CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 ottobre 2024
Cassazione n. 32009/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16576-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 161, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -resistente - avverso la sentenza n. 352/2023 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 308/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] – Sopravvenuta carenza di interesse R.G.N.16576/2023 Cron. Rep. Ud.22/10/2024 CC Rilevato che: 1. La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza non definitiva, ha respinto il reclamo della [OSCURATO:PERSONA] spa, confermando la sentenza di primo grado che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], nell’ambito della procedura di licenziamento collettivo, e condannato la società alla reintegra e al pagamento dell’indennità risarcitoria nei limiti delle dodici mensilità. Con sentenza definitiva n. 352/2023, la Corte d’appello ha respinto il reclamo e confermato la decisione di primo grado anche riguardo alla mancata detrazione, quale aliunde perceptum, della indennità di mancato avviamento al lavoro (IMA) percepita dal Carullo in epoca successiva al licenziamento. 2. La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha dato atto del rigetto, in separato procedimento, dell’opposizione proposta dal Carullo al decreto ingiuntivo emesso su ricorso dell’Inps ed avente ad oggetto il credito per la restituzione dell’IMA nonché della definitività della decisione in quanto non impugnata dal predetto. Ha ritenuto che l’indennità di mancato avviamento, prevista dall’art. 4, del decreto-legge 243 del 2016, convertito dalla legge n. 18 del 2017, ha natura sostanzialmente previdenziale ed è assimilabile all'indennità di disoccupazione; essa, infatti, è erogata solo ai lavoratori in esubero e in attuazione di una finalità di sostegno all'occupazione; è corrisposta non dal datore di lavoro (somministratore) bensì dall'Inps; le risorse economiche per il suo pagamento provengono dal bilancio dello Stato. 3. Avverso la sentenza definitiva la [OSCURATO:PERSONA] spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato procura speciale per la partecipazione all’udienza di discussione. È stata depositata memoria nell’interesse del Carullo. Considerato che: 4. Preliminarmente, deve darsi atto che la società ricorrente, per il tramite del difensore, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio, ed ha chiesto di disporre la compensazione delle spese. 5. Non risulta che tale rinuncia sia stata notificata alla controparte, né che questa vi abbia apposto il visto o l’abbia formalmente accettata. 6. La rinuncia al ricorso, che non risulti accettata, notificata alle controparti costituite e neppure comunicata per l'apposizione del visto ai rispettivi difensori non può dar luogo alla pronuncia di estinzione del giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.; essa, tuttavia, vale a far ritenere cessato l'interesse alla decisione sul ricorso (v. Cass. n. 483 del 2021; Cass. n. 26199 del 2020; 31732 del 2018; Cass. n. 3876 del 2010; Cass.n. 15980 del 2006) e determina pertanto l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. 7. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio in quanto la controparte non ha svolto difese. 8. La natura della pronuncia, che è di inammissibilità sopravvenuta e non di rigetto o inammissibilità o improponibilità del ricorso (v. Cass. n. 266 del 2019; Cass. n. 31732 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 19560 del 2015), esclude l'applicabilità dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, co. 17, 1. 24 dicembre 2012, n. 228, e relativo all'obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricor