Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 6/2011
ECLI:EU:C:2011:302
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 12 maggio 2011 (
1
)
Causa C‑281/10 P
PepsiCo, Inc.
«Impugnazione – Disegni o modelli comunitari – Ampiezza del controllo giurisdizionale sulle decisioni dell’UAMI in materia di disegni o modelli – Margine di libertà dell’autore – Nozione di “utilizzatore informato”»
1.
La presente causa è la prima in cui la Corte è chiamata a pronunciarsi sul regolamento n. 6/2002 (
2
) nell’ambito di un’impugnazione di una decisione resa dal Tribunale (
3
). Al di là della soluzione concreta da apportare alla causa in esame, si tratta della prima occasione in cui potranno essere
chiariti alcuni punti decisivi per definire i limiti e le modalità del controllo che i giudici dell’Unione possono esercitare
sulle decisioni prese dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (in prosieguo: l’«UAMI») in materia di disegni
e modelli comunitari.
I –
Contesto normativo
2.
Il regolamento n. 6/2002 (in prosieguo anche: il «[OSCURATO:PERSONA]») è il risultato di un processo legislativo lungo e accidentato,
che non è necessario riassumere qui, i cui inizi possono essere fatti risalire alla fine degli anni ‘50 (
4
). L’art. 3 del [OSCURATO:PERSONA] definisce il «disegno o modello» (
5
) come «l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni,
dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento».
3.
L’art. 4 del [OSCURATO:PERSONA], rubricato «Requisiti per la protezione», prevede quanto segue:
«1. Un disegno o modello è protetto come disegno o modello comunitario se ed in quanto è nuovo e possiede un carattere individuale.
(…)».
4.
L’art. 5 e l’art. 6 del [OSCURATO:PERSONA] definiscono i due criteri indicati nell’art. 4, e cioè rispettivamente quello della novità
e quello del carattere individuale del disegno o modello.
5.
L’art. 5, rubricato «Novità», dispone:
«1. Un disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico:
a) per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata
la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta;
b) per i disegni o modelli comunitari registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno
o modello per cui si domanda la protezione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest’ultima.
2. Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti».
6.
L’art. 6, rubricato «Carattere individuale», prevede quanto segue:
«1. Si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore
informato differisce in modo significativo dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o
modello che sia stato divulgato al pubblico:
a) per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata
la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta;
b) per i disegni o modelli comunitari registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione ovvero,
qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest’ultima.
2. Nell’accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà dell’autore nel realizzare il
disegno o modello».
7.
La nozione di «impressione generale» prodotta dal disegno e quella di «margine di libertà» dell’autore si ritrovano, oltre
che nell’art. 6, anche nel successivo art. 10 del [OSCURATO:PERSONA], che porta la rubrica «Estensione della protezione». Esso dispone:
«1. La protezione conferita da un disegno o modello comunitario si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell’utilizzatore
informato un’impressione generale diversa.
2. Nell’accertare l’estensione della protezione si prende in considerazione il margine di libertà dell’autore nel realizzare
il disegno o modello».
8.
L’art. 25 del [OSCURATO:PERSONA], dedicato alle «Cause di nullità», prevedeva, nella versione applicabile ai fatti oggetto della
presente controversia, quanto segue:
«1. Il disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo solo nei seguenti casi:
a) se il disegno o modello non corrisponde alla definizione di cui all’art. 3, lettera a);
b) se il disegno o modello non possiede i requisiti di cui agli articoli da 4 a 9;
c) se, alla luce di una decisione giudiziale, il titolare non ha diritto al disegno o modello comunitario a norma dell’art. 14;
d) se il disegno o modello comunitario è in conflitto con un disegno o modello anteriore che è stato oggetto di divulgazione
al pubblico dopo la data di deposito della domanda di registrazione o dopo la data di priorità del disegno o modello comunitario,
se è rivendicata una priorità, e che è protetto a partire da una data anteriore mediante la registrazione di un disegno o
modello comunitario o mediante una domanda di registrazione di un tale disegno o modello, o mediante la registrazione di un
disegno o modello in uno Stato membro, o mediante una domanda di ottenere il relativo diritto;
(…)».
9.
Il controllo giurisdizionale sulle decisioni dell’UAMI in materia di disegni e modelli è previsto all’art. 61 del regolamento,
che è rubricato «Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia» e che prevede quanto segue:
«1. Contro le decisioni della commissione di ricorso può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia.
2. Il ricorso può essere proposto per incompetenza, inosservanza di norme processuali essenziali, violazione del trattato, del
presente regolamento e di qualsiasi norma giuridica relativa alla loro applicazione, o per sviamento di potere.
3. La Corte di giustizia è competente sia ad annullare che a riformare le decisioni impugnate.
(…)».
II –
Fatti e procedimento dinanzi all’UAMI
10.
In data 17 luglio 2003 la società [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], SA (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]») ha presentato domanda all’UAMI per
la registrazione di un disegno o modello comunitario riferito ad un prodotto descritto come «lastra metallica per giochi» (
6
). Il disegno è stato registrato con il n. 53186-01. La rappresentazione grafica del disegno è la seguente:
11.
Nella domanda veniva rivendicata la priorità del disegno o modello spagnolo n. 157098, per il quale era stata presentata domanda
in data 8 luglio 2003.
12.
Il 9 settembre 2003 la società PepsiCo, Inc. (in prosieguo: «PepsiCo») ha presentato all’UAMI domanda per la registrazione
di un disegno, n. 74463-01, relativo ad un prodotto identificato come «articolo promozionale per giochi» («promotional item
for games»). Anche in questo caso è stata rivendicata la priorità di un disegno spagnolo, il n. 157156, per il quale era stata
depositata domanda il 23 luglio 2003. La rappresentazione grafica del disegno è la seguente:
13.
I due disegni sono entrambi riferiti a piccoli giochi collezionabili per bambini, spesso distribuiti come omaggio all’interno
di confezioni di altri prodotti. Si tratta dei c.d.
pogs
(in spagnolo in genere indicati come
tazos
).
14.
In data 4 febbraio 2004 [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il disegno registrato da PepsiCo dinanzi alla divisione di annullamento dell’UAMI,
adducendo un conflitto con il proprio disegno anteriore ai sensi dell’art. 25, n. 1, lett. d), del [OSCURATO:PERSONA]. La divisione
di annullamento ha accolto la domanda con decisione 20 giugno 2005, dichiarando di conseguenza nullo il disegno registrato
da PepsiCo. Secondo la divisione di annullamento i due disegni in conflitto presentano infatti somiglianze tali da produrre
la medesima impressione generale nell’utilizzatore informato.
15.
PepsiCo ha impugnato con successo la decisione della divisione di annullamento dinanzi alla commissione di ricorso. La commissione
di ricorso, in particolare, ha osservato che, nel valutare l’impressione generale fornita dai disegni in conflitto, occorre,
ai sensi del [OSCURATO:PERSONA], tenere presente il margine di libertà di cui dispone l’autore per realizzare il disegno o modello.
La divisione di annullamento aveva ritenuto che nel caso in esame tale margine di libertà fosse molto ampio, poiché aveva
considerato, quale ambito di riferimento, l’intero ventaglio dei possibili articoli promozionali, che sono evidentemente numerosissimi.
Secondo la commissione di ricorso, invece, l’ambito di riferimento da prendere in considerazione nel presente caso è quello
più ristretto dei
pogs
(o
tazos
): di conseguenza, poiché elementi come la forma circolare sono obbligati per tali prodotti, in quanto costitutivi di una
caratteristica costante degli stessi, il margine di libertà reale dell’autore è molto più ristretto di quello considerato
dalla divisione di annullamento. Alla luce di tali considerazioni, la commissione di ricorso ha ritenuto le pur limitate differenze
tra i due disegni in conflitto sufficienti per escludere che gli stessi producano, in un utilizzatore informato, la stessa
impressione generale. La commissione di ricorso ha dunque annullato la decisione della divisione di annullamento e affermato
la validità del disegno registrato da PepsiCo.
III –
La sentenza impugnata
16.
[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la decisione della Commissione di ricorso dinanzi al Tribunale, che si è pronunciato con la sentenza 18
marzo 2010, causa T‑9/07, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI ‑ PepsiCo (in prosieguo: la «sentenza impugnata») (
7
).
17.
Nella sentenza impugnata il Tribunale ha, in larga parte, confermato le valutazioni giuridiche della Commissione di ricorso.
In particolare, ha confermato che la nozione di «conflitto» tra disegni, ai sensi dell’art. 25 del [OSCURATO:PERSONA], comporta che
gli stessi producano la medesima impressione generale nell’utilizzatore informato (
8
). Ha inoltre confermato che l’ambito di riferimento per determinare il margine di libertà dell’autore non è costituito dall’insieme
di tutti gli articoli promozionali, ma specificamente dai
pogs
(
9
): con la conseguenza che l’effettiva libertà del creatore è piuttosto limitata.
18.
Secondo il Tribunale, tuttavia, anche nell’ambito dei ristretti limiti lasciati alla creatività dell’autore per realizzare
nuovi disegni per
pogs
sarebbe stato possibile, per il disegno registrato da PepsiCo, raggiungere un maggiore livello di differenziazione rispetto
al disegno registrato da [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, ai punti 79‑81 della sentenza impugnata il Tribunale ha osservato quanto
segue (il corsivo è mio):
«79 (…) i disegni o modelli in questione presentano entrambi un cerchio concentrico posto a circa un terzo della distanza tra
il bordo e il centro del disco. Al punto 22 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha rilevato detta somiglianza,
affermando che tale cerchio era destinato a evocare l’idea che la parte centrale sia leggermente rialzata. Tuttavia,
occorre considerare che tale parte centrale poteva essere delimitata da una forma diversa dal cerchio
. A prova di ciò sta il fatto che, dalla domanda di registrazione del disegno o modello contestato, contenuta nel fascicolo
dell’UAMI trasmesso al Tribunale, risulta che il disegno o modello contestato rivendica la priorità di un disegno o modello
spagnolo n. 157156 che presenta tre varianti e che tale parte centrale rialzata è, a seconda delle varianti, definita da un
cerchio, da un triangolo, o da un esagono. Inoltre, tale considerazione non può essere rimessa in discussione dall’argomento
dedotto in udienza dall’UAMI, secondo il quale una forma elementare sarebbe stata necessaria al fine di non deformare l’immagine
che può ricoprire il disco, poiché neppure una forma triangolare, esagonale, e perfino quadrata o ovale, al posto di una forma
circolare, avrebbe provocato una distorsione dell’immagine. Inoltre, tale considerazione non può neanche essere rimessa in
discussione dall’argomento dell’UAMI secondo cui doveva trattarsi di un cerchio affinché tale parte centrale rialzata potesse
essere convessa, poiché si sarebbe potuto trattare, in particolare, di una forma ovale.
80 (…) i disegni o modelli in questione presentano una somiglianza in quanto
il bordo ricurvo del disco è rialzato rispetto alla parte intermedia del disco
, posta tra il bordo e la parte centrale rialzata.
81 (…) i disegni o modelli in questione presentano una somiglianza nelle rispettive proporzioni della parte centrale rialzata
e della parte intermedia del disco, posta tra il bordo e la parte centrale rialzata».
19.
Sulla base delle osservazioni appena riportate, il Tribunale ha considerato le differenze tra i disegni o modelli in conflitto
non sufficienti a produrre, nell’utilizzatore informato, un’impressione generale diversa (
10
), ed ha di conseguenza annullato la decisione della commissione di ricorso.
IV –
Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
20.
Il presente ricorso di impugnazione è pervenuto in cancelleria il 4 giugno 2010. Con esso la società ricorrente, PepsiCo,
chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata;
– respingere in via definitiva la domanda proposta dinanzi al Tribunale dalla ricorrente in primo grado o, in via subordinata,
rinviare la causa dinanzi al Tribunale;
– condannare la ricorrente in primo grado alle spese.
21.
[OSCURATO:PERSONA], ricorrente in primo grado, chiede che la Corte voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
22.
L’UAMI è intervenuto a sostegno della ricorrente, e propone l’accoglimento del ricorso.
23.
Le parti sono state sentite all’udienza del 10 marzo 2011.
V –
Sul ricorso
24.
A sostegno del proprio ricorso la ricorrente solleva un unico motivo, articolato in cinque parti. Procederò di seguito ad
esaminarle una per una.
A –
Sulla prima parte dell’unico motivo, relativa ai limiti alla libertà dell’autore
1. Argomenti delle parti
25.
Con la prima parte del motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente applicato il principio secondo
il quale, nel confronto tra due disegni in conflitto, è necessario tenere presente gli eventuali limiti alla libertà creativa
dell’autore. In particolare, pur avendo giustamente rilevato che nel caso di specie tali limiti erano piuttosto stringenti,
e la libertà dell’autore limitata, il Tribunale avrebbe poi considerato, quali elementi di somiglianza capaci di rendere i
due disegni eccessivamente simili, aspetti caratteristici di tutti i
pogs
, aspetti che, a giudizio della ricorrente, non avrebbero potuto essere diversi. Tali sarebbero infatti, secondo PepsiCo,
la forma circolare della parte centrale, il bordo rialzato e le proporzioni rispettive della parte centrale e della parte
intermedia del disco: si tratterebbe infatti di tre elementi tipici di tutti gli oggetti della categoria di riferimento, imposti
dalla stessa funzione dei prodotti. Inoltre, la forma circolare della parte centrale sarebbe necessaria per far sì che, quando
vengono premuti con un dito, i
pogs
emettano un suono(
11
).
