CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32472/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 22/04/2004avverso la sentenza del 18/12/2025 della Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di MagaiberSulejmanovic;considerato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],con cui si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.,insufficienza e illogicità della motivazione, per non essersi il giudice estensoresufficientemente soffermato sui motivi di fatto e di diritto della sentenza, èformulato in termini oltremodo generici, essendo privo di qualsivoglia riferimentoall'effettivo contenuto della motivazione della sentenza impugnata e, pertanto,non connotato da puntualità e concreta pertinenza censoria, risultando privo deirequisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto nonindica gli elementi posti a fondamento della censura, non consentendol'individuazione dei rilievi mossi né l'esercizio del sindacato di legittimità; che talemotivo risulta generico anche per l'assenza di correlazione tra le ragioniargomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamentodell'impugnazione (cfr. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01);che la Corte d'appello ha, di contro, adeguatamente motivato in ordine allasussistenza del reato e alla penale responsabilità del ricorrente, evidenziandocome, pur essendo stato il coimputato alla guida dell'autovettura, il ricorrente,dopo essersi reso responsabile della sottrazione, fuggì a bordo del medesimoveicolo, non si dissociò dalla condotta violenta del coimputato e, all'atto delblocco del veicolo, oppose egli stesso una reazione violenta agli operanti;ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], concui si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazionedegli artt. 15, 337 e 628, comma 2 e comma 3, n. 1, cod. pen., per non avere laCorte d'appello dichiarato il concorso apparente di norme e il conseguenteassorbimento del delitto di resistenza a pubblico ufficiale in quello di rapina,reitera le medesime argomentazioni di merito già sollevate con l'atto di appello,puntualmente affrontate e correttamente risolte dalla Corte territoriale, la qualeha escluso l'assorbimento richiamando il consolidato principio secondo cui ildelitto di rapina impropria concorre con quello di resistenza a pubblico ufficialenel caso in cui la violenza esercitata nei confronti di un pubblico ufficiale siastrumentale anche al conseguimento dell'impunità e la qualità del destinatariodella violenza sia nota all'agente (Sez. 2, n. 43364 del 21/09/2023, Rv. 285194 -01), ravvisando la sussistenza di entrambi i requisiti nelle modalità dellacondotta di fuga posta in essere dai ricorrenti nei confronti di operatori di poliziaqualificatisi come tali all'atto dell'intervento; che il motivo si risolve, pertanto,nella mera riproposizione di una doglianza già congruamente disattesa, senza unreale confronto critico con la motivazione impugnata, ed è, per le medesimeragioni, manifestamente infondato;rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, concondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosiassenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, dellasomma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]