CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18584/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
na del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore O. Mignolo, che ha conclusochiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, anche riportandosi alla memoriadepositata;udito il difensore della parte civile, Avv. M. Casadei, che ha concluso chiedendo ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso, in accoglimento delle conclusioni scrittedepositate, unitamente alla nota delle spese;udito il difensore dell’imputato, Avv. G. Ciceroni, che ha concluso chiedendo l’accoglimentodei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha riformato la condanna,resa dal Tribunale di Civi tavecchia in data 4 apri le 2024, nei confronti diXXXXXXXXXXXXXXXXXX assolvendo l'imputato dai reati di cui ai capi b) e c) della rubricaperché il fatto non sussiste e, in relazione al residuo capo a), riconosciute le circostanzemesi quattro di reclusione, con conferma nel resto delle statuizioni di primo grado econdanna alle spese in favore della parte civile. Il primo giudice aveva condannato l’imputato, ritenuta la continuazione, alla pena dianni otto e mesi sei di reclusione oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile,riconoscendo la provvisionale di euro 10mila immediatamente esecutiva, in relazione ai reatiascrittigli (capi a): artt. 56, 575, 577 comma secondo cod. pen.; b) artt. 189, comma 6, d. lgsn. 285 del 1992; c) art. 189, comma 7, d. lgs. n. 285 del 1992), quanto al tentato omicidiocontestato al capo a) perché, alla guida del veicolo descritto in rubrica, accelerando esterzando in direzione del pedone (il fratello XXXXXXXXXXXXXXXXXX), colpendolo con laparte anteriore sinistra della vettura, cagionava un trauma cranico non commotivo, untrauma del bacino e dell'anca destra e sinistra, un trauma toracico chiuso, un trauma delfemore destro e sinistro, nonché ferite escoriate multiple, con prognosi di giorni 30, cosìcompiendo atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare alternativamente le lesioni ola morte della persona offesa, fatto aggravato dall'essere stato commesso ai danni delfratello. 2. Avverso detto provvedimento l’imputato ha proposto tempestivo ricorso percassazione, per il tramite del difensore, Avv. G. Ciceroni, affidando l’impugnazione a settemotivi di seguito riassunti, nei limiti di cui all’art. 173, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione di legge penale nonchévizio di motivazione con riferimento alla valutazione dell'interrogatorio reso dall'imputatoall'udienza di convalida del fermo in data 1° settembre 2021, delle dichiarazioni reseall'udienza del 7 luglio 2022, delle sommarie informazioni testimoniali rese daXXXXXXXXXXXXXXXXX il 17 agosto 2021 e di quelle rese dalla persona offesa il 21 agosto2021, nonché delle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 7 luglio 2022 e di quelledella persona offesa del 13 marzo 2022 e del 7 luglio 2022. Si deduce erronea interpretazione dell'atto di appello depositato il 29 luglio 2024 edella documentazione medica e informatica depositata unitamente all’atto di gravame. 2.1.1. In primo luogo, si contesta la valutazione di credibilità e attendibilità svoltadalla Corte territoriale in relazione alle prove dichiarative. La Corte territoriale non ha presoin considerazione quanto dedotto dall’appellante: i tre testimoni chiave, cioè il fratello, lacognata e il nipote dell'imputato, non avrebbero reso alcun elemento probatorio precisoriscontrabile, con contraddizioni interne alle dichiarazioni. 2.1.2. In secondo luogo, si contesta il giudizio di inattendibilità della ricostruzionedei fatti resa dall'imputato. Questi, invece, secondo il ricorrente, ha sempre fornito la stessaversione rispondendo fin da subito, in sede di interrogatorio. La motivazione circa l’inattendibilità della versione difensiva non è chiara e l'esitodell'esame dell'imputato non è stato posto in relazione alle contraddizioni interne alledichiarazioni degli altri tre testimoni. L'imputato ha sostenuto di essere stato colpito dal nipote con un sasso scagliatoverso la macchina, di aver sterzato sulla sinistra e, poi, subito a destra, di aver notato ilfratello sul vetro davanti e sua moglie a due – tre metri. Quest’ultima, anzi, avrebbe rischiatodi essere investita dall’auto se non fosse stata scansata con la repentina manovra delconducente. In questo frangente, secondo l' imputato, il fratello era cascato esuccessivamente, aiutato da moglie e figlio, era stato condotto presso la caserma deiCarabinieri per la denuncia. Si segnala, quanto al movente, che nel corso degli anni era sempre stato il fratello adenunciare l'imputato, come affermato dalla stessa persona offesa il 7 luglio 2025, mentre laCorte territoriale ha ritenuto esistente un astio atavico dell'imputato nei confronti dei familiari,fatto del quale invece il ricorrente si sarebbe sempre rammaricato. Del resto, la stessa Corteterritoriale ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche valorizzando duelettere, destinate al fratello, con cui l'imputato per il tramite dei legali aveva manifestato lavolontà di risolvere le ancestrali liti sui confini tra le rispettive proprietà e in particolare sulladecisione relativa al piazzale dove si sono svolti i fatti. La Corte territoriale non avrebbe considerato un documento, depositato il 14settembre 2023 (all. n. 2 alla memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen.), contenente ilverbale di contestazione di illecito amministrativo, notificato all'imputato il 12 agosto 2021,cioè cinque giorni prima dei fatti, per un accertamento svolto nel piazzale relativoall'incidente in data 3 agosto 2021 dove erano stati rinvenuti rifiuti speciali; documento chesarebbe dimostrativo del fatto che lo spazio di manovra dell’imputato era limitato e che ilpiazzale non era vuoto, diversamente da quanto affermato dalla vittima e dal figlio. Sisegnala, altresì, che i testimoni si sarebbero contraddetti più volte e che le contestazionierano state oggetto di specifico motivo di appello circa l'inattendibilità delle deposizioni rese. 2.1.3. Il ricorrente, inoltre, segnala che la motivazione non si sarebbe soffermatasulle contraddizioni interne alle testimonianze rese dalla vittima e dal figlio, come dedotte insede di appello (v. p. 13 e ss. del ricorso). Si fa riferimento all'acquisizione della registrazione della telefonata fatta al n. 118 lamattina del 17 agosto 2021 acquisita ai sensi dell'art. 391-ter cod. proc. pen., con cui erastato richiesto l'intervento in soccorso della vittima, partita dalla Caserma dei [OSCURATO:PERSONA] enon dal figlio della persona investita. Si contesta, inoltre, la carenza di motivazione rispettoall'audizione della parte offesa, del 17 marzo 2022, circa i danni causati dal fratello oggettodi censura in appello non valutata dalla Corte territoriale. Si riportano (v. p. 18 e ss.) stralci della deposizione della persona offesa e siconclude ritenendo che, da questa deposizione e da quella del figlio della vittima,emergerebbe che i due erano arrivati sul piazzale per verificare, non i presunti danni chel'imputato avrebbe arrecato ai pali di confine, ma i danni provocati all'azienda agricola pressola quale, nella notte antecedente, vi era stato un incendio, con danni per 75.000,00 €;dunque, questi erano giunti sul posto al solo fine di chiedere chiarimenti all'imputato perquanto accaduto la sera prima. 2.1.4. Non sarebbero state considerate, poi, le offese rivolte dalla persona offesa alfratello - definito un mulo – e non sarebbero state prese in adeguata considerazione ledichiarazioni rese dal testimone di polizia giudiziaria (Comandante della stazione deiCarabinieri), nonché le contraddizioni in cui sarebbero incorsi i tre testimoni (v. p. 19 e ss.del ricorso). Né, a parere del ricorrente, sarebbe stata adeguatamente vagliata la presenzadi arnesi atti ad offendere in mano ai tre testimoni, risultando priva di motivazione lasentenza di secondo grado nella parte in cui descrive le modalità dell'azione. La manovra compiuta dall’imputato si è sostanziata in una mera accelerata di persé non dimostrativa dell’idoneità degli atti e della volontà lesiva, anche perché seguita dauna sterzata volontaria cagionata dall'esigenza di scappare dall'aggressione dei proprifamiliari nei suoi confronti. In definitiva, il ricorrente evidenzia che la vittima stava aspettando suo fratellodavanti casa per chiedere chiarimenti in merito all'incendio subito, la notte prima,nell'azienda agricola e non per chiedere perché avesse divelto i pali, danni questi ultimirimasti estranei al processo e mai provati. Del resto, se l'imputato avesse divelto i pali di confine della zona destinata a orto,con l'uso di una pala meccanica, come i tre testimoni hanno affermato, quest’operazioneavrebbe dato luogo a un intervento per un costo che la persona offesa avrebbe richiesto alfratello senz’altro, promuovendo cause civili nei suoi confronti. Si sostiene, poi, che l'accelerata seguita dalla sterzata fu cagionata dall'esigenzadel conducente di scappare a fronte dell'aggressione dei familiari, rimarcando che non èstata accertata l'idoneità dell'azione, non essendo mai stata verificata la velocità dellavettura, né il dolo. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione di legge penale e viziodi motivazione quanto all’assenza del movente o causale del tentato omicidio. L'imputato avrebbe provato astio verso il fratello, tale che, quella mattina, senza unreale concreto e specifico motivo avrebbe provato ad ucciderlo davanti ai suoi familiariinvestendolo con la sua autovettura. Tuttavia, la Corte territoriale non spiega cosa abbiascatenato la condotta omicidiaria: giunge alla conclusione dell’irrilevanza della mancanza dimovente con motivazione contraddittoria conferendo assoluta attendibilità alla personaoffesa e inattendibilità all'imputato e trascurando la deposizione del teste di poliziagiudiziaria, dal quale l'imputato si era recato spontaneamente, nelle immediatezze, persporgere denunzia per l'incidente stradale e a cui aveva riferito che era stato il fratello agettarsi sulla sua autovettura. La deposizione del teste di polizia giudiziaria, utilizzata nella motivazione, estrapolaun'unica frase (accertavo praticamente che i fatti erano diversi rispetto a quello che avevariferito lui) senza specificare in che cosa fossero consistiti i fatti realmente acclarati, néconsiderando la contraddittorietà della dichiarazione resa dalla moglie del fratellodell'imputato. La Corte territoriale, per il ricorrente, ha errato anche nel valutare il risultatodella deposizione del medico del pronto soccorso nonché della cartella clinica acquisita. Peraltro, la Corte d’appello ha reputato irrilevante che la persona offesa abbiachiesto all’assicurazione i danni per un evento di natura colposa e, nel contempo, si siacostituita parte civile per sostenere l'accusa nel processo penale rappresentando l’eventocome di natura dolosa. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia erronea applicazione di legge penale quantoalla conferma della penale responsabilità dell'imputato senza applicazione dell'art. 55 cod.pen. Era stato chiesto, con l'atto di appello, di derubricare il fatto in lesioni colpose,conclusione esclusa dalla Corte territoriale che ha ritenuto indubbia l’intenzione dell'imputatodi attentare alla vita del fratello, con una rappresentazione nella forma del dolo alternativo. Tuttavia, si sostiene che l’agente si è mosso in eccesso di legittima difesa,quantomeno putativo, e si segnala che non è stata in alcun modo vagliata la ricostruzionedell'imputato precisando che si tratta di persona anziana che ha agito per paura di essereaggredita, prima dal nipote e poi dal fratello e dalla cognata, così cercando di evitarli escappando direttamente alla locale Caserma dei [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. Con il quarto motivo si denuncia mancata assunzione di prova decisiva, inviolazione dell'art. 606 lett. d) cod. proc. pen. La Corte di appello ha omesso di nominare un perito onde accertare la realedinamica dell'incidente, la velocità della vettura, l'entità della sterzata e accertare se i dannirinvenuti fossero compatibili con le lesioni riscontrate o con la dinamica dell'incidentedescritta dall'imputato. Con l'atto di appello il difensore aveva chiesto la rinnovazione dell'istruttoriadibattimentale onde nominare un perito per ricostruire la dinamica dell'incidente, richiestarespinta dalla Corte territoriale con motivazione che dà conto della completezza dell'indaginedibattimentale. Con riferimento alla consulenza cinematica di parte, depositata dall'imputato,si è ritenuta l’inattendibilità delle conclusioni cui è giunto l'ingegnere officiato dall’imputatoperché non è stato specificato quali atti siano stati effettivamente esaminati e per averconcluso in maniera generica. La motivazione, svolta sul punto, a parere del ricorrente però non esclude cheandasse disposta perizia. Peraltro, il consulente di parte non ha mai affermato chel’investimento non era avvenuto ma solo che poteva non essere avvenuto nel modo descrittodalla persona offesa e comunque senza avere effetto omicida. La Corte d'appello non ha determinato la velocità dell'auto, la velocità dell'impattoné ha esaminato lo stato dei luoghi, sicché il ricorrente insiste perché sia disposto unaccertamento tecnico che faccia chiarezza sulla dinamica e ricostruisca ogni elementodell'incidente, viste le due versioni opposte fornite dalle parti. Si segnala che, se unamacchina in movimento avesse colpito un corpo in piedi, lo avrebbe attinto in parti più basserispetto a quelle risultate lesionate, cioè all'altezza delle gambe. Inoltre, gli unici danni dell'autovettura presi in considerazione riguardano la rotturadel parabrezza anteriore, danni compatibili con l’impatto di un corpo in piedi, colpito dallavettura in movimento, caduto sulla stessa colpendo il parabrezza. Questo, peraltro, èrisultato lesionato in modo concentrico, a ragnatela, come se un corpo fosse caduto dall'alto. 2.5. Con il quinto motivo si denuncia mancata assunzione di prova decisiva conriferimento a quella, richiesta con il terzo motivo di appello, rappresentata dalla registrazionetelefonica, acquisita dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 391-ter cod. proc. pen., dopo la chiusuradell’istruttoria dibattimentale di primo grado, dalla quale emerge