26.
L’UAMI condivide l’argomento della ricorrente, sia pure con qualche sfumatura leggermente diversa. In particolare, secondo
l’UAMI la forma circolare della parte centrale, pur non essendo obbligatoria da un punto di vista funzionale, sarebbe tuttavia
imposta dal mercato, in cui essa è universalmente diffusa ed utilizzata per questo tipo di prodotti. Essa rappresenterebbe
perciò una limitazione alla libertà dell’autore del disegno.
27.
Dal canto suo, [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto degli argomenti della ricorrente e ritiene che gli stessi mirino, in realtà, a rimettere
in discussione le valutazioni di fatto compiute dal Tribunale.
2. Valutazione
28.
La prima parte del motivo di ricorso tocca uno degli elementi cruciali della disciplina comunitaria dei disegni, e cioè il
ruolo che deve essere riconosciuto alla libertà di cui l’autore può effettivamente godere dal punto di vista creativo. [OSCURATO:PERSONA], come si è visto esponendo il contesto normativo, richiama i limiti alla libertà creativa sia all’art. 6, relativo
al carattere individuale dei disegni, che all’art. 10, sull’estensione della protezione: in entrambi i casi, la norma afferma
che «si prende in considerazione il margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello».
29.
La necessità di tenere presente la libertà creativa dell’autore si spiega considerando che talune caratteristiche del prodotto
a cui il disegno o modello si riferisce sono, per così dire, «obbligatorie»: di conseguenza, rispetto ad esse l’autore non
dispone della libertà di modificarle, e la loro somiglianza rispetto a quelle di un altro disegno non può essere considerata
significativa. A titolo di esempio, tra due disegni relativi a due tavoli da cucina non costituirà un elemento significativo,
di norma, il fatto che entrambi prevedano un tavolo con quattro gambe, poiché le quattro gambe sono una caratteristica nella
grande maggioranza dei casi costante per i tavoli da cucina. Nel caso di disegni caratterizzati da notevoli limiti alla libertà
creativa dell’autore, in linea generale anche piccole differenze possono essere sufficienti per produrre un’impressione generale
diversa.
30.
Un punto che deve essere chiarito, e che non trova una risposta nel regolamento, riguarda il tipo di limitazioni alla libertà
dell’autore che devono essere prese in considerazione. Come si è visto esponendo gli argomenti delle parti, esistono in sostanza
due posizioni possibili. Si può ritenere che gli unici limiti da considerare siano quelli di natura strettamente funzionale:
le caratteristiche, cioè, che il prodotto al quale fa riferimento il disegno
deve possedere per poter svolgere la sua funzione
. Tale nozione è stata implicitamente utilizzata dal Tribunale, e non è contestata dalla ricorrente, che su di essa ha basato
le proprie argomentazioni. Secondo l’UAMI, invece, devono essere prese in considerazione anche le caratteristiche del disegno
o modello che, sebbene non obbligatorie dal punto di vista funzionale, lo sono
in quanto il mercato si attende che i prodotti le abbiano
: nel presente caso, una tale caratteristica sarebbe la forma circolare della parte centrale dei
pogs
(
12
). Così, secondo l’UAMI, anche una limitazione di questo tipo dovrebbe essere presa in considerazione.
31.
Dal momento che la nozione dei limiti alla libertà dell’autore utilizzata dal Tribunale non è oggetto di contestazione, non
è indispensabile che la Corte si pronunci su tale aspetto. Rilevo tuttavia che, a mio avviso, la nozione che deve essere accolta
è quella di tipo funzionale che, nella sentenza impugnata, è stata fatta propria dal Tribunale. In altri termini, sono limiti
alla libertà creativa da prendere in considerazione ai sensi del [OSCURATO:PERSONA] soltanto quelli che sono imposti dalla necessità
che il prodotto svolga una certa funzione: ad esempio, nel caso dei
pogs,
il fatto che essi non abbiano spigoli acuminati, che potrebbero essere pericolosi per un bambino.
32.
Per contro, eventuali caratteristiche «standard» che il mercato si attende, ma che non sono tecnicamente necessarie, non possono
essere considerate come limiti alla libertà dell’autore. Ciò in ragione dell’obiettivo che le norme sulla tutela dei disegni
o modelli perseguono. Dette norme, infatti, hanno la finalità fondamentale di premiare, con un regime di tutela, chi sviluppa
prodotti innovativi. Ammettere che una semplice attesa del mercato possa giustificare la forzata uniformità, ritenendo immodificabili
talune caratteristiche di un disegno o modello, contrasta inequivocabilmente con ciò.
33.
Quanto rilevato nel paragrafo precedente trova conferma nell’esame dei lavori preparatori, che pure, ai sensi del costante
insegnamento della Corte (
13
), non è decisivo. Nella proposta di regolamento iniziale presentata dalla Commissione il 3 dicembre 1993 (
14
), nel commento all’art. 11, corrispondente all’attuale art. 10, si legge: «I disegni o modelli
con spiccate caratteristiche funzionali
nei quali il disegnatore debba osservare parametri precostituiti presenteranno probabilmente maggiori simiglianze dei disegni
in cui l’autore abbia potuto fruire della più ampia libertà. Ecco perché il paragrafo 2 stabilisce un secondo principio, in
base al quale deve essere presa in considerazione la libertà del disegnatore quando si debba apprezzare la simiglianza sussistente
fra un disegno o modello precedente ed un disegno o modello posteriore» (il corsivo è mio). Si parla dunque, come si vede,
di
caratteristiche funzionali
: anche le altre versioni linguistiche della proposta vanno nello stesso senso (
15
).
34.
Tutto ciò premesso, rimane il fatto che la valutazione di quali siano i limiti alla creatività dell’autore in ciascun caso
concreto costituisce, come è chiaro, un apprezzamento di fatto, del quale la Corte non si può interessare, salvo il caso di
snaturamento, nell’ambito di un giudizio di impugnazione di una decisione del Tribunale.
35.
