CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31115/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso NRG 8007-2022proposto da: [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura allegata al ricorso; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -resistente – avverso la sentenza n. 676/2/2021 della [OSCURATO:PERSONA] delPIEMONTE, depositata il 15/09/2021; [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2023dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Piemonte accoglieva l’appello erariale proposto contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cuneo che aveva accolto il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA] contro il diniego opposto sull’istanza di rimborso della maggior Ires versata negli anni 2008, 2009, 2010, per la detassazione del costo di un impianto fotovoltaico, ai sensi dell’art. 6 della l. n. 388/2000; la società, a causa delle incertezze normative, aveva infatti omesso di indicare il costo nella dichiarazionedei redditi del 2008 procedendo poi ad una rettifica nel modello Unico 2012. In particolare,la CTR, nell’accogliere l’appello erariale e rigettare la domanda della contribuente, evidenziava che l’emendabilità della dichiarazione soggiace al limite che non si tratti di manifestazioni di volontà del contribuente e che, nel caso di specie , la mancata indicazione delle perdite nel periodo d’imposta nel quale erano stati effettuati gli investimenti agevolati era stata una scelta autonoma e discrezionale della società, con effetti di natura negoziale, che aveva dato luogo alla determinazione della base imponibile sulla quale era stato calcolato il tributo. 2. Contro tale decisione propone ricorso la società, affidandosi ad un motivo. L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. La trattazione del ricorso è stata fissata per l’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Considerato che: 1. Con l’unico motivo la società deduce nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 2, comma 1-quater, d.l. n. 201/2011 in combinato disposto con l’art . 38 d.P.R. n.602/1973; deduce che le contestate dichiarazioni integrative a favore, oltre ad esporre una maggior perdita conseguente all’utilizzo considerato non spettante degli effetti della cd. “[OSCURATO:PERSONA]” (oggetto di separato giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento), riportavano anche gli effetti della deduzione dell’Irap ai fini Ires per spese da lavoro dipendente, ex art. 2, comma 1 - quater , d.l. n. 201/2011, deduzioneche può essere fatta valere , per espressa previsione di legge, anche per i periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31/12/2012, se alla data del 28/12/2011 fosse ancora pendente il termine di 48 mesi per richiedere il rimborso; evidenzia quindi l’equivoco procedimentale in cui sarebbero incorsi i giudici di appello, derivante dal non aver distinto gli effetti di tali dichiarazioni integrative in relazione alle due rispettive agevolazioni; comunque la sentenza, anche sul punto della detassazione delle cd. Tremonti ambientale, sarebbe errata, visto che non si discorre di scelte negoziali della società. 2. E’necessario rinviare la trattazione del ricorso a nuovo ruolo per trattazione congiunta con il ricorso iscritto al n. 9324/2019, più volte citato dalla ricorrente, avente ad oggetto la cartella emessa a seguito delle dichiarazioni integrative. P.Q.M. rinvia a nuovo ruolo per trattazione congiunta con il ricorso iscr