CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 07601/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] GIOSAFATrE GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' per tutti i ricorsi. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] il quale si riporta ai motivi di ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede raccoglimento del ricorso E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] FILIPPO anche per l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per imp [OSCURATO:PERSONA] il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza di primo grado, emessa in sede di rito abbreviato, ha rideterminato la pena nei confronti di alcuni imputati e, per il resto, ha confermato le condanne irrogate dal primo giudice in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90 meglio descritti in rubrica. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati di seguito indicati, a mezzo dei rispettivi difensori. 3. [OSCURATO:PERSONA] lamenta quanto segue. I) Violazione di legge, per insussistenza dell'elemento soggettivo e mancata consapevolezza delle finalità illecite dell'operazione in capo al ricorrente, stante la mancanza di un contributo significativo inquadrabile nell'alveo del concorso di persone nel reato, non avendo la Corte di merito considerato l'ipotesi di connivenza non punibile. [OSCURATO:PERSONA] si è limitato ad accompagnare il [OSCURATO:PERSONA] a Cosenza ove è avvenuto l'acquisto di droga ma la sua presenza non poteva ritenersi indispensabile alla conclusione dell'affare illecito. II) Vizio di motivazione, per erronea esclusione del reato di favoreggiamento personale ex art. 378 cod. pen., trattandosi di condotta mediante la quale l'imputato ha agito nell'esclusivo interesse dell'autore del reato principale. III) Violazione di legge, per non avere ritenuto applicabile la circostanza del contributo concorsuale di minima importanza ex art. 114 cod. pen., tenuto conto dell'apporto dato dal [OSCURATO:PERSONA] nel reato, idoneo solo a conferire maggiore sicurezza al concorrente [OSCURATO:PERSONA], ma per il resto trascurabile e marginale. 4. [OSCURATO:PERSONA] lamenta quanto segue. I) Vizio di motivazione, laddove con motivazione illogica e contraddittoria si identifica l'imputato quale utilizzatore dell'utenza n. 3809042419 e conducente della [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA]. Si deduce l'erronea identificazione del ricorrente e l'illogicità dell'affermazione secondo cui, diversamente, si dovrebbe "ipotizzare che l'individuo in questione, riconosciuto dagli agenti come Io stesso nelle due occasioni, disponesse di due autovetture dello stesso tipo, dello stesso colore e contatti quasi identiche". Si ritiene anche illogica l'assegnazione dell'utenza telefonica sopra indicata al ricorrente, in base alla relazione intercorrente tra il messaggio "vieni da Biagio" e la presenza dello [OSCURATO:PERSONA] presso l'azienda agricola di [OSCURATO:PERSONA]. II) Omessa valutazione della copiosa documentazione prodotta dalla difesa a supporto della non identificabilità del ricorrente nel soggetto osservato durante le indagini. III) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla omessa risposta rispetto alla doglianza difensiva circa la insussistenza, nelle conversazioni intercettate, dei caratteri di chiarezza e decifrabilità dei significati, di modo che la ricostruzione del significato delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo della conversazione. La motivazione sul punto non è puntuale ma solo apparente, concludendo per il coinvolgimento del ricorrente nell'affare illecito in assenza di conversazioni con il quale costui manifesti un personale interessamento alla vicenda (v. pag. 46). È erronea l'esegesi della captazione in cui lo [OSCURATO:PERSONA] chiede all'[OSCURATO:PERSONA] "che fine hai fatto?" (v. pag. 50), interpretata dalla Corte come richiesta di informazioni sull'esito dell'affare e non piuttosto, alla luce del peculiare stato di salute dell'[OSCURATO:PERSONA], come espressione di un interessamento del ricorrente sullo stato di salute dell'[OSCURATO:PERSONA]. Del tutto congetturale l'esegesi del dato intercettativo "Ma vai per favore a trovare rocc. E digli di non chiamarmi" (v. pag. 49), stante la mancanza di un dato positivo che ponga in relazione [OSCURATO:PERSONA] con la vicenda in esame. Non risulta che lo [OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato all'attività dell'[OSCURATO:PERSONA] e quest'ultimo di ciò era consapevole; quindi, la raccomandazione di prudenza intercettata ("Ma il dottore viene dietro di te") non può riferirsi all'affare tra i cosentini ed i catanesi. IV) Vizio di motivazione, per erronea configurazione del delitto associativo ex art. 74 d.P.R. 309/90, stante la mancata identificazione di una struttura organizzativa stabile, idonea a realizzare un programma criminoso. V) Vizio di motivazione, per erronea identificazione dello [OSCURATO:PERSONA] quale partecipe dell'associazione, nonostante le interazioni del medesimo con l'[OSCURATO:PERSONA] siano state registrate in un brevissimo lasso di tempo e nonostante al ricorrente non sia mai stato sequestrato stupefacente o materiale da taglio. Il dato intercettativo non consente di apprezzare la logicità della valutazione della Corte territoriale, nella parte in cui trae da esso indici sintomatici di appartenenza dello [OSCURATO:PERSONA] alla ipotizzata associazione. VI) Vizio di motivazione, in relazione al diniego delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. sulla base di un precedente giudiziario non ancora definitivo. 5. [OSCURATO:PERSONA] lamenta quanto segue. I) Violazione di legge in relazione al capo 4) dell'imputazione, non avendo la Corte di merito correttamente applicato la regola di giudizio dell'oltre ogni 4 e ragionevole dubbio, travisando il contenuto della messaggistica captata per affermare il coinvolgimento del ricorrente nel reato in disamina. Dalle intercettazioni emerge solo che il coimputato [OSCURATO:PERSONA], preoccupato del mancato arrivo in Sicilia del camion carico di droga, inizia a compulsare l'[OSCURATO:PERSONA] affinché questi si sincerasse che il mezzo non fosse rimasto coinvolto in alcun incidente stradale (pag. 73). Quindi l'interessamento ai fatti che hanno determinato il sequestro dello stupefacente è postumo allo stesso, mentre il ricorrente è _estraneo alla trattativa di acquisto della droga. II) Violazione di legge in relazione all'art. 74 d.P.R. 309/90, con riferimento al ritenuto coinvolgimento dell'[OSCURATO:PERSONA], con il ruolo di partecipe, nel contesto criminoso associativo di cui al capo 1) della rubrica, ancorato dai giudicanti al suo asserito coinvolgimento nei c.d. reati-scopo di cui ai capi 3) e 4) di imputazione. In realtà, il periodo investigato si estendeva ad un lasso temporale di circa 20 giorni, dal 20 gennaio al 9 febbraio 2015; successivamente non si registrava alcun contatto tra i coimputati del delitto associativo; il ristretto contesto temporale e la mancanza di prova di un accordo criminoso, quindi, depone per condotte qualificabili come concorso nel reato ex art. 110 cod. pen. e non per la sussistenza di un'associazione dedita al narcotraffico. La sentenza impugnata non dà conto della c.d. affectio societatis fra i sodali, ammettendo come nel caso di specie manchi la prova di un accordo criminoso formalizzato, traendolo tuttavia per facta concludentia da una serie di elementi di prova in realtà inconsistenti. Nella specie manca la prova di un duraturo programma criminale posto alla base di un accordo fra gli associati, né risulta delineato il ruolo specifico del ricorrente il cui assolvimento è funzionale alla realizzazione degli scopi criminosi della consorteria. III) Vizio di motivazione, in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., basato su generiche considerazioni non calibrate sulle singole posizioni e senza tenere conto della confessione del ricorrente in ordine al capo 3). 6. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato, tramite i suoi difensori, due distinti ricorsi. 6.1. Il ricorso redatto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] lamenta quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 74 d.P.R. 309/90, in relazione alla ritenuta qualifica di partecipe pur a fronte della partecipazione del ricorrente ad un singolo reato-fine. Si deduce che la motivazione omette di argomentare sulla sussistenza dell'accordo intercorso tra i sodali per la pianificazione del programma criminoso, desunto solo a seguito della commissione dei delitti di cui ai capi 3) e 4), nonché in ordine alla sussistenza di un vincolo associativo tendenzialmente stabile, 5 e trattandosi di fatti avvenuti nell'arco di una settimana. Il contributo del Cimato si limita ad un singolo episodio e lo stesso neanche è dotato di scheda telefonica coperta, essendo estraneo all'organizzazione. II) Violazione di legge, laddove la Corte territoriale conferma la sussistenza di un apparato probatorio idoneo a supportare la pronuncia di colpevolezza con riferimento al reato di cui al capo 4) dell'incolpazione. Le comunicazioni telefoniche con [OSCURATO:PERSONA] e gli spostamenti da e per Cosenza non appaiono determinanti in tal senso. 6.2. Il ricorso redatto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] lamenta quanto segue. I) Violazione di legge in relazione al capo 4) dell'imputazione, non avendo la Corte di merito correttamente applicato la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, travisando il contenuto della messaggistica captata per affermare il coinvolgimento del ricorrente nel reato in disamina. Dalle intercettazioni emerge solo che il coimputato [OSCURATO:PERSONA], preoccupato del mancato arrivo in Sicilia del camion carico di droga, inizia a compulsare il ricorrente e l'[OSCURATO:PERSONA] affinché questi si sincerassero che il mezzo non fosse rimasto coinvolto in alcun incidente stradale (pag. 73). Quindi l'interessamento ai fatti che hanno determinato il sequestro dello stupefacente è postumo allo stesso, mentre il ricorrente è estraneo alla trattativa per l'acquisto della droga. II) Violazione di legge in relazione all'art. 74 d.P.R. 309/90, con riferimento al ritenuto coinvolgimento del Cimato, con il ruolo di partecipe, nel contesto criminoso associativo di cui al capo 1) della rubrica, ancorato dai giudicanti al suo asserito coinvolgimento nel reati-scopo di cui al capo 4) di imputazione. In realtà, il periodo investigato si estendeva ad un lasso temporale di circa 20 giorni, dal 20 gennaio al 9 febbraio 2015; successivamente non si registrava alcun contatto tra i coimputati del delitto associativo; il ristretto contesto temporale e la mancanza di prova di un accordo criminoso, quindi, depone per condotte qualificabili come concorso nel reato ex art. 110 cod. pen. e non per la sussistenza di un'associazione dedita al narcotraffico. La sentenza impugnata non dà conto della c.d. affectio societatis fra i sodali, ammettendo come nel caso di specie manchi la prova di un accordo criminoso formalizzato, traendolo tuttavia per facta concludentía da una serie di elementi di prova in realtà inconsistenti. Nella specie manca la prova di un duraturo programma criminale posto alla base di un accordo fra gli associati, né risulta delineato il ruolo specifico del ricorrente il cui assolvimento è funzionale alla realizzazione degli scopi criminosi della consorteria. III) Vizio di motivazione, in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., basato su generiche considerazioni non calibrate sulle singole posizioni ed in particolare sulla persona del Cimato. 7. [OSCURATO:PERSONA] lamenta quanto segue. I) Violazione di legge con riferimento all'art. 74 d.P.R. 309/90, non essendovi motivazione in ordine all'esistenza dell'associazione prima del [OSCURATO:DATA_NASCITA], data di commissione del primo reato-scopo. Difetta la descrizione di un minimo di organizzazione idonea alla realizzazione del programma criminoso. La sentenza non risolve il problema principale afferente all'esistenza di vincoli associativi anziché di accordi integranti una mera cooperazione finalizzata alla commissione di una pluralità di reati nel contesto di un disegno criminoso unitario. La sentenza non analizza la brevità del tempo delle condotte illecite e non si confronta nemmeno sulla mancanza di una struttura gerarchica. Sulla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'associazione la sentenza impugnata non ha offerto alcuna motivazione, limitandosi a riportare le intercettazioni audio e messaggistiche ma senza descrizione della comunanza di interessi fra i sodali, apparendo evidente che il [OSCURATO:PERSONA] si identifica in un semplice acquirente che paga la mediazione a [OSCURATO:PERSONA] e paga per la fornitura di droga. II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti ex art. 62-bis c.p., non avendo la Corte considerato il corretto comportamento processuale del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha ammesso sin da subito le sue responsabilità in ordine ai fatti di cui ai capi 3) e 4). III) Mancanza di motivazione in relazione al disposto aumento per la continuazione ex art. 81 cod. pen., pari ad anni uno e mesi due di reclusione per il reato di cui al capo 4). 8. [OSCURATO:PERSONA] lamenta quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del sodalizio, tenuto conto della (limitata) durata dell'associazione e della mancata sussistenza del vincolo associativo. La prova della sua operatività risulta incentrata solo nel susseguirsi di reati in un arco di tempo molto limitato. Nessuna emergenza processuale comprova che il sistema utilizzato fosse stabile e continuativo, non registrandosi ulteriori approcci a detto sistema né prima né dopo la commissione dei reati di cui ai capi 3) e 4). Non è stata delineata una precisa struttura funzionale che rendesse visibile l'elemento oggettivo del delitto associativo, mancando anche una struttura gerarchica, nonché una sede e cassa comuni. La partecipazione del ricorrente all'ipotizzato sodalizio si fonda su un ragionamento apodittico e assertivo, che non tiene conto di elementi di incertezza costituiti dai contatti avuti dall'[OSCURATO:PERSONA] con altro soggetto di nome Rocco, vale a dire [OSCURATO:PERSONA], recatosi a Catania su direttiva dell'[OSCURATO:PERSONA] per un non meglio precisato affare che registrava anche il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza, inoltre, quanto all'episodio sub 4), ha solo assertivamente identificato Cimato quale oggetto dei due sms inviati dal Pesce all'[OSCURATO:PERSONA], illogicamente affermando l'interessamento del ricorrente nell'operazione illecita in questione. L'estraneità del Pesce al reato di cui al capo 4) si riverbera anche sulla sua ipotizzata partecipazione al delitto associativo, non spiegando la sentenza quale condotta significativa sia stata tenuta dal Pesce in ambito associativo. II) Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio e di diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., non essendo stato offerto alcun argomento al ritenuto ruolo di rilievo del Pesce nell'ambito della criminalità organizzata e non avendo considerato la giovane età e incensuratezza del prevenuto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Si deve preliminarmente dare atto dell'ordinanza con cui il Collegio ha provveduto in ordine alla richiesta scritta avanzata in data 11.11.2022 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore fiduciario del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], di rimettere gli atti al Giudice di merito per la notifica della sentenza impugnata, sul presupposto di non averla ritualmente ricevuta e di non aver potuto, per tale ragione, presentare il ricorso per cassazione; nonché in ordine all'eccezione di omesso avviso all'avv. [OSCURATO:PERSONA] della data dell'odierna udienza, formulata oralmente in udienza dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi codifensore dello [OSCURATO:PERSONA]. La Corte ha respinto entrambe le istanze, dando lettura in udienza del provvedimento di seguito riportato: «Premesso che, non risultando allegati all'istanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] gli atti dai quali risulti la composizione del collegio difensivo nel tempo successivo alla celebrazione del giudizio di appello, che risulta interamente celebrato avendo lo [OSCURATO:PERSONA] quali difensori l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in data odierna è stata acquisita dalla Cancelleria la dichiarazione fatta il 20.1.2020 dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., con la quale egli ha revocato la nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e nominato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] lana, in aggiunta all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - Osserva - L'istanza di rimessione degli atti alla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] per la notifica della sentenza non può essere accolta; non sussistono gli estremi per una restituzione in termini, sia per l'irritualità dell'istanza, sia perché l'istituto presuppone la incolpevole decadenza dal termine, che nel caso di specie non ricorre perché - ove fondata la prospettazione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - egli sarebbe a tutt'oggi nel termine per la presentazione del ricorso per cassazione;l'eccezione presentata dal codifensore avv. lana non è fondata; invero, se l'avviso per l'odierna udienza era dovuto anche all'avv. [OSCURATO:PERSONA], è pur vero che risulta certo che egli abbia avuto conoscenza dell'udienza, come risulta quanto meno dal tenore letterale della sua istanza scritta. Sicché la questione si risolve nel mancato rispetto del termine previsto dall'art. 610 cod. proc. pen., la cui inosservanza può dar luogo a nullità relativa solo quando abbia prodotto un'effettiva violazione dei diritti di difesa, violazione che non è stata nemmeno prospettata, tanto che l'unico vulnus rappresentato dal difensore attiene all'esercizio del diritto di impugnazione - P.Q.M. - Rigetta le istanze e dispone procedersi oltre». 2. Passando ad esaminare i ricorsi proposti, esigenze di economia di trattazione impongono di affrontare subito, e congiuntamente, le comuni censure sollevate dalle difese degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine al ravvisato delitto associativo contestato al capo 1) di rubrica, con particolare riferimento ai denunciati vizi motivazionali della sentenza impugnata in relazione alla ritenuta sussistenza, nella vicenda che occupa, dei presupposti oggettivi e soggettivi del sodalizio criminoso stabilmente dedito al narcotraffico ex art. 74 d.P.R. 309/90. 2.1. Si tratta di censure fondate, dovendosi convenire con i ricorrenti che il percorso argomentativo della sentenza impugnata sconta notevoli carenze e illogicità nella descrizione del ritenuto fenomeno associativo, sia sotto il profilo dell'esistenza di una stabile organizzazione, sia sotto quello della configurabilità di un effettivo e duraturo vincolo associativo piuttosto che di accordi fra più persone integranti una cooperazione finalizzata alla commissione di specifici reati nel contesto di un disegno criminoso unitario. 2.2. Sotto questo profilo, la motivazione della sentenza impugnata non dà conto di elementi specifici e concreti attestanti l'esistenza di un vincolo associativo perdurante, di una struttura organizzativa e di un programma criminoso indeterminato, accontentandosi di delineare tali elementi dalla riscontrata commissione di due soli episodi criminosi (capi 3 e 4), commessi a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro (3 e 8 febbraio 2015), senza adeguatamente valutare il dato costituito dalla mancanza di ulteriori condotte riconducibili allo stesso sistema, né prima né dopo la commissione dei supposti reati-fine di cui ai capi 3) e 4). È infatti pacifico che l'imputazione di cui al capo 2), riguardante una cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana contestata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], commessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA], oltre un anno dopo i fatti valorizzati a fini associativi, non sia in alcun modo ricollegabile ai precedenti episodi criminosi, ma costituisca un episodio del tutto autonomo e svincolato dalle due compravendite di droga del 2015, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. Del resto, dalla stessa sentenza impugnata si evince che il periodo oggetto di indagini, valorizzato a fini associativi, ha interessato un breve lasso temporale di circa venti giorni, dal 20 gennaio al 9 febbraio 2015, non registrandosi successivamente alcun contatto tra i coimputati della presunta consorteria criminale. 