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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 11377/2022

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 2307-2016 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; 2022 - ricorrente - 694 contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.51, presso lo studio F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 2307/2016 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e Numero sezionale 694/2022 Numero di raccolta generale 11377/2022 difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione 07/04/2022 - controricorrente - avverso la sentenza n. 23/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 23/01/2015 R.G.N. 3685/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’Appello di Bari, con la sentenza n. 23 del 2015, ha accolto per quanto di ragione l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del MIUR, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Foggia, e ha dichiarato il diritto dell’appellante al riconoscimento, ai fini giuridici, del periodo di insegnamento preruolo prestato a far data dall’entrata in vigore della legge n. 270 del 1982 fino all’anno scolastico 1989/1990, ordinando F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 2307/2016 all’Amministrazione di procedere alla correlata Numero sezionale 694/2022 Numero di raccolta generale 11377/2022 ricostruzione della carriera.

Data pubblicazione 07/04/2022 Il giudice di secondo grado ha condannato il MIUR al pagamento degli scatti biennali non goduti, e quindi al pagamento delle differenze retributive maturate a tale titolo, oltre agli interessi legali e al danno da svalutazione monetaria.

2. La lavoratrice, docente a tempo determinato per l’insegnamento di educazione musicale, immessa in ruolo durante l’anno scolastico 1989/1990, aveva convenuto in giudizio l’Amministrazione esponendo: di aver svolto dall’anno scolastico 1979/1980 e fino alla definitiva immissione in ruolo, servizio preruolo presso le sedi scolastiche analiticamente indicate nel ricorso; di aver iniziato nel 1984 il corso speciale previsto dall’art. 4 della legge n. 270 del 1982 finalizzato ad ottenere il diploma necessario per conseguire l’abilitazione all’insegnamento; di aver concluso detto corso nel 1989/1990, conseguendo, altresì, la definitiva immissione in ruolo.

Tutto ciò premesso, considerato l’esito negativo delle istanze inoltrate all’Amministrazione, aveva adito il Tribunale per ottenere il riconoscimento del servizio d’insegnamento preruolo prestato F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 2307/2016 dall’anno scolastico 1979/1989 all’anno scolastico Numero sezionale 694/2022 Numero di raccolta generale 11377/2022 1989/1990 e degli scatti biennali maturati ex lege Data pubblicazione 07/04/2022 11 luglio 1980 n. 312 art. 53.

In via subordinata, aveva chiesto il riconoscimento, a fini economici, dei suddetti scatti biennali, con la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive.

3. La Corte d’Appello, nell’accogliere l’impugnazione, ha premesso che l’art. 3 del d.l. n. 370 del 1970, conv., con mod., dalla legge n. 576 del 1970, prevede: “Al personale insegnante il servizio di cui ai precedenti articoli viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purchè prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo”, ed ha rilevato che, come previsto dall’art. 44 della lege n. 270 del 1982, la docente disponeva di un valido titolo di studio al mantenimento in servizio ed aveva poi ritualmente conseguito il titolo di studio.

La giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 8060 del 2011), inoltre già aveva riconosciuto gli scatti biennali ai docenti di educazione musicale F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il MIUR prospettando un motivo di impugnazione.

5. Resiste con controricorso la lavoratrice, eccependo in via preliminare la tardività del ricorso.

6. Il Procuratore Generale ha depositato le conclusioni scritte con le quali ha concluso per il rigetto del ricorso; ha rimesso alla Corte la verifica della tardività del ricorso.

7. In prossimità dell’udienza pubblica il MIUR ha depositato atto di rinuncia al ricorso, in quanto proposto tardivamente.

8. Anche la ricorrente ha depositato memoria, con la quale, insistendo sulla tardività del ricorso, ha chiesto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 2307/2016

9. Fissato all’udienza pubblica del 23 febbraio Numero sezionale 694/2022 Numero di raccolta generale 11377/2022 2022, il ricorso è stato trattato in camera di Data pubblicazione 07/04/2022 consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 18 dicembre 2020, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il MIUR ha rinunciato al ricorso in ragione della tardività dello stesso.

La rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere “accettizio” per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (ex aliis, Cass., n. 10140 del 2020, n. 3971 del 2015).

2. Nella specie, residua contrasto sulle spese di lite, che deve essere risolto secondo il criterio F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 2307/2016 della cosiddetta soccombenza virtuale, secondo il Numero sezionale 694/2022 Numero di raccolta generale 11377/2022 principio di causalità.

Data pubblicazione 07/04/2022 Va, in proposito osservato che la modifica dell’art. 327, cod. proc. civ., introdotta dalla legge n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio; pertanto, ai fini del computo del termine per il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che ha dichiarato inammissibile la revocazione ex art. 395 comma 1, n. 3, cod. proc. civ., deve aversi riguardo all’originario atto introduttivo, venendo in considerazione pur sempre un mezzo di impugnazione, sia pure di carattere straordinario (si. v., Cass., n. 37750 del 2021).

La lavoratrice ha introdotto il giudizio dinanzi al Tribunale il 29 agosto 2007, di talchè trova applicazione il termine di impugnazione semestrale.

3. Poiché il ricorso per cassazione è stato notificato il 12 gennaio 2016, mentre la sentenza F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 2307/2016 Numero sezionale 694/2022 di appello è stata pubblicata il 12 gennaio 2015, Numero di raccolta generale 11377/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 lo stesso risulta tardivo.

4. Pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio in ragione della rinuncia del ricorrente, le spese di giudizio, facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico del MIUR e sono liquidate come in dispositivo.

Non sussistono le condizione per la condanna per responsabilità aggravata per lite temeraria, chiesta dalla controricorrente, tenuto conto del comportamento processuale del ricorrente.

5. L’obbligo di versare - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., 1778 del 2016).

F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è dichiarato antistatario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Manna F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 2307-2016 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; 2022 - ricorrente - 694 contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.51, presso lo studio F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 2307/2016 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e Numero sezionale 694/2022 Numero di raccolta generale 11377/2022 difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione 07/04/2022 - controricorrente - avverso la sentenza n. 23/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 23/01/2015 R.G.N. 3685/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di Bari, con la sentenza n. 23 del 2015, ha accolto per quanto di ragione l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del MIUR, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Foggia, e ha dichiarato il diritto dell’appellante al riconoscimento, ai fini giuridici, del periodo di insegnamento preruolo prestato a far data dall’entrata in vigore della legge n. 270 del 1982 fino all’anno scolastico 1989/1990, ordinando F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 2307/2016 all’Amministrazione di procedere alla correlata Numero sezionale 694/2022 Numero di raccolta generale 11377/2022 ricostruzione della carriera. Data pubblicazione 07/04/2022 Il giudice di secondo grado ha condannato il MIUR al pagamento degli scatti biennali non goduti, e quindi al pagamento delle differenze retributive maturate a tale titolo, oltre agli interessi legali e al danno da svalutazione monetaria. 2. La lavoratrice, docente a tempo determinato per l’insegnamento di educazione musicale, immessa in ruolo durante l’anno scolastico 1989/1990, aveva convenuto in giudizio l’Amministrazione esponendo: di aver svolto dall’anno scolastico 1979/1980 e fino alla definitiva immissione in ruolo, servizio preruolo presso le sedi scolastiche analiticamente indicate nel ricorso; di aver iniziato nel 1984 il corso speciale previsto dall’art. 4 della legge n. 270 del 1982 finalizzato ad ottenere il diploma necessario per conseguire l’abilitazione all’insegnamento; di aver concluso detto corso nel 1989/1990, conseguendo, altresì, la definitiva immissione in ruolo. Tutto ciò premesso, considerato l’esito negativo delle istanze inoltrate all’Amministrazione, aveva adito il Tribunale per ottenere il riconoscimento del servizio d’insegnamento preruolo prestato F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 2307/2016 dall’anno scolastico 1979/1989 all’anno scolastico Numero sezionale 694/2022 Numero di raccolta generale 11377/2022 1989/1990 e degli scatti biennali maturati ex lege Data pubblicazione 07/04/2022 11 luglio 1980 n. 312 art. 53. In via subordinata, aveva chiesto il riconoscimento, a fini economici, dei suddetti scatti biennali, con la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive. 3. La Corte d’Appello, nell’accogliere l’impugnazione, ha premesso che l’art. 3 del d.l. n. 370 del 1970, conv., con mod., dalla legge n. 576 del 1970, prevede: “Al personale insegnante il servizio di cui ai precedenti articoli viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purchè prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo”, ed ha rilevato che, come previsto dall’art. 44 della lege n. 270 del 1982, la docente disponeva di un valido titolo di studio al mantenimento in servizio ed aveva poi ritualmente conseguito il titolo di studio. La giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 8060 del 2011), inoltre già aveva riconosciuto gli scatti biennali ai docenti di educazione musicale F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 2307/2016 Numero sezionale 694/2022 non di ruolo con incarico annuale per l’anno Numero di raccolta generale 11377/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 scolastico 1980/1981, atteso che l’art. 44, nel prevedere l’ammissione degli stessi ad una sessione riservata di esami di abilitazione con mantenimento in servizio fino alla definitiva immissione in ruolo, aveva determinato una novazione del rapporto di lavoro in rapporto non di ruolo a tempo indeterminato. 4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il MIUR prospettando un motivo di impugnazione. 5. Resiste con controricorso la lavoratrice, eccependo in via preliminare la tardività del ricorso. 6. Il Procuratore Generale ha depositato le conclusioni scritte con le quali ha concluso per il rigetto del ricorso; ha rimesso alla Corte la verifica della tardività del ricorso. 7. In prossimità dell’udienza pubblica il MIUR ha depositato atto di rinuncia al ricorso, in quanto proposto tardivamente. 8. Anche la ricorrente ha depositato memoria, con la quale, insistendo sulla tardività del ricorso, ha chiesto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 2307/2016 9. Fissato all’udienza pubblica del 23 febbraio Numero sezionale 694/2022 Numero di raccolta generale 11377/2022 2022, il ricorso è stato trattato in camera di Data pubblicazione 07/04/2022 consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 18 dicembre 2020, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il MIUR ha rinunciato al ricorso in ragione della tardività dello stesso. La rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere “accettizio” per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (ex aliis, Cass., n. 10140 del 2020, n. 3971 del 2015). 2. Nella specie, residua contrasto sulle spese di lite, che deve essere risolto secondo il criterio F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 2307/2016 della cosiddetta soccombenza virtuale, secondo il Numero sezionale 694/2022 Numero di raccolta generale 11377/2022 principio di causalità. Data pubblicazione 07/04/2022 Va, in proposito osservato che la modifica dell’art. 327, cod. proc. civ., introdotta dalla legge n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio; pertanto, ai fini del computo del termine per il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che ha dichiarato inammissibile la revocazione ex art. 395 comma 1, n. 3, cod. proc. civ., deve aversi riguardo all’originario atto introduttivo, venendo in considerazione pur sempre un mezzo di impugnazione, sia pure di carattere straordinario (si. v., Cass., n. 37750 del 2021). La lavoratrice ha introdotto il giudizio dinanzi al Tribunale il 29 agosto 2007, di talchè trova applicazione il termine di impugnazione semestrale. 3. Poiché il ricorso per cassazione è stato notificato il 12 gennaio 2016, mentre la sentenza F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 2307/2016 Numero sezionale 694/2022 di appello è stata pubblicata il 12 gennaio 2015, Numero di raccolta generale 11377/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 lo stesso risulta tardivo. 4. Pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio in ragione della rinuncia del ricorrente, le spese di giudizio, facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico del MIUR e sono liquidate come in dispositivo. Non sussistono le condizione per la condanna per responsabilità aggravata per lite temeraria, chiesta dalla controricorrente, tenuto conto del comportamento processuale del ricorrente. 5. L’obbligo di versare - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., 1778 del 2016). F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 2307/2016 Numero sezionale 694/2022 PQM Numero di raccolta generale 11377/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 La Corte dichiara estinto il giudizio. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è dichiarato antistatario. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Manna F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4
Sentenza Cassazione n. 11377/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris