CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18331/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA] ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che, a motivo di ricorso, la difesa lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen.; mancanza di motivazione in tema di trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla scelta dei giudici di discostarsi dal minimo edittale della pena e di non aver considerato che parte dello stupefacente era riservato all'uso personale. Ritenuto che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, in tema di dosimetria della pena e di limiti del sindacato di legittimità da esperirsi su tale aspetto, io giurisprudenza della Suprema Corte ammette la cosiddetta motivazione implicita e quella che si esprime con formule sintetiche ove la pena, come nel caso in esame, non si discosti dal valore medio edittale (cfr. Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Rv. 256464:"Nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talché é sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen."; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197:"Ladeterminazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. per."). Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5532 dei 30/09/2013 - 04/02/2014, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M