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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 ottobre 2025

Cassazione n. 34668/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA]Agostini - Presidente - Sent. n. 1771 sez. [OSCURATO:PERSONA] CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 31805/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore – ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino il 12/06/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 34668/2025 Roma, lì, 23/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo carenza di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la circostanza della lieve entità (Corte Cost. n. 86/2024).

1.1. Tale atto è stato seguito dalla dichiarazione di rinuncia all’impugnazione ritualmente trasmessa all’autorità procedente in data 13 agosto 2025, la quale, una volta pervenuta presso l’ufficio giudiziario competente, non è più revocabile (Sez. 5, n. 18714 del 22/04/2022, B, Rv. 283164 - 01), in quanto la rinuncia all'impugnazione è un atto negoziale processuale abdicativo e recettizio, che, una volta pervenuto all'autorità competente, produce l'effetto dell'inammissibilità del gravame, con la conseguenza che la sua revoca deve ritenersi priva di qualunque effetto.

2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell’art.610 cod. proc. pen. 2.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 ottobre 2025.

Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Adagostini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA]Agostini - Presidente - Sent. n. 1771 sez. [OSCURATO:PERSONA] CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 31805/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore – ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino il 12/06/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 34668/2025 Roma, lì, 23/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo carenza di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la circostanza della lieve entità (Corte Cost. n. 86/2024). 1.1. Tale atto è stato seguito dalla dichiarazione di rinuncia all’impugnazione ritualmente trasmessa all’autorità procedente in data 13 agosto 2025, la quale, una volta pervenuta presso l’ufficio giudiziario competente, non è più revocabile (Sez. 5, n. 18714 del 22/04/2022, B, Rv. 283164 - 01), in quanto la rinuncia all'impugnazione è un atto negoziale processuale abdicativo e recettizio, che, una volta pervenuto all'autorità competente, produce l'effetto dell'inammissibilità del gravame, con la conseguenza che la sua revoca deve ritenersi priva di qualunque effetto. 2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell’art.610 cod. proc. pen. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobre 2025. Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Adagostini
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