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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021

Cassazione n. 47250/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Chieuti il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bari in data 14/2/2020 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bari, per quanto in questa sede rileva, confermava la decisione del Tribunale di Foggia che aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei delitti ex artt. 633 e 612 comma 2 cod.pen. condannandolo alla pena di mesi quattro di reclusione e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità del prevenuto con specifico riguardo all'addebitabilità soggettiva della contestata occupazione abusiva e all'efficacia intimidatoria della condotta.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su rilievi fattuali privi di correlazione critica con la motivazione reiettiva dei giudici d'appello.

Infatti, la sentenza impugnata ha esposto le ragioni a sostegno della conferma della condanna irrogata in primo grado, dopo aver chiarito l'esatto perimetro dell'imputazione sub c), relativo a condotte concursualmente addebitate al prevenuto e al figlio.

Ha, altresì, evidenziato che il delitto ex art. 633 cod.pen. si è sostanziato nell'abusiva annessione al proprio fondo di una striscia di terreno in possesso del confinante [OSCURATO:PERSONA], cui era stata assegnata in via provvisoria dall'ex Ersap, mentre la minaccia è stata integrata dall'aver brandito nei confronti della p.o. un'ascia, contegno dotato di concreta attitudine minatoria.

Con detti argomenti il ricorrente ricusa il confronto critico, sollecitando una rinnovata valutazione dei materiali processuali, preclusa in sede di legittimità. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e antis Luci mperiali ) [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Chieuti il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bari in data 14/2/2020 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bari, per quanto in questa sede rileva, confermava la decisione del Tribunale di Foggia che aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei delitti ex artt. 633 e 612 comma 2 cod.pen. condannandolo alla pena di mesi quattro di reclusione e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità del prevenuto con specifico riguardo all'addebitabilità soggettiva della contestata occupazione abusiva e all'efficacia intimidatoria della condotta. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su rilievi fattuali privi di correlazione critica con la motivazione reiettiva dei giudici d'appello. Infatti, la sentenza impugnata ha esposto le ragioni a sostegno della conferma della condanna irrogata in primo grado, dopo aver chiarito l'esatto perimetro dell'imputazione sub c), relativo a condotte concursualmente addebitate al prevenuto e al figlio. Ha, altresì, evidenziato che il delitto ex art. 633 cod.pen. si è sostanziato nell'abusiva annessione al proprio fondo di una striscia di terreno in possesso del confinante [OSCURATO:PERSONA], cui era stata assegnata in via provvisoria dall'ex Ersap, mentre la minaccia è stata integrata dall'aver brandito nei confronti della p.o. un'ascia, contegno dotato di concreta attitudine minatoria. Con detti argomenti il ricorrente ricusa il confronto critico, sollecitando una rinnovata valutazione dei materiali processuali, preclusa in sede di legittimità. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e antis Luci mperiali ) [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 47250/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris