CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06269/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MACERATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'i marzo 2021 il Tribunale di Macerata ha, tra l'altro revocato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la sospensione condizionale delle pene applicategli con sentenze emesse dal medesimo ufficio giudiziario, rispettivamente, il 12 marzo 2009 (confermata dalla Corte di appello di Ancona il 31 gennaio 2013 e divenuta irrevocabile il 21 ottobre 2014) ed il 14 giugno 2016 (confermata dalla Corte di appello di Ancona il 19 aprile 2018 e divenuta irrevocabile il 5 giugno 2018) e rigettato la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 19 aprile 2018. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge per avere il Tribunale disposto la revoca della sospensione condizionale della pena inflittagli con la sentenza del 12 marzo 2009 in difetto delle condizioni previste dall'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., disposizione citata dal pubblico ministero nella richiesta accolta dal giudice dell'esecuzione, nonché di quelle indicate al n. 1) del medesimo comma. Con il secondo motivo, eccepisce, ancora, violazione di legge per avere il Tribunale disatteso l'istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza della Corte di appello di Ancona del 19 aprile 2018 (ed avere, di conseguenza, disposto la revoca della sospensione condizionale della pena irrogata) sul fallace presupposto della sua presenza all'udienza e senza tener conto che, rivestendo egli, in quel procedimento, la posizione di imputato contumace, la sentenza di secondo grado avrebbe dovuto essergli notificata per estratto. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha commesso, il 31 luglio 2006, un reato per il quale gli è stata irrogata — con sentenza emessa dal Tribunale di Macerata il 12 marzo 2009, confermata dalla Corte di appello di Ancona il 31 gennaio 2013 e divenuta irrevocabile il 21 ottobre 2014 — la pena, condizionalmente sospesa, di due anni di reclusione e 4.000 euro di multa. Il 14 novembre 2013 [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un ulteriore reato (violazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti), per il quale gli è stata irrogata — con sentenza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila il 26 settembre 2014 e divenuta irrevocabile il 16 maggio 2015 — la pena, non sospesa, di tre anni e quattro mesi di reclusione e 16.000 euro di multa. Il pubblico ministero ha chiesto la revoca della sospensione condizionale della pena inflitta con la sentenza divenuta irrevocabile il 21 ottobre 2014 ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., ai sensi del quale «la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato ... riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163». Pacifico che, nel caso de quo agitur, la pena applicata con la seconda condanna, «cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163», la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, per ciò che concerne i requisiti dell'anteriorità della commissione e del rispetto dei «termini stabiliti», che «La revoca di diritto della sospensione condizionale della pena implica che la condanna, per il delitto anteriormente commesso, sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso» (Sez. 1, n. 47050 del 29/11/2017, dep. 2018, Szal, Rv. 274333; Sez. 1, n. 39867 del 24/09/2012, Mazzilli, Rv. 253368; Sez. 4, n. 45716 del 11/11/2008, Peruzzini, Rv. 242036). Nella fattispecie in esame, la condanna successiva a pena che, cumulata a quella della cui sospensione si discute, supera i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen., è divenuta irrevocabile il 16 maggio 2015, ovvero entro il termine di esperimento — quinquennale, discorrendosi di delitti — che ha cominciato a decorrere il 21 ottobre 2014, data di passaggio in giudicato della sentenza relativa al reato meno recente. Il provvedimento impugnato — depurato dal riferimento, non del tutto pertinente, agli artt. 164, quarto comma, e 168, terzo comma, cod. pen. — appare, pertanto, ossequioso del dettato normativo, come interpretato da consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico. Il ricorrente, per contro, nell'eccepire che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione sarebbe «di tutta evidenza illegittima, in quanto non ci si trova di fronte ad un caso con una doppia concessione della sospensione condizionale della pena», trascura che il disposto dell'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen.trova giustificazione nel superamento dei limiti di pena previsti dall'art. 163 e prescinde, invece, dalla sospensione condizionale della pena inflitta per il delitto commesso anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato il reato sanzionato con la pena condizionalmente sospesa oggetto della richiesta del pubblico ministero. 3. Per quanto concerne il secondo motivo, coglie nel segno il ricorrente laddove obietta che il giudizio di appello suggellato dalla sentenza del 19 aprile 2018 si è svolto, diversamente da quanto indicato dal giudice dell'esecuzione, in sua assenza. Il rilievo, nondimeno, non giova alla causa di [OSCURATO:PERSONA] perché egli, in quel giudizio, non ha assunto, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la veste di imputato contumace, che avrebbe imposto la notifica, nei suoi confronti, dell'estratto della sentenza di appello, sì da fondare la richiesta di restituzione nel termine per impugnare la decisione. Detta notifica, invero, non è stata disposta né eseguita sull'opposto postulato della sua assenza al giudizio e, quindi, della non applicabilità della previgente disciplina in materia di contumacia. In proposito, occorre premettere che la legge 28 aprile 2014, n. 67, nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 118, ha previsto, all'art. 15-bis, che le disposizioni del capo III (rubricato «Sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili»), tra le quali l'art. 11, comma 6, che ha novellato l'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., si applicassero «ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado», nonché, in via di deroga alla regola testé enunciata, che «le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità». Evidente appare la ratio della norma, volta a consentire la circoscritta ultrattività della normativa abrogata ai processi in presenza di condizioni — non essere stato definito il primo grado di giudizio ovvero, in caso di avvenuta definizione in primo grado, la dichiarazione di contumacia dell'imputato non irreperibile — che, altrimenti, avrebbero visto l'imputato, tratto a giudizio nel vigore della normativa sulla contumacia, che contemplava, tra l'altro, all'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., la remissione in termini dell'imputato che non avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento, sottoposto alla sopravvenuta, e meno favorevole, disciplina contenuta nell'art. 175, comma 1, cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA], tratto a giudizio con decreto di citazione del 19 novembre 2013, addusse, alla prima udienza del 4 marzo 2014, un impedimento a comparire che, reputato legittimo, indusse il rinvio del dibattimento al 20 maggio 2014, giorno in cui, preso atto della sua rinunzia a partecipare all'udienza (egli era, al tempo, sottoposto a regime detentivo), venne dichiarata l'assenza. Sostiene, al riguardo, il ricorrente che la sussistenza del legittimo impedimento a comparire all'udienza del 4 marzo 2014 avrebbe «solo temporaneamente sospeso» il vaglio sulla ricorrenza delle condizioni per dichiarare la contumacia, che avrebbe dovuto essere compiuto, ora per allora, alla successiva udienza del 20 maggio 2014. Trattasi, è agevole replicare, di prospettazione del tutto priva di pregio. Al cospetto, infatti, di un legittimo impedimento a comparire, la declaratoria di contumacia sarebbe stata preclusa già da un punto di vista concettuale, risolvendosi essa nella presa d'atto della determinazione dell'imputato il quale, ritualmente citato, abbia volontariamente deciso non partecipare al dibattimento. Detta situazione appare logicamente incompatibile con quella in cui, pur al cospetto di una citazione regolare, nulla possa dirsi in ordine alle opzioni processuali dell'imputato, la cui assenza è conseguenza di un impedimento — riconosciuto legittimo e, quindi, idoneo a garantirgli la fissazione di una nuova udienza e l'effettuazione di una nuova comunicazione — e non già di una scelta libera ed autonoma. Una volta ribadita la correttezza dell'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA], in quel procedimento, della qualità di imputato assente, non pare potersi in alcun modo dubitare della, parimenti rituale, formazione, nei suoi confronti, del titolo esecutivo. Sul punto, occorre avere, vieppiù, riguardo al tempestivo deposito della motivazione della sentenza del 19 aprile 2018, avvenuto il successivo 2 maggio, che ha reso non necessario l'avviso ex art. 548, comma 2, cod. proc. pen. alla parte la quale, peraltro, nulla ha eccepito sotto questo profilo. 4. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta