CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 gennaio 2025
Cassazione n. 07192/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett. c), 186 comma 2-bis cod. strada. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; provvedimento solo apparentemente motivato; carenza, ovvero illogicità, della motivazione. Carenza ed illogicità motivazionale in punto di affermazione della penale responsabilità dell'imputato; impossibilità di dimostrare l'avvenuta conduzione del veicolo in stato di ebbrezza da parte dell'imputato; impossibilità di ricondurre il sinistro stradale ad una qualche condotta di guida dell'imputato. Considerato che la sentenza impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nei motivi di ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale. Considerato che le argomentazioni poste a fondamento della ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada risultano non meritevoli di essere censurate in questa sede, avendo la corte di merito logicamente attribuito allo stato di alterazione in cui versava il ricorrente la causa dell'incidente stradale, desumendo ciò dalle circostanze del sinistro e dall'elevato tasso alcolemico riscontrato sulla persona dell'imputato. Ritenuto che la giustificazione soddisfa i criteri ermeneutici stabiliti in questa sede (cfr. Sez. 4 n. 54991 del 24/10/2027, Rv. 271557). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA]