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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10114/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Benevento aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore; - che il primo motivo, con il quale il ricorrente si duole della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è inammissibile; che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820); che, in ragione della sua natura eccezionale, in cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale solo qualora si dimostri l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio e, di conseguenza, l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, Cozzetto, Rv. 258236); che, nel caso in esame, la Corte di appello ha esposto, in maniera esauriente e logica, i motivi per cui non riteneva di dover accogliere la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria (cfr. prima pagina della motivazione della sentenza); che le argomentazioni articolate dal ricorrente per contestare la decisione della Corte territoriale si fondano su una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non deducibile in sede di legittimità; - che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ritenuto che il fatto non potesse essere ritenuto di particolare tenuità, in considerazione delle modalità del fatto (cfr. prima pagina della motivazione della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Benevento aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore; - che il primo motivo, con il quale il ricorrente si duole della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è inammissibile; che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820); che, in ragione della sua natura eccezionale, in cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale solo qualora si dimostri l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio e, di conseguenza, l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, Cozzetto, Rv. 258236); che, nel caso in esame, la Corte di appello ha esposto, in maniera esauriente e logica, i motivi per cui non riteneva di dover accogliere la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria (cfr. prima pagina della motivazione della sentenza); che le argomentazioni articolate dal ricorrente per contestare la decisione della Corte territoriale si fondano su una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non deducibile in sede di legittimità; - che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ritenuto che il fatto non potesse essere ritenuto di particolare tenuità, in considerazione delle modalità del fatto (cfr. prima pagina della motivazione della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Ca
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