente e di colui che questi rappresenta sul territorio in termini di assoggettamento. La lettura alternativa, di solo merito, proposta dal ricorrente non è consentita in sede di legittimità in quanto è rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione, non evincibili nella specie. 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma
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