che non era stato il figliodella persona offesa a chiamare i soccorsi ma il personale della locale stazione deiCarabinieri, perché allertato dal Comandante della stessa, dal quale si era recato lo stessoimputato immediatamente dopo i fatti. La circostanza è emersa dopo la chiusura del giudizio di primo grado per effetto divalutare l'attendibilità dei testimoni posto che la vittima e suo figlio avevano riferito di essersifermati sul piazzale antistante la loro abitazione, in attesa della volante della polizia da loroallertata a causa del rinvenimento dei pali di confine divelti. Tale telefonata, secondo ilricorrente, non risulta essere stata effettuata al NUE. La Corte territoriale non si è espressa su questa richiesta, affermandogenericamente in ordine a tutte le richieste di rinnovazione istruttoria dibattimentale che ilcompendio probatorio era esaustivo, soffermandosi soltanto sull'atto di pignoramentoimmobiliare, indicato come preesistente rispetto alla conclusione del processo di primogrado in quanto notificato nel luglio del 2024. Tuttavia, su tale ultimo punto, si segnala chealla data del 15 luglio 2024 l'imputato era agli arresti domiciliari e, quindi, questi soltantoall'esito del processo si era potuto recare all'ufficio postale per ritirare il documento. 2.6. Con il sesto motivo si denuncia erronea applicazione degli artt. 592 e 605 cod.proc. pen. per essere stato l'imputato condannato al pagamento delle spese del grado, peressere stata irrogata una pena maggiore rispetto al minimo edittale nonché per il mancatoriconoscimento della diminuente di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. nella massima estensione. La sentenza impugnata ha riconosciuto le circostanze attenuanti in regime diprevalenza, tuttavia, non ha motivato circa la mancata concessione del minimo della pena,già richiesto col settimo motivo di appello, trattandosi di ottantatreenne, dalla condottacorretta e l’entità (modesta) del danno provocato, tenuto conto degli esiti del certificatomedico in atti che attesta una prognosi di giorni quindici. Si contesta inoltre la mancata concessione, nella massima estensione, delladiminuente di cui all'art 62 n. 2 cod. pen., in assenza di motivazione circa quanto dedotto conil quarto e quinto motivo di appello con i quali si chiedeva la derubricazione del reato di cui alcapo a) in lesioni volontarie, ribadendo la richiesta di valutare l'esistenza dell'eccesso dilegittima difesa, anche nella formula putativa, posto che l'imputato aveva sterzato ed erafuggito per via di un'aggressione subita, comunque avendo temuto un danno ingiusto daparte, prima, del nipote e, poi, dal fratello e dalla cognata, entrambi armati. 2.7. Con il settimo motivo si denuncia vizio di motivazione perché l'imputato è statocondannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile e allaconferma delle statuizioni civili con la provvisionale irrogata in primo grado. Con l'atto di appello (ottavo motivo) si segnalava che nessuna spesa materiale erastata dimostrata dalla persona offesa, né erano emerse nel corso del processoquantificazioni medico-legali del danno patito dalla vittima, peraltro, soccorsa dopo l’allarmedato dallo stesso imputato. La Corte di appello, nel confermare le statuizioni civili, ha svoltouna motivazione priva di logicità, trattandosi di lesioni e contusioni con prognosi lieve,rispetto alle quali non è provata la sofferenza patita per effetto del compromesso legameparentale, sofferenza alla quale hanno concorso entrambi i germani. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, O. Mignolo, ha fatto pervenirememoria con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] della parte civile ha fatto pervenire memoria con la quale ha conclusochiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la condanna alle spese delgiudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] dell’imputato ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione inpubblica udienza partecipata e, all’esito della discussione orale, le parti all’odierna udienzahanno concluso nel senso riportato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.1.1. I primi due motivi sono fondati in ordine al dedotto incompleto esame dei motivi digravame e, dunque, per vizio di motivazione.Risulta, dalla convergente ricostruzione degli accadimenti resa nei provvedimenti dimerito, non contestata dalle parti, che la sera prima dei fatti vi era stato un incendionell’azienda agricola della vittima. Per tale episodio la motivazione del provvedimentoimpugnato rende conto della circostanza che la parte offesa stava accingendosi a sporgeredenuncia e che - secondo la prospettazione difensiva - si trattava di un fatto del quale lavittima reputava la riferibilità all’attuale imputato.Risulta, inoltre, dalla motivazione dei provvedimenti di merito, l’ulteriore circostanza,incontestata tra le parti, secondo cui tra i due fratelli vi era un acceso clima litigioso, atavico,risalente al 1976.La Corte territoriale fonda la conferma della condanna sulle dichiarazioni della personaoffesa, reputate credibili e attendibili nonché convergenti rispetto alla deposizione resa dalfiglio e dalla moglie della vittima, testi oculari. Tali affermazioni, pur non scevre dacontraddizione, secondo la Corte territoriale avrebbero, in ogni caso, trovato ulterioreconferma esterna in quelle rese da un teste assolutamente neutro rispetto all’acceso climafamiliare, cioè in quelle rese dal Comandante della locale stazione dei [OSCURATO:PERSONA] che, aldibattimento, aveva affermato di aver accertato, successivamente, che i fatti erano andatidiversamente rispetto alla versione resa, nelle immediatezze, dall’imputato quando questi,subito dopo l’investimento del fratello, mai negato, si era portato in Caserma per denunciarel’accaduto ascrivendo l’investimento alla necessità di sottrarsi all’accerchiamento da partedei suoi familiari.La sentenza di appello evidenzia come sia certo che, in data 17 agosto 2021, lapersona offesa era stata trasportata con un'ambulanza al pronto soccorso dove le era statodiagnosticato un trauma cranico non commotivo, un trauma del bacino e dell'anca destra esinistra, un trauma toracico chiuso, trauma del femore destro e sinistro e ferite escoriatemultiple, con prognosi di giorni quindici.La dinamica era stata descritta puntualmente, secondo i giudici di secondo grado, dallapersona offesa che aveva spiegato di avere un rapporto conflittuale col fratello che avevadeterminato un lungo contenzioso legale, dal 1976, per ragioni anche ereditarie e di confini.La vittima aveva assunto che, quella mattina, era stata avvisata dalla moglie della presenzadi suo fratello intento ad abbattere dei pali che segnavano i confini tra le rispettive proprietà;pertanto, si era recato presso l'abitazione dove si era posto in attesa delle Forze dell'Ordineinsieme a suo figlio, allertate da quest’ultimo. Secondo la persona offesa, era stato in quelfrangente che il fratello, proveniente dal cancello della sua proprietà, a bordo dellaautovettura di media cilindrata [OSCURATO:PERSONA], aveva accelerato e sterzato nella suadirezione investendolo, precisando che questi proveniva da una distanza di circa quarantametri e che aveva avuto modo di sentire l'accelerazione del veicolo, dopo l’inizialepercorrenza del tracciato a bassa velocità.La Corte territoriale ha reputato credibile e intrinsecamente attendibile la versione dellapersona offesa costituita parte civile, pur ravvisando una contraddizione nelle dichiarazioni,ritenuta però tale da non scalfire il complessivo giudizio di attendibilità e credibilità deldichiarante, perché limitata all’indicazione della sua posizione nel momento in cui avevaricevuto la telefonata dalla moglie che lo aveva avvertito della condotta di danneggiamentoposta in essere dal fratello. Mentre nelle sommarie informazioni testimoniali la personaoffesa, infatti, aveva dichiarato di trovarsi presso la locale stazione dei [OSCURATO:PERSONA], ove si eraportata per sporgere denuncia per l’incendio subito durante la notte al fienile della propriaazienda, nel corso dell'esame questa aveva dichiarato di trovarsi, in quel momento,nell'azienda dove teneva il bestiame (v. p. 5 della sentenza di appello).A tale contraddizione, ritenuta non rilevante e, comunque, trascurabile, si è aggiunto ilfatto che non è stata reputata raggiunta la prova di quanto affermato dall’imputato secondo ilquale la persona offesa, nel giorno dei fatti, era infuriata con lui perché sospettato di esserel'autore dell'incendio al fienile, avendo concluso nel senso che si trattava di mera ipotesidifensiva. Per i giudici di secondo grado, poi, la deposizione del figlio della persona offesa avevaconfermato che l'autovettura con alla guida l’imputato aveva accelerato e che la denunciatacontraddizione, rispetto al contenuto del verbale di sommarie informazioni testimoniali (in cuiil giovane aveva assunto che lo zio aveva accelerato per scappare e che, nel farlo, avevainvestito il padre), era da considerarsi sanata attraverso l'esame dibattimentale del teste, afronte di contestazione da parte della [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale dà atto che il dichiaranteaveva precisato le sue dichiarazioni nel dibattimento, specificando che intendeva dire chel’imputato era scappato dopo aver investito il padre e non che aveva investito il padrenell'intento di scappare.Infine, viene ritenuto confermato il narrato della vittima da quello reso dalla moglie. Ènegata rilevanza all’assunta contraddizione tra quanto affermato nelle sommarieinformazioni dalla donna e quanto dichiarato nel corso dell'esame dibattimentale circa lavelocità tenuta dall'automobile, ritenendo che entrambi i racconti, in definitiva, facevanoriferimento ad un’accelerazione intervenuta nel momento in cui l’imputato aveva effettuato lasterzata verso la vittima.La motivazione espone, poi, che la deposizione della persona offesa aveva trovatoconforto nelle affermazioni del Comandante della locale stazione dei [OSCURATO:PERSONA] il quale, puravendo ricevuto nell'immediatezza le dichiarazioni spontanee dell'imputato, il quale gli avevariferito dell’investimento del fratello avvenuto perché questi si era gettato addossoall'automobile, aveva affermato che, invece, era stato accertato che i fatti si erano svoltidiversamente.La Corte di appello ha ritenuto che il narrato dell'imputato abbia confermatol'investimento, ma ha escluso che si sia trattato di una condotta volontaria, in quantodeterminata dall’esigenza di evitare un sasso, scagliato dal nipote all’indirizzo della vettura e,comunque, per evitare l’accerchiamento messo in atto dai suoi parenti, quindi, per sottrarsianche al gesto del fratello di buttarsi sulla vettura, dopo avergli danneggiato la carrozzeriadell'auto con una forcina.I giudici di merito hanno ritenuto misurata la deposizione della persona offesa,reputando, invece, quella dell'imputato, svolta al dibattimento, denotante conflittualità e astionutrito verso i confronti dei suoi familiari.1.3. Osserva il Collegio che è noto il pacifico indirizzo di questa Corte di legittimitàsecondo il quale le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicanoalle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste, dasole, a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica,corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante edell'attendibilità intrinseca del suo racconto.È altrettanto pacifico che, in tal caso, il controllo sull’attendibilità e credibilità del narratodeve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte ledichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214;Sez. 5, n.51604del19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01; Sez. 7, n.12406del19/02/2015,Micciché, Rv. 262948 - 01; Sez. 5, n.1666del08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730 -01; Sez. 2, n.20806del05/05/2011, Tosto, Rv. 250362 - 01), a maggior ragione quando vi siacostituzione di parte civile, pur non configurandosi un vero e proprio obbligo a carico delgiudice di merito il quale rimane libero di valutare se la narrazione della persona offesaabbisogni o meno di elementi di riscontro estrinseci, risultando del tutto ragionevoleescluderne la necessità, in caso di giudizio positivo sulla credibilità del dichiarante esull'attendibilità intrinseca delle sue affermazioni, in assenza di elementi di segno opposto(Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021, dep. 2022, Rv. 282558 – 01).Va, poi, ribadito l’indirizzo interpretativo secondo il quale, ai fini della formazione dellibero convincimento del giudice, sussiste effettivo contrasto tra le versioni resedall'imputato e dalla persona offesa, oggetto di valutazione giudiziale anche in funzione dellaver i f ica de l l 'a t tend ib i l i tà d i quest 'u l t ima, ne l so lo caso in cu i s ia s ta tol'imputato personalmente ad aver fornito, nelle sedi procedimentali o processuali proprie,la contrastante ricostruzione dei fatti, non essendo sufficiente, a tal fine, una meraprospettazione da parte del suo difensore (Sez. 3, n. n. 32034 del 17/06/2025, Rv. 288589 –01).Infine, è condivisibile l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale porsi a bordo di unavettura di grossa cilindrata e partire a forte velocità investendo la persona che si trovi davantial veicolo deve essere considerato elemento sintomatico da volontà omicida, per la qualitàdel mezzo usato, caratterizzato da elevata potenza e notevole peso, per l'alta velocità dellavettura, per la traiettoria dell’auto ove questa punti direttamente contro la persona offesa, perla complessiva condotta di guida esente dal porre in essere, pur avendone la possibilità,alcuna manovra di emergenza per evitare l'impatto (Sez. 1, n. 30466 del 07/07/2011,Rv. 251014 – 01, n motivazione).1.4. Ciò posto, il Collegio rileva come, nel caso al vaglio, sia stato lo stesso giudice disecondo grado, sollecitato con i motivi di gravame ed, evidentemente, in considerazionedell’emerso rapporto conflittuale tra le parti per risalenti attriti familiari - quindi, al di là dallecontingenti occasioni di scontro (per avere l’imputato divelto dei pali di confine tra lerispettive proprietà, come sostiene la parte civile, o per essere stato sospettato l’imputato diessere l’autore di un incendio appiccato all’azienda agricola della vittima, come sostiene ilricorrente) - a indicare elementi ritenuti di congruo riscontro alle affermazioni della partecivile. Tanto, non solo considerando le dichiarazioni dei testi oculari, questi ultimi tuttifamiliari stretti della vittima, ma anche attraverso il richiamo alla deposizione di un testeneutro, peraltro, significativa perché si trattava di colui che, per ragioni istituzionali, nelleimmediatezze aveva raccolto le prime dichiarazioni dell’imputato portatosi, immediatamentedopo gli accadimenti, presso la locale Caserma dei [OSCURATO:PERSONA].Tuttavia, risulta che tutte le dichiarazioni rese, sia dalla parte lesa, sia dai testi ocularidell’accaduto, presentano, secondo la stessa motivazione dei giudici di secondo grado, dellecontraddizioni anche rispetto alle dichiarazioni degli stessi, rilasciate nelle indaginipreliminari, contraddizioni che, pur affrontate una per una, diligentemente nella sentenza diappello, sono state reputate irrilevanti o superate con motivazione che però, in alcuni punti,si manifesta carente rispetto alle deduzioni svolte con l’atto di appello e, comunque,intrinsecamente non immune da illogicità manifesta.Viene, infatti, indicata come irrilevante la circostanza, indicata come non provata, deisospetti, nutriti dalla parte lesa sull’imputato, circa l’ascrivibilità a quest’ultimo dell’incendioavvenuto nell’azienda agricola della vittima, la sera prima degli accadimenti per cui èprocesso. Tanto, pur a fronte delle dichiarazioni, di segno opposto, rese dal figlio dellapersona offesa, nel corso delle indagini preliminari, ove lo stesso dichiarante aveva espressodubbi sul ruolo dello zio nell’incendio al fienile, dubbi reputati dalla Corte territoriale nonestensibili al padre, con ragionamento sintetico, assertivo e, dunque, non esauriente (v. p.Tale irrilevanza, invero, appare giustificata nella sentenza di secondo grado in modomanifestamente illogico, a fronte della versione resa, fin dal primo momento, dall’imputatopersonalmente, secondo il quale il fratello e il suo nucleo familiare sarebbero stati i primi, perla contingente ragione dell’avvenuto incendio presso il fienile, a inveire nei suoi confronti e aporre in essere condotte che lo avrebbero indotto, anche reputandosi in stato di legittimadifesa putativa, alle manovre che, poi, avevano cagionato le lesioni ripotate dalla personaoffesa. Infatti, aveva assunto l’imputato, fin dalle prime dichiarazioni rese alla poliziagiudiziaria, che era stata la vittima a lanciarsi sul parabrezza, che il nipote gli aveva scagliatocontro un sasso e che, per questo, era stato costretto a sterzare per scappare, visto che,peraltro, fratello e cognata avevano usato un arnese per danneggiare l’auto.Inoltre, viene ritenuta ininfluente la contraddizione riscontrata, nel narrato della partelesa, laddove aveva affermato di trovarsi, al momento dell’arrivo del fratello, presso lastazione dei [OSCURATO:PERSONA] per sporgere denuncia per l'incendio subito la notte prima degliaccadimenti, mentre nel corso dell'esame aveva affermato di trovarsi, in quel momento,nell'azienda dove teneva il bestiame. Non viene, invero, spiegata la ragione per la quale, nelsuo complesso, la deposizione resa in epoca prossima agli accadimenti sia stataconsiderata versione meno attendibile e, anzi, superata in alcuni punti, da quella assunta neldibattimento, pur intervenuta quest’ultima a distanza di diversi mesi dai fatti.Così come appare non esauriente la motivazione svolta (v. p. 6-7) relativamente allaconvergenza delle deposizioni rese dai testi oculari quanto alla velocità della vettura, allaposizione della vittima al momento dell’investimento e al punto di impatto. Di non pocomomento, invero, appare la riscontrata contraddizione rispetto a quanto dichiarato nelleindagini dal nipote dell’imputato, anche rispetto alla valutazione di attendibilità della versionedifensiva, nella parte in cui il giovane aveva assunto che lo zio aveva accelerato perscappare e che, nel farlo, aveva investito il padre.Inoltre, emerge l’assoluta carenza di motivazione circa le indicazioni fornite dal teste dipolizia giudiziaria riguardo ai successivi accertamenti svolti e che avrebbero condotto aconclusioni opposte, rispetto al narrato dell’imputato reso subito dopo l’investimento, circa ildipanarsi degli accadimenti.Sul punto, infatti, la sentenza impugnata (v. p. 7) si è limitata ad affermare che il teste,Comandante della stazione dei [OSCURATO:PERSONA] che per primo aveva ricevuto le dichiarazionidell'imputato immediatamente dopo l'investimento del fratello - e a cui era stato riferito cheera stato costui che si era gettato sull'automobile - aveva affermato di aver accertatopraticamente che i fatti erano diversi rispetto a quello che aveva riferito lui. Tanto, senza chela sentenza di appello abbia dato conto dell'esito degli accertamenti svolti, diversi dallesommarie informazioni della persona offesa e dei parenti di questa, nonché dall’acquisizionedel referto medico redatto presso il pronto soccorso ospedaliero ove la parte civile si eraportata nell’immediatezza.Del resto, entrambi i provvedimenti di merito non danno atto di accertamenti tecnicirelativi alla velocità della vettura, se non della consulenza tecnica cinematica di parte, svoltanell’interesse dell’imputato (v. sentenza di primo grado, p. 3 e p. 8 di quella di secondogrado) e dei rilievi svolti sul posto dai [OSCURATO:PERSONA] (v. p. 1 della sentenza di primo grado dovesi dà atto della produzione del verbale di sopralluogo dei [OSCURATO:PERSONA] del 2 agosto 2021), esiticommentati nella sentenza di secondo grado soltanto nel senso di ritenere, sia pure conragionamento ineccepibile, l’assoluta inattendibilità dei risultati della consulenza tecnica diparte. Inoltre, dalle risultanze del referto medico riportate nella sentenza di appello emerge lapresenza di lesioni anche in zone del corpo inferiori alla cintura (bacino e zona femorale).Non vengono, tuttavia, descritte lesioni nella parte bassa degli arti inferiori, onde verificare lalinearità del ragionamento che vuole, a riscontro del narrato della parte lesa, che questa,effettivamente come dichiarato, fosse ferma, in piedi, dinanzi alla vettura al momentodell’impatto (v. p. 4).Certo è che l’investitore, dopo l’impatto, non si era fermato a soccorrere il fratello – ilche è circostanza da riesaminare ai fini della ricostruzione dell’animus necandi – ma èemerso che questi si era, comunque, recato alla locale caserma dei [OSCURATO:PERSONA] ad esporrel’accaduto, immediatamente dopo l’investimento, affermando personalmente, fin dal primomomento, di essere stato costretto alla manovra perché accerchiato dai parenti alcuni deiquali brandivano oggetti contundenti. [OSCURATO:PERSONA] con l’appello, con temi reiterati anche con il ricorso per cassazione, si èadoperata per proporre temi istruttori diretti ad accertare chi fosse stato ad allertare le Forzedell’ordine, ai fini della valutazione della complessiva credibilità della ricostruzionedell’accaduto data dai tre familiari, nonché circa la velocità della vettura al momento in cuiera sopraggiunta sul posto e all’atto della sterzata. Su tale punto (motivi quarto e quinto del ricorso per cassazione), deve rilevarsi che lamotivazione offerta dalla Corte territoriale (v. p. 8 e ss.) appare conforme alla giurisprudenzadi legittimità secondo la quale, nel giudizio di appello, la rinnovazione istruttoria ha carattereeccezionale fondato sulla presunzione che l'indagine sia stata esauriente con le acquisizionidel dibattimento di primo grado, sicché il potere del giudice è subordinato alla rigorosacondizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado didecidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820;Sez. U, 24/01/1996, Panigoni).Del resto, con riferimento alla richiesta di perizia il ricorrente non dimostra, pur a frontedelle riscontrate lacune e manifeste illogicità nell'apparato motivazionale posto a base delladecisione impugnata concernenti punti di decisiva rilevanza, che queste sarebbero statepresumibilmente evitate provvedendosi all’accertamento in appello (Sez. 6, n. 1256 del28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236). In tal senso, deve rilevarsi come il ricorso,non abbia disvelato le ragioni della presunta decisività della perizia non ammessa dalgiudice dell'appello. Tuttavia, va rimesso al giudice del rinvio, all’esito di nuovo esame, disporre, come ènel suo potere ex art. 627 cod. proc. pen., l'assunzione delle prove ritenute indispensabili aifini della decisione, così come previsto dall'art. 603 cod. proc. pen., oltre che rilevanti,secondo quanto statuito dall'art. 627, comma 2, cod. proc. pen.Infine, si riscontra l’assoluta carenza di motivazione circa la dedotta sussistenzadell’eccesso colposo di legittima difesa putativa, tema devoluto con l’atto di gravame, motivodi ricorso per cassazione, comunque, da reputarsi assorbito per il pronunciato annullamentocon rinvio. 2. Si impone, pertanto, un nuovo esame di merito, per colmare i vizi motivazionalisegnalati nel § 1.4. Sono assorbiti i motivi di ricorso terzo, sesto e settimo, con rigetto deimotivi quarto e quinto. Consegue l’annullamento della sentenza impugnata perché, in sede di rinvio, altrasezione della Corte di appello competente svolga nuovo esame, nei limiti indicati inmotivazione, al § 1.4, libera nell’esito. Le richieste della parte civile svolte in sede diconclusioni saranno oggetto di esame al definitivo. Si impone l’oscuramento dei dati sensibili trattandosi di tentato omicidio con lesionipersonali contestato come commesso, peraltro, ai danni di un familiare. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte diappello di Roma.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.