Nel caso in esame, mi sembra innegabile che gli argomenti sviluppati dalla ricorrente mirano soltanto a rimettere in discussione
le valutazioni in fatto del giudice di primo grado. In sostanza, infatti, ciò che PepsiCo contesta è che il Tribunale avrebbe
erroneamente considerato come modificabili dall’autore taluni aspetti del disegno che invece, a suo dire, sarebbero obbligatori
e non modificabili. È chiaro tuttavia che la valutazione, per uno specifico disegno, degli aspetti che sono sottratti alla
libertà creativa dell’autore è un apprezzamento di fatto, sul quale pertanto la Corte non può rimettere in discussione le
valutazioni operate dal Tribunale. Il Tribunale ha ritenuto che i
pogs
possano conservare la propria natura e le proprie caratteristiche anche qualora possiedano, in particolare, una parte centrale
di forma triangolare, esagonale o ovale, anziché circolare: non spetta alla Corte riconsiderare tali valutazioni.
36.
Ritengo pertanto che la prima parte dell’unico motivo di ricorso debba essere considerata irricevibile.
B –
Sulla seconda parte dell’unico motivo, relativa alla nozione di «utilizzatore informato»
1. Argomenti delle parti
37.
Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe utilizzato, quale pubblico di riferimento per valutare l’effetto dei disegni in
conflitto, non l’«utilizzatore informato» previsto dal regolamento, ma piuttosto il «consumatore medio» a cui ci si deve riferire
agli effetti dell’applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento relativo ai marchi comunitari. Ciò apparirebbe
in particolare evidente dai punti 82 e 83 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha affermato quanto segue (il corsivo
è mio):
«82 In mancanza di un qualsivoglia limite imposto all’autore, le somiglianze rilevate (…) riguardano elementi per i quali l’autore
era libero nel realizzare il disegno o modello contestato. Ne deriva che esse attireranno l’attenzione dell’utilizzatore informato,
tanto più che, come ha affermato la stessa interveniente,
nel caso di specie le facce superiori sono le più visibili a tale utilizzatore
.
83 (…) Tuttavia, occorre constatare che essendo minimo il grado di convessità, considerato lo stesso spessore trascurabile dei
dischi, tale convessità
non sarà facilmente percepita
dall’utilizzatore informato, in particolare con una prospettiva dall’alto, come confermato dai prodotti realmente commercializzati,
quali risultanti nel fascicolo dell’UAMI trasmesso al Tribunale».
38.
Secondo la ricorrente, sebbene il Tribunale abbia richiamato l’utilizzatore informato, e non il consumatore medio, in realtà
avrebbe utilizzato quest’ultimo come riferimento. Ciò sarebbe in particolare dimostrato dalle espressioni evidenziate in corsivo
nei due punti sopra riportati: con esse il Tribunale dimostrerebbe di non considerare il fatto che l’utilizzatore informato
è meno «superficiale» del consumatore medio. Sarebbe dunque riduttivo considerare soltanto gli elementi più facilmente visibili
del prodotto (al punto 82) e le differenze facilmente percepibili tra i disegni in conflitto (al punto 83). Al contrario,
l’utilizzatore informato sarebbe perfettamente in grado di percepire anche differenze poco evidenti e relative a parti poco
visibili dei prodotti caratterizzati dai disegni in conflitto.
39.
L’UAMI condivide gli argomenti della ricorrente e aggiunge che il Tribunale si è erroneamente posto nell’ottica di un consumatore
che
ricorda
i disegni in conflitto, anziché di un consumatore che li
compara direttamente
. La comparazione sulla base del ricordo sarebbe tipica dell’ambito dei marchi, ma in materia di disegni o modelli si dovrebbe
piuttosto immaginare una comparazione diretta dei prodotti caratterizzati dai disegni in conflitto.
2. Valutazione
40.
Il motivo è, a mio avviso, in parte irricevibile e in parte infondato.
41.
Il Tribunale ha infatti, in primo luogo, correttamente utilizzato quale pubblico di riferimento non il «consumatore medio»,
ma l’«utilizzatore informato», come imposto dal regolamento. Ciò è indicato in modo esplicito nella sentenza impugnata, e
non vi sono elementi per sostenere che tale non sarebbe il caso.
42.
Il problema è che, come noto, il [OSCURATO:PERSONA] non definisce la nozione di «utilizzatore informato»: cosicché, in assenza di
pronunce giurisprudenziali che abbiano fino ad ora chiarito tale concetto, alcune incertezze sono ancora possibili.
43.
È evidente che l’utilizzatore informato di cui parla il [OSCURATO:PERSONA] non è né il consumatore medio a cui si deve fare riferimento
per applicare le norme in materia di marchi, al quale non è richiesta alcuna conoscenza specifica, e che in generale non effettua
un confronto diretto tra i marchi in conflitto; esso non è, però, neppure la persona esperta del settore a cui si fa riferimento
per valutare la natura inventiva di un brevetto. Si può dire che l’utilizzatore informato costituisce una sorta di figura
intermedia tra le due precedenti. Non si tratta quindi di un consumatore generico, che potrebbe anche venire a contatto per
puro caso, e senza alcuna conoscenza specifica, con il prodotto caratterizzato da un certo disegno o modello. Non si tratta
però neppure di un esperto provvisto di competenze tecniche approfondite.
44.
L’esame del lavori preparatori del [OSCURATO:PERSONA] conferma tale definizione «intermedia». In particolare, nel commento al n. 1
dell’art. 6 del progetto iniziale (
16
), la Commissione ha osservato quanto segue:
«Il soggetto che va preso come riferimento per apprezzare l’impressione generale di dissimiglianza è “l’utilizzatore informato”.
Quest’ultimo può essere ‑ ma non deve necessariamente essere il consumatore finale, il quale può ignorare totalmente quale
sia l’aspetto del prodotto (ad es. se questo è una parte interna di una macchina o di un dispositivo sostituito nel corso
di una riparazione). In questi casi, “l’utilizzatore informato” è la persona che provvede alla sostituzione del pezzo. Viene
presupposto un certo livello di conoscenze o di nozioni di disegno industriale in dipendenza della natura di quest’ultimo.
Tuttavia, l’espressione “consumatore informato” sta ad indicare anche che la somiglianza non dev’essere accertata dagli “esperti
di disegno industriale”».
45.
Il Tribunale ha, a questo proposito, correttamente individuato l’utilizzatore informato da prendere quale punto di riferimento
per valutare i disegni in conflitto nella presente causa. E lo ha fatto, è bene sottolineare,
riprendendo l’individuazione effettuata dalla commissione di ricorso
, secondo la quale l’utilizzatore informato dei
pogs
poteva essere sia un bambino di 5‑10 anni (il consumatore finale del prodotto) che il «direttore marketing di una società
che utilizza tale genere di prodotti per promuovere i suoi propri prodotti» (
17
). Il Tribunale ha inoltre precisato che «l’utilizzatore informato è dotato di una particolare diligenza e dispone di una certa
conoscenza del precedente stato dell’arte, vale a dire dell’insieme dei disegni o modelli relativi al prodotto in questione
che sono stati divulgati alla data del deposito del disegno o modello contestato o, eventualmente, alla data della priorità
rivendicata» (
18
).
46.
Le affermazioni del Tribunale circa la natura e le caratteristiche dell’utilizzatore informato in materia di disegni o modelli
sono dunque esatte, dal momento che tale figura è stata correttamente distinta e delimitata sia rispetto ad un generico consumatore
che rispetto ad un esperto del settore. Il fatto stesso di avere accolto, nel caso specifico, un’idea di utilizzatore informato
«duplice», comprendente sia il bambino‑consumatore finale che il dirigente di una società che può avere interesse ad utilizzare
i
pogs
come oggetto promozionale, conferma, a mio avviso, la correttezza del ragionamento giuridico svolto, e l’attenzione con cui
il Tribunale ha compiuto le sue valutazioni.
47.
Per quanto riguarda l’individuazione corretta dell’«utilizzatore informato», pertanto, il motivo deve essere respinto, in
quanto infondato.
48.
Così come non vi sono stati errori del Tribunale nell’individuare il pubblico di riferimento, allo stesso modo nessuna censura
può essere mossa rispetto a quanto il giudice di primo grado ha affermato circa il tipo di comparazione che l’utilizzatore
informato può effettuare tra i disegni in conflitto.
49.
Osservo in primo luogo che, come rilevato peraltro anche dall’UAMI, il regolamento nulla dice in proposito. Si potrebbe dunque
trattare, in principio, sia di una comparazione indiretta, sulla base del ricordo, come avviene di regola in materia di marchi (
19
), sia di una comparazione diretta, effettuata osservando i prodotti uno accanto all’altro.
50.
A mio parere, tutti e due i tipi di comparazione sono legittimamente possibili in materia di disegni, e imporre l’utilizzo
di uno solo di essi in via sistematica, oltre a forzare il [OSCURATO:PERSONA] a dire qualcosa che esso non dice, limiterebbe anche
in modo irragionevole i poteri dell’UAMI e, di conseguenza, la stessa protezione riconosciuta ai disegni.
51.
Si deve infatti osservare che, se il confronto diretto di prodotti caratterizzati da disegni in conflitto è in molti casi
senza dubbio possibile per un utilizzatore informato, non si può escludere che, in talune situazioni, esso sia viceversa impraticabile.
Penso, ad esempio, a disegni relativi a prodotti che, per le loro dimensioni importanti o per la loro necessaria dislocazione
in luoghi distanti, non potranno mai, in generale, essere posti uno a fianco dell’altro: non sempre un utilizzatore informato
potrà confrontare direttamente, ad esempio, due imbarcazioni o due grandi apparecchiature ad uso industriale. Esso disporrà
in tal caso forse di un’adeguata documentazione per effettuare il confronto, ma di rado potrà farlo «dal vivo», e tra la valutazione
dell’uno e dell’altro disegno o modello potrà trascorrere un certo periodo di tempo.
52.
Il tipo di confronto che l’utilizzatore informato potrà effettuare tra i due disegni o modelli, pertanto, non deve essere
definito in modo rigido in anticipo: esso sarà piuttosto da valutare caso per caso, sulla base delle circostanze e delle caratteristiche
dei prodotti che sono caratterizzati dai disegni in conflitto. La natura stessa dell’utilizzatore informato comporta che,
quando possibile, esso effettui una comparazione diretta tra i prodotti: nel caso in cui tuttavia ciò sia impossibile o poco
realistico, occorrerà immaginare un confronto che, pur non basato solo su vaghi ricordi come nell’ambito dei marchi, possa
comunque protrarsi nel tempo e nello spazio, nei limiti in cui ciò è concretamente necessario.
53.
Nel caso in esame, non sembrano esservi dubbi sul fatto che la comparazione diretta dei
pogs
era possibile, dal momento che si tratta di prodotti di larga circolazione e di piccole dimensioni. Osservo però che, a differenza
di quanto sostenuto dalla ricorrente e dall’UAMI, la lettura della sentenza impugnata non mostra alcun errore di diritto in
cui il Tribunale sarebbe incorso sotto tale profilo.
54.
Il Tribunale non ha infatti, contrariamente a quanto suggerito in particolare dall’UAMI, prefigurato una situazione in cui
il pubblico di riferimento metterebbe a confronto i prodotti sulla base del ricordo dell’impressione da essi prodotta. Al
contrario, il ragionamento si è focalizzato, come mostrano i punti 82 e 83 della sentenza impugnata riportati più sopra, sugli
elementi capaci di «attirare l’attenzione» dell’utilizzatore informato.
55.
Non è significativo infine l’utilizzo, al punto 77 della sentenza impugnata, dell’espressione «tale somiglianza non sarà ricordata
dall’utilizzatore informato nell’impressione generale dei disegni o modelli in questione». A parte il fatto che qui il Tribunale
ha avallato la posizione della ricorrente, sostenendo che taluni elementi caratteristici dei disegni in conflitto non devono
essere tenuti in considerazione, dal momento che essi sono tipici di tutti i prodotti della categoria, occorre rilevare che
con queste frasi il Tribunale
ha riassunto e convalidato il ragionamento della commissione di ricorso
. Inoltre, l’uso dell’espressione «non sarà ricordata» (nella versione in lingua processuale «would not be remembered»), per
quanto forse un po’ infelice, non implica necessariamente l’idea che la comparazione tra i disegni debba essere effettuata
sulla base del «ricordo» che gli stessi lasciano nel pubblico. La lettura della stessa nel contesto della sentenza mostra,
al contrario, che l’idea alla base del ragionamento del Tribunale è quella di individuare gli elementi capaci di
attirare l’attenzione
dell’utilizzatore informato. Del resto, in talune versioni linguistiche della sentenza impugnata si trova, insieme o al posto
dell’idea del «ricordare», piuttosto quella del «percepire» le somiglianze (
20
).
56.
Anche sotto tale profilo, pertanto, il ragionamento del Tribunale è corretto, e gli argomenti della ricorrente devono essere
respinti.
57.
Per quanto riguarda invece, infine, la specifica percezione dei disegni da parte dell’utilizzatore informato, una volta che
esso è stato correttamente individuato e che è stato definito il modo in cui la comparazione deve essere effettuata, rilevo
che le valutazioni compiute dal Tribunale rientrano in pieno nella sua libera valutazione dei fatti, rispetto alla quale non
spetta alla Corte pronunciarsi. Il motivo è pertanto irricevibile nella parte in cui contesta gli apprezzamenti del Tribunale
a tale proposito.
