CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 41534/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Roma, con sentenza in data 11/02/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 19/06/2018, nei confronti di .HANG [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di ricettazione e detenzione per la vendita di materiale recante marchio contraffatto. Propone ricorso per cassazione lo MANG, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 474 cod. pen., nonché violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Deve preliminarmente evidenziarsi che non si può tener conto della memoria difensiva in atti, depositata oltre il termine indicato nell'art. 611 cod. proc. pen. (disposizione applicabile in virtù dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 610, comma 1, dello stesso codice). Il ricorso è inammissibile. invero necessario richiamare, quanto alla prima censura, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965. In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il primo motivo di ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte ha corredato di puntuali richiami giurisprudenziali i propri passaggi argomentativi, sia quanto all'affidabilità della deposizione dell'ispettore (specie in caso di mancata costituzione di parte civile da parte dell'ente titolare del marchio), sia quanto alla non necessità della prova della registrazione in caso di marchio di largo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle società produttrici. