CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 31344/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria stramessa nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il vizio in punto di rito prospettato - l'omessa notifica del decreto di citazione in appello al difensore - è smentito dagli atti la cui disamina consente di affermare che il decreto venne notificato presso la pec del difensore di fiducia dell'appellante in data 20 marzo 2025, senza che peraltro l'affermazione contenuta nel ricorso ( la non riferibilità della pec utilizzata al detto difensore ma ad altro soggetto omonimo) risulti in alcun modo supportata da adeguate conferme documentali anche solo puntualmente richiamate nell'impugnazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.MTC 1 4 AGO 026 L ASSISTENT t JIDIZIARIO Datz..ssa Ka mente '.wIP