CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2018
Cassazione n. 17370/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge inordine all’art. 648 cod. pen., chiedendo la riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui agliartt. 624-625 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede,trattandosi di censura non dedotta previamente in appello e che involge un accertamento infatto, precluso a questa Corte, sulla ascrivibilità del delitto presupposto all’odierno ricorrente;che a tal proposito, infatti, deve ribadirsi il principio di diritto consolidato nellagiurisprudenza di legittimità, secondo cui: «La questione sulla qualificazione giuridica delfatto rientra tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ex art. 609 cod. proc. pen.e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità purchél'impugnazione non sia inammissibile e per la sua soluzione non siano necessariaccertamenti di fatto» (così, ex multis, Sez.2, n.17235del17/01/2018, Tucci, Rv.272651 –01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]