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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37883/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 3 maggio 1956; avverso l'ordinanza del 12 ottobre 2021, del Tribunale di Rimini; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; lette le memorie depositate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputata; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore, impugna l'ordinanza, indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Rimini ha dichiarato la tardività e, quindi, l'inammissibilità dell'appello da -lei proposto avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di Rimini.

Lamenta, con un unico motivo d'impugnazione, l'erroneità della decisione nella parte in cui avrebbe ritenuto che l'atto di appello fosse stato proposto il 18 gennaio 2021 (data in cui perveniva presso la cancelleria del tribunale) e non già il 12 gennaio antecedente, data nella quale l'appello era stato depositato presso il Tribunale di Bologna (che, successivamente, lo avrebbe spedito al tribunale competente).

Il motivo è fondato, in quanto effettivamente il 18 gennaio 2021 è la data risultante dal timbro di deposito dell'Ufficio ricevente.

Mentre l'atto risulta depositato il 12 gennaio 2020 presso il Tribunale di Bologna.

E tanto rende l'appello tempestivo.

3. Il ricorso, pertanto, deve ccolto.

Ciò impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Rimini per un nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Rimini.

Così deciso il 14 settembre 2022 Il igl re estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 3 maggio 1956; avverso l'ordinanza del 12 ottobre 2021, del Tribunale di Rimini; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; lette le memorie depositate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputata; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore, impugna l'ordinanza, indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Rimini ha dichiarato la tardività e, quindi, l'inammissibilità dell'appello da -lei proposto avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di Rimini. Lamenta, con un unico motivo d'impugnazione, l'erroneità della decisione nella parte in cui avrebbe ritenuto che l'atto di appello fosse stato proposto il 18 gennaio 2021 (data in cui perveniva presso la cancelleria del tribunale) e non già il 12 gennaio antecedente, data nella quale l'appello era stato depositato presso il Tribunale di Bologna (che, successivamente, lo avrebbe spedito al tribunale competente). Il motivo è fondato, in quanto effettivamente il 18 gennaio 2021 è la data risultante dal timbro di deposito dell'Ufficio ricevente. Mentre l'atto risulta depositato il 12 gennaio 2020 presso il Tribunale di Bologna. E tanto rende l'appello tempestivo. 3. Il ricorso, pertanto, deve ccolto. Ciò impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Rimini per un nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Rimini. Così deciso il 14 settembre 2022 Il igl re estensore I
Sentenza Cassazione n. 37883/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris