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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 giugno 1975

Cassazione n. 01483/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 2 aprile 2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Trapani del 21 settembre 2023 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi otto, giorni venti di reclusione ed euro 300,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 79, comma 1 lett. d), e 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con tre distinti motivi: violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al disposto riconoscimento della sua responsabilità penale; omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; eccessiva entità del trattamento sanzionatorio inflittogli.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli.

I motivi proposti dal ricorrente sono, pertanto, manifestamente inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generici e aspecifici, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025 Il Consigliere estensore ,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 2 aprile 2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Trapani del 21 settembre 2023 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi otto, giorni venti di reclusione ed euro 300,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 79, comma 1 lett. d), e 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con tre distinti motivi: violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al disposto riconoscimento della sua responsabilità penale; omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; eccessiva entità del trattamento sanzionatorio inflittogli. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli. I motivi proposti dal ricorrente sono, pertanto, manifestamente inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generici e aspecifici, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025 Il Consigliere estensore ,
Sentenza Cassazione n. 01483/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris