Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38313/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e la sentenza impugi iata.

1. Rilevato che l'unico motivo dedotto è estraneo all'oggetto sella ognizione devoluta alla Corte di appello, quale giudice del rinvio disposto d Ila suntenza di annullamento parziale emessa dalla sezione quinta di questa Corte di egittimità in data 11 settembre 2020, ed è comunque, manifestamente infondato.

La Corte territoriale non si è occupata del tema della prescrizbne cei reati in applicazione del consolidato principio giurisprudenziale in fo -za lel quale l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell'accertamento d e I reato e della responsabilità dell'imputato, sicché la formazione del giudic ito pi ogressivo impedisce in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sen . enza di annullamento parziale (Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Serafino, Rv. 265792 - 01; Sez.

U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà.

Rv. 207640 - 01).

D'altra parte,tannullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassiizione per motivi che non riguardano l'affermazione di responsabilità dell'imputatoilletermina il passaggio in giudicato della sentenza sul punto e conseguentemente comporta che nel successivo giudizio di rinvio non decorrono ulteriormente i ermini di prescrizione (Sez. 5 , n. 51098 del 19/09/2019, M., Rv. 278050 - 01)

2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità d l ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese pro( essuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione d lla causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favDre d lla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagam mto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della CE ssa delle ammende.

Così deciso, in Roma 26 settemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e la sentenza impugi iata. 1. Rilevato che l'unico motivo dedotto è estraneo all'oggetto sella ognizione devoluta alla Corte di appello, quale giudice del rinvio disposto d Ila suntenza di annullamento parziale emessa dalla sezione quinta di questa Corte di egittimità in data 11 settembre 2020, ed è comunque, manifestamente infondato. La Corte territoriale non si è occupata del tema della prescrizbne cei reati in applicazione del consolidato principio giurisprudenziale in fo -za lel quale l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell'accertamento d e I reato e della responsabilità dell'imputato, sicché la formazione del giudic ito pi ogressivo impedisce in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sen . enza di annullamento parziale (Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Serafino, Rv. 265792 - 01; Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà. Rv. 207640 - 01). D'altra parte,tannullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassiizione per motivi che non riguardano l'affermazione di responsabilità dell'imputatoilletermina il passaggio in giudicato della sentenza sul punto e conseguentemente comporta che nel successivo giudizio di rinvio non decorrono ulteriormente i ermini di prescrizione (Sez. 5 , n. 51098 del 19/09/2019, M., Rv. 278050 - 01) 2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità d l ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese pro( essuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione d lla causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favDre d lla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagam mto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della CE ssa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 settemb
Sentenza Cassazione n. 38313/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris