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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19771/2026

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to a Roccarainola il 26/08/1949 avverso la sentenza del 03/10/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna del Miele per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale; Considerato che l'imputato assume, con i primi due motivi, che erroneamente il reato non è stato derubricato in quello meno grave di bancarotta semplice, attesa l'assenza del dolo, almeno nella forma specifica richiesta; Ritenuta la censura inammissibile perché inedita, essendo state dedotte in appello solo questioni afferenti l'integrazione degli elementi oggettivi del delitto ascritto; Considerato che con il terzo motivo il Miele deduce che, poiché non è stata indicata la misura della riduzione della pena per effetto del riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche da parte della decisione di primo grado, essa avrebbe dovuto essere determinata da questa nella misura massima, dovendosi così pervenire a una pena finale di anni due di reclusione, compatibile con la concessione della sospensione condizionale della pena; Ritenuta anche tale censura inammissibile, atteso che l'appello è generico rispetto al trattamento sanzionatorio; Considerato che la memoria depositata dal difensore del ricorrente non consente, dato il tenore dell'atto di appello, di pervenire a conclusioni differenti da quelle esposte; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a Roccarainola il 26/08/1949 avverso la sentenza del 03/10/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna del Miele per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale; Considerato che l'imputato assume, con i primi due motivi, che erroneamente il reato non è stato derubricato in quello meno grave di bancarotta semplice, attesa l'assenza del dolo, almeno nella forma specifica richiesta; Ritenuta la censura inammissibile perché inedita, essendo state dedotte in appello solo questioni afferenti l'integrazione degli elementi oggettivi del delitto ascritto; Considerato che con il terzo motivo il Miele deduce che, poiché non è stata indicata la misura della riduzione della pena per effetto del riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche da parte della decisione di primo grado, essa avrebbe dovuto essere determinata da questa nella misura massima, dovendosi così pervenire a una pena finale di anni due di reclusione, compatibile con la concessione della sospensione condizionale della pena; Ritenuta anche tale censura inammissibile, atteso che l'appello è generico rispetto al trattamento sanzionatorio; Considerato che la memoria depositata dal difensore del ricorrente non consente, dato il tenore dell'atto di appello, di pervenire a conclusioni differenti da quelle esposte; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.
Sentenza Cassazione n. 19771/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris