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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33301/2022

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-3-0/1_ ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 16-164/2015 R.G., proposto DA [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Firenze, e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze il 16 dicembre 2014 n. 2455/05/2014; dato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4 ottobre 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di notaio della sede di [OSCURATO:PERSONA] (FI), ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di di Firenze il 16 dicembre 2014 n. 2455/05/2014, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione per il recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale, in luogo della misura fissa riscossa in sede di autoliquidazione al momento della registrazione, in relazione ad una compravendita stipulata con rogito redatto a suo ministero il 9 maggio 2011, rep. n. 13394, avente ad oggetto un appartamento sito in Firenze alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1, con invocazione dell'applicazione dell'IVA, riqualificandola in termini di cessione di immobile abitativo da parte di società diversa da quella che lo aveva costruito o vi aveva effettuato interventi previsti dalla Legge 5 agosto 1978 n. 475, in regime di esenzione da IVA ai sensi dell'art. 10, n. 8 -ter, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, ha rigettato l'appello proposto dal medesimo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze il 2 maggio 2012 n. 149/16/2012, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di primo grado, sul rilievo che il notaio fosse responsabile, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, anche per il recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale, a fronte dell'autoliquidazione in misura fissa, a causa dell'erronea valutazione in tale sede dei presupposti soggettivi per la soggezione ad IVA (con particolare riguardo alla qualità della parte venditrice), essendosi ritenuta l'agevole desumibilità della loro insussistenza dal contenuto stesso della compravendita stipulata (in particolare, sulla scorta della classificazione catastale dell'immobile in categoria A/3).

Il ricorso è affidato a sei motivi.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per la dichiarazione di inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., deducendo, tra l'altro, la sopravvenuta sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata.

In prossimità dell'adunanza camerale, il ricorrente ha altresì depositato istanza di sospensione del procedimento ex art. 5, comma 10, della Legge 31 agosto 2022 n. 130. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3-ter del D.L.vo 18 dicembre 1997 n. 463, nonché degli artt. 42 e 57 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che il notaio rogante potesse controllare - in sede di autoliquidazione, sulla scorta del contenuto stesso della compravendita - che la società venditrice non avesse costruito né ristrutturato l'immobile venduto e che l'imposta di registro liquidata in misura proporzionale avesse natura principale anziché complementare.2.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e 10, nn. 8 -bis e 8 -ter, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la cessione di immobili classificati in categoria A/3 non potesse essere soggetta ad IVA.

3. Con il terzo motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di appello che la contestazione dell'amministrazione finanziaria non riguardava la circostanza che l'immobile fosse destinato ad abitazione, bensì la circostanza che la società venditrice non aveva costruito né ristrutturato l'immobile compravenduto.

4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10, comma 1, lett. b, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che il notaio rogante fosse responsabile per il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale, non avendo rilevato l'illegittimità dell'opzione per il regime dell'IVA a causa della natura abitativa e non strumentale dell'immobile compravenduto.

5. Con il quinto motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di appello che la società venditrice aveva prodotto la documentazione fiscale attestante i lavori eseguiti all'immobile compravenduto ed il correlativo versamento dell'IVA.

6. Con il sesto motivo, si denuncia, al contempo, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 e 53 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., e omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l'amministrazione finanziaria potesse recuperare le imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione alla compravendita, nonostante il pregresso versamento dell'IVA da parte della venditrice, non tenendo alcun conto della documentazione prodotta al riguardo. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con istanza depositata il 30 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di sospendere il presente procedimento, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dall'art. 5 della Legge 31 agosto 2022 n. 130 per i giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione.

2. Secondo l'art. 5, commi 7, 10 e 11, della Legge 31 agosto 2022 n. 130: «7.

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda (...) entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con il pagamento degli importi dovuti.

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. (...)

10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7.

11. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro trenta giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di cassazione».3.

Pertanto, considerando che: a) il contribuente può presentare la domanda di definizione agevolata entro il termine del 16 gennaio 2023; b) che l'amministrazione finanziaria deve comunicare al contribuente l'eventuale diniego della definizione agevolata entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda; c) che il contribuente ha facoltà di impugnare tale diniego entro il termine di sessanta giorni dalla relativa notificazione; il collegio ritiene di rinviare la causa a nuovo ruolo e di demandare alla Cancelleria i conseguenti adempimenti.

P .

Q .

M .

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo e manda alla Cancelleria pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-3-0/1_ ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 16-164/2015 R.G., proposto DA [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Firenze, e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze il 16 dicembre 2014 n. 2455/05/2014; dato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4 ottobre 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di notaio della sede di [OSCURATO:PERSONA] (FI), ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di di Firenze il 16 dicembre 2014 n. 2455/05/2014, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione per il recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale, in luogo della misura fissa riscossa in sede di autoliquidazione al momento della registrazione, in relazione ad una compravendita stipulata con rogito redatto a suo ministero il 9 maggio 2011, rep. n. 13394, avente ad oggetto un appartamento sito in Firenze alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1, con invocazione dell'applicazione dell'IVA, riqualificandola in termini di cessione di immobile abitativo da parte di società diversa da quella che lo aveva costruito o vi aveva effettuato interventi previsti dalla Legge 5 agosto 1978 n. 475, in regime di esenzione da IVA ai sensi dell'art. 10, n. 8 -ter, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, ha rigettato l'appello proposto dal medesimo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze il 2 maggio 2012 n. 149/16/2012, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di primo grado, sul rilievo che il notaio fosse responsabile, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, anche per il recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale, a fronte dell'autoliquidazione in misura fissa, a causa dell'erronea valutazione in tale sede dei presupposti soggettivi per la soggezione ad IVA (con particolare riguardo alla qualità della parte venditrice), essendosi ritenuta l'agevole desumibilità della loro insussistenza dal contenuto stesso della compravendita stipulata (in particolare, sulla scorta della classificazione catastale dell'immobile in categoria A/3). Il ricorso è affidato a sei motivi. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per la dichiarazione di inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., deducendo, tra l'altro, la sopravvenuta sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata. In prossimità dell'adunanza camerale, il ricorrente ha altresì depositato istanza di sospensione del procedimento ex art. 5, comma 10, della Legge 31 agosto 2022 n. 130. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3-ter del D.L.vo 18 dicembre 1997 n. 463, nonché degli artt. 42 e 57 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che il notaio rogante potesse controllare - in sede di autoliquidazione, sulla scorta del contenuto stesso della compravendita - che la società venditrice non avesse costruito né ristrutturato l'immobile venduto e che l'imposta di registro liquidata in misura proporzionale avesse natura principale anziché complementare.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e 10, nn. 8 -bis e 8 -ter, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la cessione di immobili classificati in categoria A/3 non potesse essere soggetta ad IVA. 3. Con il terzo motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di appello che la contestazione dell'amministrazione finanziaria non riguardava la circostanza che l'immobile fosse destinato ad abitazione, bensì la circostanza che la società venditrice non aveva costruito né ristrutturato l'immobile compravenduto. 4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10, comma 1, lett. b, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che il notaio rogante fosse responsabile per il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale, non avendo rilevato l'illegittimità dell'opzione per il regime dell'IVA a causa della natura abitativa e non strumentale dell'immobile compravenduto. 5. Con il quinto motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di appello che la società venditrice aveva prodotto la documentazione fiscale attestante i lavori eseguiti all'immobile compravenduto ed il correlativo versamento dell'IVA. 6. Con il sesto motivo, si denuncia, al contempo, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 e 53 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., e omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l'amministrazione finanziaria potesse recuperare le imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione alla compravendita, nonostante il pregresso versamento dell'IVA da parte della venditrice, non tenendo alcun conto della documentazione prodotta al riguardo. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con istanza depositata il 30 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di sospendere il presente procedimento, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dall'art. 5 della Legge 31 agosto 2022 n. 130 per i giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione. 2. Secondo l'art. 5, commi 7, 10 e 11, della Legge 31 agosto 2022 n. 130: «7. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda (...) entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. (...) 10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7. 11. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro trenta giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di cassazione».3. Pertanto, considerando che: a) il contribuente può presentare la domanda di definizione agevolata entro il termine del 16 gennaio 2023; b) che l'amministrazione finanziaria deve comunicare al contribuente l'eventuale diniego della definizione agevolata entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda; c) che il contribuente ha facoltà di impugnare tale diniego entro il termine di sessanta giorni dalla relativa notificazione; il collegio ritiene di rinviare la causa a nuovo ruolo e di demandare alla Cancelleria i conseguenti adempimenti. P . Q . M . La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo e manda alla Cancelleria pe
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