CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 2022
Cassazione n. 22708/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 8/11/2021 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglíanze in punto di fatto e volte a suggerire un'autonoma valutazione delle fonti di prova analizzati nelle sentenze di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, volto a contestare la correttezza della motivazione con la quale si è ritenuta insussistente la causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata) Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2022 Il Consigliere estensore IlAresidente [OSCURATO:PERSONA] dmna Pe u