58.
Ritengo pertanto, in conclusione, che anche la seconda parte dell’unico motivo di ricorso debba essere respinta.
C –
Sulla terza parte dell’unico motivo, relativa al livello di attenzione dell’utilizzatore informato e all’ampiezza del controllo
giurisdizionale
1. Argomenti delle parti
59.
Con la terza parte del suo motivo la ricorrente avanza due distinte censure, che devono essere esaminate separatamente.
60.
Essa sostiene, in primo luogo, che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto, al fine di determinare l’impressione
generale prodotta sull’utilizzatore informato, limitandosi ad esaminare le caratteristiche dei disegni in conflitto che tale
utilizzatore avrebbe percepito facilmente. Ciò apparirebbe in particolare dal punto 83 della sentenza impugnata, in cui si
afferma che «occorre constatare che essendo minimo il grado di convessità, considerato lo stesso spessore trascurabile dei
dischi, tale convessità
non sarà facilmente percepita dall’utilizzatore informato, in particolare con una prospettiva dall’alto
» (il corsivo è mio).
61.
Secondo la ricorrente, l’utilizzatore informato che osserva i disegni in conflitto non si limiterebbe ad un esame superficiale
come quello ipotizzato dal Tribunale, ma effettuerebbe un’analisi ben più approfondita. La sentenza impugnata conterrebbe
pertanto un errore di diritto, avendo applicato parametri sbagliati per la comparazione dei disegni.
62.
In secondo luogo la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto relativamente all’ampiezza
del controllo giurisdizionale che esso può esercitare sulle decisioni della commissione di ricorso in materia di disegni o
modelli. In considerazione della tecnicità della materia dei disegni, tale controllo dovrebbe limitarsi a verificare che la
commissione di ricorso non abbia compiuto errori manifesti. Al contrario, nel presente caso il Tribunale avrebbe integralmente
sostituito la propria valutazione a quella effettuata dagli organi dell’UAMI.
63.
L’UAMI condivide gli argomenti della ricorrente, in particolare per quanto riguarda la portata del controllo giurisdizionale.
2. Valutazione
64.
Anche questa parte del motivo, come la precedente, è mio avviso parzialmente irricevibile e parzialmente infondata.
a) Sul livello di attenzione dell’utilizzatore informato
65.
L’argomentazione della ricorrente è innanzitutto irricevibile nella parte in cui, pur adducendo l’esistenza di un errore di
diritto, tenta in realtà di rimettere in discussione le valutazioni di fatto operate dal Tribunale relativamente alla percezione
dei due disegni in conflitto da parte dell’utilizzatore informato. Come ho già rilevato in precedenza, non vi sono dubbi sul
fatto che il Tribunale ha correttamente delineato tale figura di utente e che lo ha utilizzato, in modo conforme al [OSCURATO:PERSONA],
quale persona di riferimento per valutare i disegni. Quanto invece al modo in cui, nel caso concreto, l’utilizzatore informato
percepisce i disegni, e quanto alle impressioni che ne ricava, spetta solo al Tribunale pronunciarsi, trattandosi di una mera
questione di fatto. La ricorrente non è riuscita a dimostrare che il giudice di primo grado abbia fatto ricorso a parametri
giuridici errati.
66.
Non è rilevante neppure il fatto che sia stata utilizzata, al punto 83 della sentenza impugnata, con riferimento al rapporto
tra l’utilizzatore informato e un disegno, la formulazione «percepire facilmente». Essa non implica, nonostante le argomentazioni
della ricorrente, che il Tribunale abbia immaginato un utilizzatore superficiale e poco attento. L’utilizzatore informato,
si deve ricordare, non è l’esperto del settore che viene chiamato in causa in materia di brevetti. Non è neppure, certo, il
consumatore medio «distratto» a cui si può fare riferimento in materia di marchi: ma nulla impedisce di considerare, sulla
base delle circostanze, che anche l’osservazione di un utilizzatore informato conosca dei limiti, e non si spinga fino ad
effettuare un esame dettagliato e specialistico. Occorre anche tenere presente che, nel caso in esame, i prodotti caratterizzati
dai disegni in conflitto sono piccoli giochi destinati a bambini di 5‑10 anni e distribuiti gratuitamente, come omaggi, all’interno
di altri prodotti. Anche un’osservazione attenta di essi, in generale, non andrà mai oltre un certo livello di esame e di
dettaglio.
67.
Va anche rilevato che il passaggio citato del punto 83 della sentenza impugnata va considerato nel contesto in cui esso è
inserito, e non quale affermazione isolata. A tale proposito, quanto ho rilevato più sopra, discutendo della seconda parte
del motivo, induce a ritenere che il Tribunale abbia immaginato un utilizzatore informato tutt’altro che superficiale e distratto,
anche se non provvisto dell’acribia analitica che costituisce, semmai, il carattere distintivo di un osservatore di brevetti.
b) Sulla portata del controllo giurisdizionale
68.
La terza parte dell’unico motivo di ricorso deve poi essere considerata infondata laddove essa mette in discussione la portata
del controllo giurisdizionale che può essere effettuato rispetto alle decisioni della commissione di ricorso in materia di
disegni.
69.
La ricorrente e l’UAMI, come si è visto, suggeriscono che il giudice dell’Unione dovrebbe limitare il suo controllo all’assenza
di errori manifesti, seguendo in sostanza l’orientamento giurisprudenziale costante per i casi in cui deve essere esaminata
la legittimità di decisioni caratterizzate da un contenuto altamente tecnico-specialistico (
21
).
70.
A mio avviso, tuttavia, non vi sono ragioni per adottare, in materia di disegni, un approccio diverso rispetto a quello seguito
per i marchi.
71.
Osservo in primo luogo, a tale proposito, che la disposizione del [OSCURATO:PERSONA] relativa al controllo giurisdizionale, l’art. 61,
è sostanzialmente identica a quella contenuta nel regolamento marchi (
22
), che si rifà a sua volta alle norme dei Trattati (attualmente art. 263 TFUE) relative al ricorso per annullamento: il tenore
di tali norme non autorizza dunque ad interpretarle in modo diverso, e ad utilizzare, in materia di disegni, un approccio
diverso rispetto a quello usualmente seguito in materia di marchi. Inoltre, come è previsto anche in materia di marchi, l’art. 61
del [OSCURATO:PERSONA] riconosce al giudice dell’Unione non solo il potere di annullare, ma anche quello di riformare le decisioni
impugnate: ciò appare difficilmente compatibile con un controllo «ristretto» delle stesse.
72.
In secondo luogo, la valutazione dei disegni o modelli spetta, come quella dei marchi, all’UAMI, e non ad un’altra organizzazione
dotata di più specifiche competenze tecniche.
73.
In terzo luogo, va ricordato che la protezione dei disegni o modelli ai sensi del [OSCURATO:PERSONA] prende in esame, per valutare
il possibile conflitto tra due di essi, soltanto l’impressione
visiva
che gli stessi producono nell’utilizzatore informato, come il Tribunale ha persuasivamente dimostrato, senza essere contestato
a tale proposito, al punto 50 della sentenza impugnata. Ora, in generale la comparazione visiva, per quanto possa trarre vantaggio
da una certa esperienza dell’osservatore, non richiede una competenza e una capacità tecnica particolari.
74.
Il solo elemento che potrebbe essere utilizzato per argomentare in favore di un controllo giurisdizionale più ristretto, in
materia di disegni, rispetto a quello esercitato in materia di marchi, potrebbe essere costituito dal fatto, già ampiamente
discusso più sopra, che la figura di riferimento, anziché quella del consumatore medio, è quella dell’utilizzatore informato.
Tale differenza non è però sufficiente per giustificare un controllo giurisdizionale di estensione diversa. Ciò in quanto,
in regola generale, l’utilizzatore informato non è un «tecnico» dotato di conoscenze particolari, ma soltanto un utente un
po’ più attento ed interessato rispetto al consumatore medio: un utente, in altri termini, le cui percezioni possono essere
adeguatamente ricostruite dal Tribunale.
75.
È naturalmente del tutto possibile immaginare, in termini più generali ed astratti, un atteggiamento del giudice dell’Unione
che, rispetto alle decisioni dell’UAMI, limiti il proprio intervento in modo più restrittivo di quanto avvenga attualmente,
non solo escludendo di sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’Ufficio (
23
), ma più in generale riconoscendo a
tutte
le decisioni dell’UAMI il carattere di «tecnicità» che limita il controllo giurisdizionale. Un simile cambiamento di prospettiva
dovrebbe però riguardare tutte le decisioni dell’UAMI, ivi comprese quelle in materia di marchi, e non potrebbe essere limitato,
come si è visto, ai soli disegni o modelli. È pertanto chiaro che non è questa la sede per una simile modifica della prassi
esistente.
76.
In conclusione, dunque, il Tribunale non ha commesso errori di diritto nel determinare la portata del suo controllo sulla
decisione della Commissione di ricorso.
77.
Anche la terza parte dell’unico motivo deve di conseguenza essere respinta.
D –
Sulla quarta parte dell’unico motivo, relativa al controllo effettuato sui prodotti anziché sui disegni in conflitto
1. Argomenti delle parti
78.
La ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto in quanto avrebbe basato le sue valutazioni
relative alla somiglianza tra i due disegni in conflitto sull’esame fisico dei prodotti da essi caratterizzati (i
pogs
), anziché sul semplice confronto dei disegni come rappresentati nelle rispettive domande di registrazione.
79.
Viene richiamato in particolare, a tale proposito, il punto 83 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha osservato
che «occorre constatare che essendo minimo il grado di convessità, considerato lo stesso spessore trascurabile dei dischi,
tale convessità non sarà facilmente percepita dall’utilizzatore informato, in particolare con una prospettiva dall’alto,
come confermato dai prodotti realmente commercializzati, quali risultanti nel fascicolo dell’UAMI trasmesso al Tribunale
» (il corsivo è mio).
80.
Secondo la ricorrente, se il Tribunale avesse considerato, anziché i prodotti reali inseriti a titolo di esempio nel fascicolo
di causa, la rappresentazione grafica dei due disegni in conflitto, le differenze tra essi sarebbero apparse ben evidenti.
2. Valutazione
81.
La quarta parte dell’unico motivo è a mio avviso irricevibile. Essa cerca infatti, ancora una volta, di rimettere in discussione
le valutazioni di fatto compiute dal Tribunale relativamente alla percezione dei disegni in conflitto da parte dell’utilizzatore
informato.
82.
In ogni modo, anche volendo considerare le argomentazioni come dirette a contestare in modo esclusivo la scelta del Tribunale
di non limitarsi al confronto delle rappresentazioni grafiche, e di considerare anche i prodotti fisici caratterizzati dai
disegni in conflitto, la posizione della ricorrente è priva di fondamento. Il Tribunale, si deve osservare, ha basato le proprie
valutazioni sui disegni in conflitto come descritti e rappresentati nelle rispettive domande di registrazione. La comparazione
dei prodotti reali è stata utilizzata soltanto per confermare le valutazioni già effettuate, come risulta in modo inequivocabile
dal passaggio del punto 83 della sentenza impugnata riportato più sopra.
83.
In ogni caso, mi sembra che il fatto di prendere in considerazione ‑ se la cosa è materialmente possibile, come nel presente
caso ‑ i prodotti reali caratterizzati da un determinato disegno sia del tutto corretta. Come si è visto, infatti, il pubblico
di riferimento per valutare i disegni o modelli è costituito dagli utilizzatori informati, che non sono esperti, ma semplicemente
persone con un interesse ed un’attenzione particolare per i prodotti. Nel presente caso, gli utilizzatori informati includono
bambini di 5‑10 anni di età. In tale quadro è del tutto corretto che il Tribunale abbia anche osservato «dal vero» i prodotti,
così come visti e percepiti dagli utilizzatori informati, i quali, occorre ricordare, di regola
non vedono mai le registrazioni dei disegni o modelli
, ma soltanto la loro «applicazione pratica», e cioè i prodotti da essi caratterizzati. La stessa ricorrente, in udienza,
ha ritenuto opportuno mostrare alla Corte alcuni
pogs
per chiarire taluni punti delle sue osservazioni.
E –
Sulla quinta parte dell’unico motivo, relativa ad un preteso snaturamento dei fatti
1. Argomenti delle parti
84.
Nell’ultima parte del proprio motivo di ricorso la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe commesso uno snaturamento
dei fatti, realizzando pertanto le condizioni in cui, eccezionalmente, la Corte può riconsiderare le valutazioni di fatto
svolte in primo grado.
85.
Lo snaturamento risulterebbe evidente dall’insieme delle altre osservazioni già avanzate dalla ricorrente, e sarebbe confermato
dalla scelta del Tribunale di limitarsi a considerare i disegni in conflitto sulla base della loro visualizzazione dall’alto,
senza considerare sufficientemente gli altri profili, in particolare quello laterale.
2. Valutazione
86.
La censura di snaturamento dei fatti è priva di fondamento.
87.
Da un lato, come si è già visto nei paragrafi precedenti, il Tribunale ha svolto un esame accurato ed esauriente dei disegni
in conflitto, tenendo in considerazione la percezione degli stessi da parte di un utilizzatore informato, come imposto dal
[OSCURATO:PERSONA].
88.
Dall’altro lato, il presunto snaturamento, lungi dall’essere stato dimostrato, sembra essere stato invocato dalla ricorrente
quale ultimo argomento «di riepilogo», per contestare ancora una volta le valutazioni dei fatti compiute dal Tribunale con
le quali essa non si trova d’accordo. Si deve però ricordare che, in considerazione della natura eccezionale di una censura
di snaturamento, essa deve essere sorretta da una dimostrazione particolarmente solida, in cui un ricorrente deve indicare
con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati, dimostrando gli errori di valutazione che il Tribunale avrebbe
commesso (
24
). Gli argomenti utilizzati dalla ricorrente a tale proposito non soddisfano in alcun modo tali requisiti.
89.
Anche l’ultima parte del motivo deve pertanto essere respinta.
VI –
Conclusioni
90.
Sulla base delle considerazioni svolte, propongo alla Corte di:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
1
– Lingua originale: l’italiano.
2
– [OSCURATO:PERSONA] (CE) del Consiglio 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).
3
– Fino ad ora, in particolare, la Corte ha avuto modo di pronunciarsi su tale atto normativo, fatta eccezione per due ricorsi
per inadempimento della Commissione nei confronti di due Stati membri, solo nell’ambito di un procedimento pregiudiziale,
conclusosi con sentenza 2 luglio 2009, causa C‑32/08, FEIA (Racc. pag. I‑5611).
4
– Per una sommaria ricostruzione dell’iter legislativo che ha condotto all’approvazione del [OSCURATO:PERSONA] v. le mie conclusioni
presentate il 26 marzo 2009 nella causa decisa con la sentenza FEIA (cit. alla nota 3, paragrafi 3‑5 delle conclusioni).
5
– Dal punto di vista lessicale, i termini «disegno» e «modello» sono equivalenti. In talune versioni linguistiche del [OSCURATO:PERSONA],
del resto, tale duplicità non esiste, e si trova un solo termine. V., ad esempio, la versione tedesca («Geschmacksmuster»)
e quella inglese («design»). Nel prosieguo delle presenti conclusioni utilizzerò anche, se non vi sono rischi di ambiguità,
il solo termine «disegno».
6
– In spagnolo, lingua di deposito della domanda, «chapa metálica para juegos».
7
– Non ancora pubblicata nella Raccolta.
8
– Sentenza impugnata, punto 52.
9
– Sentenza impugnata, punto 60.
10
– Sentenza impugnata, punto 84.
11
– A quanto è dato capire dalla lettura del fascicolo (v., ad esempio, i punti 9, sesto trattino, e 20 della decisione della
commissione di ricorso), sia i
pogs
caratterizzati dal disegno di PepsiCo che quelli caratterizzati dal disegno di [OSCURATO:PERSONA] possiedono questa particolarità «sonora»,
che pur non essendo universale è molto frequente nei
pogs
presenti sul mercato.
12
– Rilevo peraltro che, secondo l’UAMI, tale forma circolare sarebbe imposta dalla necessità di poter impilare i
pogs
insieme con gli altri già presenti sul mercato. Ci si potrebbe chiedere tuttavia se tale necessità, ammesso che esista (il
Tribunale lo ha negato), anziché essere semplicemente richiesta dal mercato, come sostiene l’UAMI, non abbia in realtà natura
funzionale, in quanto finalizzata a rendere un prodotto compatibile con altri già in commercio.
13
– V., ad esempio, sentenze 8 giugno 2000, causa C-375/98, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-4243, punto 26); 25 ottobre 2001, cause
riunite C‑49/98, C‑50/98, da C‑52/98 a C‑54/98 e da C‑68/98 a C‑71/98, Finalarte e a. (Racc. pag. I‑7831, punto 40), e 24 gennaio
2002, causa C‑164/99, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑787, punto 27).
14
– COM (93) 342 def. (GU 1994, C 29, pag. 20).
15
– Cfr., ad esempio, il francese «des dessins ou modèles extrêmement fonctionnels pour lesquels le créateur doit respecter
des paramètres précis», l’inglese «highly functional designs where the designer must respect given parameters», il tedesco
«hochfunktionelle Muster, bei denen der Entwerfer gegebene Parameter beachten muß».
16
– V. supra, nota 14.
17
– Sentenza impugnata, punto 64.
18
– Sentenza impugnata, punto 62.
19
– V. sentenza 22 giugno 1999, causa C‑342/97, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑3819, punto 26).
20
– V., ad esempio, la versione francese: «cette similitude
ne sera pas retenue
par l’utilisateur averti dans l’impression globale des dessins ou modèles en cause»; quella tedesca: «wird der informierte
Benutzer diese Ähnlichkeit im Rahmen des Gesamteindrucks, den er von den fraglichen Geschmacksmustern gewinnt,
nicht wahrnehmen
»; quella spagnola: «el usuario informado
no apreciará
tal semejanza en la impresión general de los dibujos o modelos controvertidos»; quella olandese: «de geïnformeerde gebruiker,
wat de door deze modellen gewekte algemene indruk betreft,
niet
op deze gelijkenis
zal letten
» (il corsivo è mio).
21
– La giurisprudenza in proposito è chiara. Si possono ricordare, ad esempio, i casi in cui la decisione impugnata contiene valutazioni
economiche complesse: v. sentenza 2 settembre 2010, causa C‑290/07 P, Commissione/Scott (non ancora pubblicata nella Raccolta,
punto 66 e giurisprudenza ivi citata). In materia di proprietà intellettuale la Corte ha svolto considerazioni simili a proposito
di varietà vegetali: v. sentenza 15 aprile 2010, C‑38/09 P, Schräder/UCVV (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 77).
22
– Art. 65 del regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (versione codificata) (GU L 78,
pag. 1), corrispondente all’art. 63 del precedente regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio
comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).
23
– V. già, in tal senso, sentenza 18 luglio 2006, causa C‑214/05 P, Rossi/UAMI (Racc. pag. I‑7057, punto 50).
24
– Sentenza 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C 219/00 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione (Racc. pag. I‑123, punto 50), e ordinanza 16 dicembre 2004, causa C‑222/03 P, APOL e AIPO/Commissione
(non pubblicata nella Raccolta, punto 40).