2.3. I giudici di merito non hanno dato compiutamente conto della c.d. affectio societatis fra i sodali, limitandosi a desumerla per facta concludentia da una serie di elementi di prova che sono stati illogicamente interpretati in chiave univocamente associativa, senza analizzare esaurientemente il problema della possibile interpretazione degli stessi in un'ottica di concorso di persone nel reato ex art. 110 cod. pen., e quindi di condotte commesse, per numero e vicinanza temporale, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ex art. 81, comma 2, cod. pen. 2.4. In tale prospettiva, la decisione non pare in linea con il condivisibile orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'elemento differenziale tra l'ipotesi associativa ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e quella del concorso ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 del citato d.P.R. risiede principalmente nell'elemento organizzativo, in quanto la condotta punibile a titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può ridursi ad un semplice accordo delle volontà, ma deve consistere in un "quid pluris", che si sostanzia nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (cfr. Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Rv. 270396 - 01). In proposito, è stato sottolineato che la struttura organizzativa si sostanzia nella predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione di delitti e in un contributo effettivo da parte dei singoli per il raggiungimento dello scopo illecito: la costituzione dell'associazione non coincide con l'accordo dei compartecipi, ma con quello della nascita di un'organizzazione permanente, frutto del concerto di intenti e di azione tra gli associati. Solo nel momento in cui diviene operativa e permanente la struttura organizzativa si realizza la situazione antigiuridica che caratterizza il reato associativo, in quanto è proprio il dato organizzativo che rappresenta una minaccia grave per l'ordinamento, tanto da giustificare le singole incriminazioni con sanzioni penali più incisive. È proprio il particolare allarme sociale derivante dalla struttura organizzativa che giustifica la previsione di un'autonoma figura di reato contrassegnata, sul piano delle finalità repressive perseguite dall'ordinamento, dal pericolo per l'ordine pubblico per il cui concretizzarsi la legge non richiede, a differenza di quanto accade per l'accordo, che i delitti per la commissione dei quali la societas sceleris è stata costituita vengano effettivamente realizzati. La possibilità che l'associazione di cui all'art. 74 cit. possa avere anche un carattere "rudimentale", trattandosi di forme di sodalizi in cui spesso l'elemento organizzativo di maggiore significato è rappresentato dalle risorse umane, cioè dalla rete dei piccoli spacciatori, anziché dalle dotazioni materiali, non può portare a sminuire l'importanza del momento organizzativo, che deve pur sempre qualificare questo tipo di associazione. È cioè necessario individuare il requisito della stabilità, da intendere come abituale e consolidata predisposizione di un insieme di persone e di mezzi per la realizzazione di uno specifico programma criminoso, nell'ambito di una struttura organizzativa che, per quanto snella, preveda quantomeno una ripartizione di ruoli tra gli associati. In definitiva, l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuata non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti, e nella permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti, che devono assicurare la propria disponibilità duratura ed indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso del sodalizio, ma anche nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta dello stesso programma criminoso. 2.5. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata trascura la ricerca degli elementi caratterizzanti la struttura organizzativa e stabile del reato associativo di cui all'art. 74 cit., limitandosi ad evidenziare l'utilizzo da parte dei prevenuti di strumenti, mezzi e modalità normalmente ricorrenti anche nella commissione di singoli episodi criminosi di compravendita di sostanze stupefacenti, in ipotesi riconducibili anche alla fattispecie di concorso di persone nel reato continuato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/1990. In particolare, la sentenza valorizza, sotto il profilo organizzativo, i seguenti elementi: le plurime utenze "coperte", fittiziamente intestate a stranieri, per le comunicazioni riservate durante le trattative o propedeutiche alla fase di conclusione degli affari illeciti; la disponibilità di propri veicoli e mezzi pesanti (il c.d. "elefante"), per gli spostamenti ed il trasporto dello stupefacente; il possibile ricorso al noleggio di autovetture mediante le quali operare i trasferimenti necessari alle varie fasi delle operazioni di acquisizione dello stupefacente; la disponibilità di considerevoli somme di denaro, desunta dal tenore delle intercettazioni e dal sequestro di oltre 80.000 euro operato in occasione del rinvenimento dei 67 chilogrammi di marijuana di cui al capo 4). Tutti elementi che possono essere rinvenuti in qualsiasi operazione illecita riguardante la fornitura di rilevanti partite di droga, con la conseguenza che gli stessi non possono assumere valore decisivo al fine di affermare che le due operazioni illecite in questione - consumatesi nel giro di meno di una settimana e poi non più ripetute - siano inequivocabili manifestazioni di un contesto associativo strutturato, stabile e duraturo, finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti. 2.6. In tal senso, le censure prospettate dai ricorrenti colgono nel segno, là dove rilevano che la limitatissima durata del periodo di operatività del presunto gruppo criminale non è stata concretamente presa in considerazione dalla sentenza impugnata, che si è limitata a citare il principio per cui, in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Rv. 278440 — 02). Tale principio, a ben vedere, non significa che la brevità del periodo di osservazione non abbia alcuna rilevanza nella valutazione in ordine alla sussistenza o meno del gruppo organizzato dedito al narcotraffico, ma va correttamente inteso nel senso che, nonostante la limitata estensione temporale delle condotte criminose accertate, sia possibile desumere dagli indizi concretamente acquisiti elementi di conferma delle origini risalenti dello schema operativo proprio del gruppo organizzato, in maniera tale da potersene affermare la tendenziale stabilità per gli scopi illeciti perseguiti. Nulla di tutto questo è stato fatto dalla Corte territoriale, la quale - al di là della descrizione delle due operazioni illecite consumatesi nel giro di cinque giorni, riscontrate dalle intercettazioni e dalla attività di osservazione e sequestro della polizia giudiziaria - ha omesso di indicare significativi elementi a supporto della esistenza di una pregressa struttura associativa, stabile e organizzata, dedita al traffico di stupefacenti, al di là di quanto processualmente emerso in relazione alla commissione dei singoli reati-scopo. 2.7. In tal senso, appurato che i reati di cui ai capi 3) e 4) di rubrica hanno visto la partecipazione di vari soggetti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] - con particolare riferimento, per quanto qui interessa, al Francavilla (venditore dello stupefacente, residente a Cosenza), al [OSCURATO:PERSONA] (acquirente dello stupefacente, residente a Catania, supportato da un finanziatore non meglio identificato) e all'[OSCURATO:PERSONA] (mediatore fra le parti, residente a [OSCURATO:PERSONA], il quale nell'attività di mediazione si è anche avvalso dell'aiuto dello [OSCURATO:PERSONA], per il capo 3, e del Cimato, per il capo 4) - la Corte reggina ne ha desunto, in maniera pressoché apodittica, l'esistenza di una associazione composta da tre sottogruppi operanti a Cosenza, [OSCURATO:PERSONA] e Catania, senza specificare da quali elementi abbia tratto un simile schema operativo del sodalizio, al di là della diversa residenza degli imputati e del tenore delle conversazioni intercettate, dal cui contenuto non è stato riscontrato alcunché di specifico a livello di struttura organizzativa dell'associazione, oltre ai normali contatti e alle trattative finalizzate alla definizione del prezzo e alle modalità di acquisto e trasporto della droga nelle singole operazioni illecite di cui ai ripetuti capi 3) e 4). 2.8. Le segnalate carenze motivazionali riguardo alla sussistenza di una (sia pure rudimentale) struttura organizzativa stabile, indicativa dell'esistenza del sodalizio criminoso, non possono certo essere superate dai (pochi) messaggi intercettati, segnalati in motivazione, dai quali la Corte territoriale ha illogicamente tratto conferma ,della tendenziale stabilità e indeterminatezza del programma criminoso dei presunti sodali. Il riferimento è a tre messaggi intercorsi fra l'[OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle due compravendite di droga del febbraio 2015. Il primo, captato alle ore 20:56 del 2 febbraio 2015, nel corso delle trattative finalizzate alla conclusione dell'affare illecito di cui al capo 3), in cui l'[OSCURATO:PERSONA] scrive al [OSCURATO:PERSONA] che, "per ora, ne avrebbero preso (di droga) 138, ma che, in un secondo momento, avrebbero preso ben 1500". Il secondo, captato il 4 febbraio 2015 (in sentenza è indicato il mese di "novembre", ma si tratta di un evidente refuso), il giorno dopo la conclusione del primo affare di cui al capo 3), in cui l'[OSCURATO:PERSONA] scrive al [OSCURATO:PERSONA] che, dopo una settimana, "sarebbero stati loro a dare qualcosa all'uomo di Cosenza"; frase interpretata dalla Corte territoriale nel senso che il rapporto di vendita era reciproco e che, se fino a quel momento il gruppo di Cosenza aveva avuto il ruolo del venditore, ben presto si sarebbe calato in quello dell'acquirente. Tuttavia, è pacifico che nella specie ciò non sia mai avvenuto, e la sentenza non si fa carico di valutare la portata di tale indiscusso aspetto fattuale, indipendentemente dal contenuto del messaggio in questione. Il terzo, captato il 9 febbraio 2015, all'indomani del sequestro dello stupefacente oggetto dell'imputazione di cui al capo 4), in cui, dopo aver saputo dell'intervento delle Forze dell'Ordine che avevano sequestrato lo stupefacente e arrestato l'autista del camion, in un lungo sms inviato al [OSCURATO:PERSONA], l'[OSCURATO:PERSONA], con il solito linguaggio criptico, fa riferimento al rinvenimento dei soldi da parte della polizia, asserendo che, a causa del ritrovamento della sostanza stupefacente e della scarsa prudenza tenuta, erano stati trovati e sequestrati anche i soldi; quindi, per nulla intimorito dalla situazione, invita il suo interlocutore ad andarlo 1_3 a a trovare al più presto, aggiungendo la frase "adesso dobbiamo lavorare di più alla faccia di chi ci vuole male", interpretata dai giudici di merito quale sprone a proseguire nell'attività criminosa. È indubbio che i messaggi citati possano essere interpretati quali estemporanee manifestazioni di volontà da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] di programmare, insieme al [OSCURATO:PERSONA], futuri progetti criminosi, ma, al di là di una dichiarazione di intenti che, per quanto accertato in sentenza, non è andata oltre la commissione dei delitti di cui ai capi 3) e 4), preme in questa sede osservare che gli stessi messaggi, di per sé, nulla aggiungono rispetto alla questione centrale che qui interessa, attinente alla logicità e completezza motivazionale della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza, nella vicenda in esame, di un'associazione delittuosa operante ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 309/90. In altri termini, i propositi manifestati dall'[OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] nel corso dei contatti intercorsi fra i due per i singoli acquisti di droga non appaiono dirimenti ai fini della individuazione di una (pregressa e) stabile organizzazione dedita al narcotraffico, trattandosi di semplici messaggi intercorsi fra mediatore e acquirente in occasione dei singoli affari illeciti, privi di significatività e concretezza in senso associativo, oltre che pienamente compatibili anche con un programma criminoso non indeterminato e permanente, ma finalizzato alla commissione di un certo numero di affari illeciti, ai sensi dell'art. 81 cod. pen. 2.9. Vi sono altri aspetti della vicenda in esame, in apparente contrasto con l'ipotesi della configurabilità di un vincolo associativo fra i ricorrenti, che non sono stati adeguatamente analizzati dai giudici di merito nella prospettiva indicata. Il riferimento è alla vicenda che vede il Cimato offerto dall'[OSCURATO:PERSONA] "in garanzia" (di fatto, come un ostaggio) ai cosentini (rappresentati dal Francavilla), in attesa dell'arrivo degli acquirenti catanesi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) per la buona riuscita dell'operazione illecita di cui al capo 4). La sentenza impugnata non si chiede se ciò sia, ed entro quali limiti, compatibile con l'affectio societatis ed il relativo vincolo associativo che dovrebbe informare i rapporti fra gli associati, ben potendo, per contro, quella situazione rivelare uno schema per certi versi più consono ad un rapporto intercorrente fra parti contrapposte, in antitesi con la dimensione comune e collettiva dell'attività illecita che caratterizza l'associazione di cui all'art. 74 cit. Non va dimenticato, infatti, che per la configurabilità di una associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, occorre quantomeno che tra i sodali sussista un comune e durevole interesse ad immettere nel mercato sostanza stupefacente, nella consapevolezza della dimensione collettiva dell'attività e dell'esistenza di una sia pur minima organizzazione comune (cfr. Sez. 6, n. 2394 del 12/10/2021 - dep. 2022, Rv. 282677 - 01). La sentenza impugnata, inoltre, al di là dei messaggi indicati nel precedente paragrafo, non sembra considerare adeguatamente il dato indiscutibile per cui la vicenda in disamina è caratterizzata dalla commissione di due sole forniture di stupefacenti, verificatesi nello spazio di pochi giorni e poi definitivamente interrotte. Nella sostanza, alla fornitura di droga compiuta in data 8 febbraio 2015, non fanno più seguito altri contatti né approcci finalizzati alla prosecuzione dell'attività illecita da parte dei vari protagonisti della vicenda, per cui nella specie neanche si intravedono gli estremi di un rapporto di stabile fornitura di droga nel tempo. Un altro aspetto è costituito dalla riscontrata attività di mediazione intrapresa dal gruppo di [OSCURATO:PERSONA] (in primis l'[OSCURATO:PERSONA]) nei confronti dei catanesi ([OSCURATO:PERSONA]) nei due acquisti ravvicinati di droga da soggetti di Cosenza: triangolazione rispetto alla quale i giudici di merito non approfondiscono, anche alla luce della successiva e repentina interruzione dei rapporti, se tale schema di attività possa essere configurato non come espressione di un vincolo associativo permanente, bensì come momentanea collaborazione fra parti non vincolate fra loro, ciascuna interessata alla realizzazione di singoli e specifici affari illeciti. 2.10. In conclusione, i segnalati vizi motivazionali da cui è affetta la sentenza impugnata, quanto alla ravvisata configurabilità di una stabile associazione fra i ricorrenti finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, ne impone l'annullamento in parte qua, come indicato in dispositivo. 3. L'accoglimento dei motivi di doglianza riguardanti l'associazione di cui al capo 1) di rubrica comporta l'assorbimento dei restanti motivi prospettati dai ricorrenti in relazione alla partecipazione di ciascuno al sodalizio criminoso in questione ed in punto di trattamento sanzionatorio. 4. Per il resto, e con riferimento agli altri reati oggetto di contestazione, occorre dare subito atto del fatto che molte delle censure proposte sono rivolte a denunciare la supposta ambiguità di significato delle conversazioni intercettate, nel senso che il senso attribuito alle stesse dai giudici di merito viene contestato non già sulla base di dati oggettivi che lo smentiscano, ma esclusivamente su basi interpretative, costituite nell'essenziale dalla proposizione di possibili significati alternativi. Si tratta, all'evidenza, di censure non proponibili in questa sede: è pacifico che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). Anche laddove le doglianze attengono più specificamente a una supposta assenza di risposta, da parte della Corte di merito, alle censure formulate in appello, nondimeno i temi probatori proposti con queste ultime risultano adeguatamente esplorati e illustrati sia dalla sentenza di primo grado, sia da quella impugnata, specie considerando che le due pronunzie, corrispondenti alla nozione ed aventi i requisiti della c.d. "doppia conforme", devono essere lette ed esaminate come un unicum motivazionale. Infatti, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). 5. Alla luce di tali premesse, vanno esaminati i restanti motivi dei ricorsi di seguito indicati. 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (unico ricorrente al quale non è stata contestata la partecipazione all'associazione di cui al capo 1). 6.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge per insussistenza dell'elemento soggettivo e mancata consapevolezza in capo al ricorrente delle finalità illecite dell'operazione criminosa di cui al capo 4), stante la mancanza di un contributo significativo inquadrabile nell'alveo del concorso di persone nel reato, non avendo la Corte di merito considerato l'ipotesi di connivenza non punibile. 6.1.1. Il motivo è privo di pregio, oltre che reiterativo di analoga doglianza proposta in sede di appello, rispetto alla quale la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta, immune da vizi logici o da errori in diritto. I giudici del gravame di merito hanno motivatamente osservato che la presenza del [OSCURATO:PERSONA] nell'autovettura del [OSCURATO:PERSONA] durante la trasferta da Catania a Cosenza, con conseguente pernottamento in quella città, nonché durante il viaggio di ritorno insieme al camion che trasportava lo stupefacente acquistato, non poteva costituire una condotta neutra ed irrilevante rispetto alla commissione del reato.Al riguardo, infatti, i giudici hanno plausibilmente rilevato un evidente interesse, se non addirittura necessità, del [OSCURATO:PERSONA] a non essere solo in quella trasferta, in relazione: alla fase del trasporto della rilevante somma di denaro necessaria per l'acquisto della sostanza stupefacente; a quella dell'incontro con gli stessi fornitori dello stupefacente, trattandosi di rapporti criminali piuttosto rischiosi anche per la propria incolumità, nel corso dei quali operare in compagnia di altri conferisce maggiore potere di negoziazione e senso di sicurezza; infine, durante la fase di trasporto in Sicilia con il camion, cui faceva da staffetta l'autovettura con a bordo il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], dell'ingente quantitativo di stupefacente acquistato (ben 67 kg di marijuana), nonché della stessa cospicua somma rinvenuta di euro 82.350,00. Ne ha quindi tratto la non illogica conclusione che il [OSCURATO:PERSONA] aveva concorso nella condotta criminosa, agevolando il [OSCURATO:PERSONA] nella fase conclusiva dell'affare e nel successivo trasporto dello stupefacente acquistato, rafforzandone il proposito criminoso per averne accresciuto il suo senso di sicurezza. 6.2. Con il secondo motivo, deduce vizio motivazionale, per erronea esclusione, nella fattispecie di cui al capo 4) e nei confronti del ricorrente, del reato di favoreggiamento personale ex art. 378 cod. pen., avendo l'imputato agito nell'esclusivo interesse dell'autore del reato principale. 6.2.1. La censura è destituita di fondamento e comunque superata da quanto osservato in precedenza circa la sussistenza di adeguata motivazione in ordine al riscontrato concorso del [OSCURATO:PERSONA] nel reato in disamina. Peraltro, la Corte territoriale ha espressamente escluso la ravvisabilità nella specie dell'invocato delitto di favoreggiamento, richiamandosi all'orientamento secondo cui tale delitto non è configurabile, con riferimento alla illecita detenzione di sostanze stupefacenti, in costanza di detta detenzione, perché, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve - salvo che non sia diversamente previsto - in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale (cfr. Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Rv. 253151 - 01; principio di recente ribadito da Sez. 2, n. 282 del 22/09/2021 - dep. 2022, Rv. 282510 - 01). 6.3. Con il terzo motivo, lamenta violazione di legge, per non avere ritenuto applicabile la circostanza attenuante del contributo concorsuale di minima importanza ex art. 114 cod. pen., tenuto conto del trascurabile apporto dato dal [OSCURATO:PERSONA] nel reato. 6.3.1. Il motivo è infondato, posto che i giudici di appello hanno motivatamente negato la configurabilità, nel caso, dell'invocata circostanza attenuante, avendo plausibilmente ritenuto che la condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] al fine di conferire maggiore sicurezza al concorrente [OSCURATO:PERSONA] non potesse essere considerata trascurabile né marginale, tenuto conto della sua partecipazione a tutte le fasi dell'operazione illecita di acquisto e trasporto di droga di cui al capo 4). 6.4. Consegue il rigetto del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA]. 7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 7.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione, laddove la Corte territoriale identifica l'imputato quale utilizzatore dell'utenza n. 3809042419 e quale conducente della [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA]. 7.1.1. Il motivo è infondato e reiterativo di analoga censura proposta in sede di appello, rispetto alla quale la risposta dei giudici di merito si presenta esaustiva, congrua e non manifestamente illogica, come tale priva di vizi riscontrabili nella presente sede di legittimità. I giudici reggini hanno dato conto in maniera analitica degli accertamenti di polizia compiuti in relazione alla [OSCURATO:PERSONA] dello [OSCURATO:PERSONA], riscontrando che vi era stato solo un errore nella individuazione della parte numerica della targa, dapprima indicata come 935 e poi come 953, ma comunque ritenendo pacifico che la targa corretta fosse [OSCURATO:TARGA] e che appartenesse alla [OSCURATO:PERSONA] del ricorrente, sulla scorta di una serie di elementi che non è qui il caso di ripetere ma che sono stati analiticamente e logicamente indicati, e che sono sintetizzabili nella riferita circostanza che gli agenti Porcu e Cimadori avevano dato atto della presenza della [OSCURATO:PERSONA] presso l'azienda agrumaria "[OSCURATO:PERSONA]" ed individuato con sicurezza lo [OSCURATO:PERSONA], il quale poi, con la stessa autovettura, si era recato presso l'agenzia logistica di trasporti di cui era titolare lo stesso ricorrente. Anche con riferimento alla identificazione dell'imputato quale utilizzatore dell'utenza "coperta" n. 3809042419, la sentenza impugnata, con motivazione congrua e non illogica, ha - in sintesi - precisato che tale identificazione è stata resa possibile da quanto accertato dagli agenti operanti, in merito all'avvistamento dello [OSCURATO:PERSONA] a bordo della sua autovettura presso l'azienda agricola appartenente a [OSCURATO:PERSONA], nell'immediatezza dell'invio da questa utenza verso l'utenza n. 3809044730 del messaggio SMS "Vieni da Biagio". In particolare, la sentenza ha sottolineato la perfetta coerenza logica tra l'espressione usata ("Vieni da Biagio") ed il fatto che lo [OSCURATO:PERSONA], nel momento in cui inviava il messaggio, si trovasse effettivamente presso l'azienda agrumicola del [OSCURATO:PERSONA], come dimostrato appunto dal fatto che, in un secondo momento, all'arrivo degli agenti presso la detta azienda, veniva visto uscire dalla stessa a bordo della sua automobile. 7.2. Il secondo motivo, con cui si denuncia l'omessa valutazione della copiosa documentazione prodotta dalla difesa a supporto della non identificabilità del ricorrente nel soggetto osservato durante le indagini, è inammissibile, in quanto generico e non autosufficiente, non avendo la difesa del ricorrente specificato né allegato la documentazione in questione. 7.3. Anche il terzo motivo - con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla omessa risposta rispetto alla doglianza difensiva circa la insussistenza, nelle conversazioni intercettate, dei caratteri di chiarezza e decifrabilità dei significati, di modo che la ricostruzione del significato delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo della conversazione - è inammissibile, perché pretende di sollecitare una nuova e diversa valutazione del compendio indiziario costituito dalle conversazioni intercettate. Come è già stato osservato in precedenza (v. supra al par. 4), è pacifico che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). Nella specie, non ricorrono gli estremi per affermare la manifesta illogicità della esauriente analisi e interpretazione del materiale intercettativo operato nella sentenza impugnata, con riferimento ai messaggi captati fra lo [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA], con particolare riguardo alla captazione del 4.2.2015, in cui il primo chiede al secondo "che fine hai fatto?" (pag. 50), frase plausibilmente interpretata dalla Corte di merito come richiesta di informazioni sull'esito dell'affare compiuto il giorno prima (fatto di cui al capo 3); altrettanto logica e non arbitraria l'interpretazione del messaggio in cui l'[OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], scriveva a [OSCURATO:PERSONA], invitandolo ad andare ad avvisare Rocco (Pesce), ma dicendogli di non chiamarlo ("...Ma vai per favore a trovare rocc. E digli di non chiamarmi..."). Va ribadito, peraltro, che non è questa la sede deputata a fornire la "corretta" interpretazione delle frasi intercettate, trattandosi di competenza specificamente devoluta dall'ordinamento al giudice di merito, il quale nella specie ha ricostruito i fatti sulla base di una ponderata e plausibile interpretazione del significato delle comunicazioni intercettate. 7.4. I motivi quarto e quinto sono già stati esaminati in precedenza, in quanto attinenti al delitto associativo di cui al capo 1). In essi rimane assorbito anche il sesto motivo in punto di trattamento sanzionatorio. 8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 8.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione al capo 4) dell'imputazione, non avendo la Corte di merito correttamente applicato la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, travisando il contenuto della messaggistica captata per affermare il coinvolgimento del ricorrente nel reato in disamina. 8.1.1. Il motivo è inammissibile, per le stesse ragioni già evidenziate nei precedenti par. 4 e 7.3, trattandosi all'evidenza di censura in fatto, a fronte di una motivazione che ha logicamente accertato il coinvolgimento dell'[OSCURATO:PERSONA] nell'operazione illecita in questione, alla luce di quanto emerso dal materiale intercettativo, di cui la sentenza impugnata ha dato analiticamente conto e che si compone di numerosi messaggi intervenuti, principalmente fra l'[OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], in tutte le fasi dell'affare illecito: nei giorni precedenti per la preparazione del trasporto della "merce" (indicativo il messaggio del 4 febbraio in cui il [OSCURATO:PERSONA] chiede nuovamente all'[OSCURATO:PERSONA] se avesse la disponibilità del camion "Tutto ok l'Elefante celai...", ricevendo una risposta un po' seccata dall'[OSCURATO:PERSONA] "Tio detto di si..."); nei registrati imprevisti e tentennamenti da parte del [OSCURATO:PERSONA], che causavano un ritardo del medesimo nella partenza verso Cosenza e che mettevano in difficoltà l'[OSCURATO:PERSONA] il quale, avendo dato la propria parola ed essendosi fatto garante presso i fornitori cosentini, non voleva sfigurare nei loro confronti e, quindi, inviava diversi sms verso l'utenza utilizzata dal [OSCURATO:PERSONA], al fine di convincerlo quanto meno a mandare qualcuno in sua vece; nel giorno stesso dell'affare (8 febbraio), in cui l'operazione di carico subiva un forte ritardo, tanto che l'[OSCURATO:PERSONA], per l'ennesima volta, era costretto a recarsi a Cosenza, accompagnato dal Cimato, onde verificare che tutto procedesse senza ulteriori complicazioni; quello stesso giorno, infatti, alle ore 10:04 l'[OSCURATO:PERSONA] dava il buongiorno al [OSCURATO:PERSONA], chiedendo come si trovasse ("...Buon giorno. Come..."), ricevendo (alle ore 10:05) risposta rassicurante ("...Tutto a posto..."); quindi l'Ella chiedeva al [OSCURATO:PERSONA] se avesse già caricato, ed il [OSCURATO:PERSONA] replicava di no, ed anzi invitava il suo interlocutore ad inviare un sms ai venditori cosentini per sollecitarli alle operazioni di carico. Il carico era poi stato eseguito nel tardo pomeriggio/sera, tanto che i verbalizzanti, predisposti gli opportuni controlli, all'ingresso dell'area di imbarco per la Sicilia identificavano, alle ore 22:00, prima la Mercedes condotta dal [OSCURATO:PERSONA], accompagnato dal [OSCURATO:PERSONA] (identificati nell'ambito di un normale controllo di polizia); poi, alle ore 22:30 circa, notavano sopraggiungere un camion di colore bianco, con semirimorchio, in forza alla flotta del [OSCURATO:PERSONA], condotto da [OSCURATO:PERSONA], all'interno del quale, in un vano situato nella parte inferiore del semirimorchio, veniva individuato un doppio-fondo celato da una parete metallica che nascondeva la partita di 67 chilogrammi di marijuana; inoltre, all'interno dell'abitacolo del camion, veniva rinvenuta la somma di 82.350,00 euro in banconote di vario taglio, occultate in mezzo a della biancheria sporca.La Corte territoriale ha, pertanto, legittimamente affermato che il coinvolgimento dell'[OSCURATO:PERSONA] ai fatti che hanno determinato il sequestro dello stupefacente non è stato affatto postumo agli stessi, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente nella doglianza in esame, trattandosi piuttosto di soggetto pienamente coinvolto, fin dall'inizio, nella trattativa di acquisto della droga. 8.2. Il secondo motivo è già stato esaminato in precedenza, in quanto attinente al delitto associativo di cui al capo 1). In esso rimane assorbito anche il terzo motivo in punto di trattamento sanzionatorio. 9. I ricorsi proposti dai due difensori di [OSCURATO:PERSONA]. 9.1. I comuni motivi che attengono al reato associativo di cui al capo 1) sono già stati esaminati, ed in essi rimane assorbito anche quello (il terzo) dedotto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in punto di trattamento sanzionatorio. 9.2. Rimangono i motivi che sono stati dedotti con riferimento al reato di cui al capo 4), mediante i quali i difensori lamentano essenzialmente l'insussistenza di un apparato probatorio idoneo a supportare la pronuncia di colpevolezza del Cimato. 9.2.1. Si tratta di censure prive di pregio, atteso che le sentenze di merito hanno conformemente e adeguatamente delineato lo specifico e particolare ruolo tenuto dal Cimato nell'affare illecito dell'8 febbraio 2015, in quanto addirittura utilizzato come "ostaggio" dei cosentini per garantire il buon esito della fornitura di stupefacente, e per avere comunque supportato l'[OSCURATO:PERSONA] in tutte le fasi dell'operazione, anche accompagnandolo in macchina a Cosenza, come analiticamente e congruamente riportato nella sentenza impugnata, sulla scorta delle comunicazioni intercettate. In particolare, è stata riportata la messaggistica in cui, a seguito del ritardo del [OSCURATO:PERSONA] nel recarsi a Cosenza per l'acquisto della droga, l'[OSCURATO:PERSONA] lo sollecitava ad arrivare il prima possibile; nel frattempo, sempre l'[OSCURATO:PERSONA] chiamava il Cimato per dargli l'incarico, in ragione del prospettato ritardo, di recarsi a Cosenza presso i fornitori dello stupefacente e di rimanervi a garanzia del buon esito dell'operazione, come emergeva dal successivo sms inviato al [OSCURATO:PERSONA] (".."Allora non ai capito dobbiamo lasciare prima i miei documenti e poi io devo venire con te e gia la il ragazzo per garazia ai capito..."); veniva quindi riscontrata la partenza del Cimato per Cosenza a bordo della Peugeot 308 tg. [OSCURATO:TARGA] a lui intestata; da quel momento in poi il Cimato era costretto a rimanere con i cosentini, non potendosi allontanare fino all'arrivo dei catanesi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Le successive vicende, che hanno condotto all'acquisto della droga da parte dei catanesi e al successivo rinvenimento del camion che la trasportava, sono già state sommariamente richiamate in precedenza (v. supra al par. 8.1.1), e hanno fornito ulteriori elementi a conferma del coinvolgimento del Cimato nell'operazione illecita, come esaurientemente e logicamente riportato nella motivazione della sentenza impugnata. 10. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non necessita di ulteriore trattazione, atteso che il primo motivo, riguardante il reato associativo di cui al capo 1), è già stato esaminato in precedenza, ed in esso rimangono assorbiti anche i motivi secondo e terzo, entrambi attinenti al trattamento sanzionatorio. 11. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non necessita di ulteriore trattazione, essendo già stato esaminato il primo motivo attinente al reato associativo di cui al capo 1) e rimanendo in esso assorbito il secondo motivo in punto di trattamento sanzionatorio. 12. Dalle superiori considerazioni discendono le seguenti statuizioni finali. Deve essere annullata la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente all'imputazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 (capo 1 di rubrica), con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]; nel resto, vanno rigettati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Deve essere rigett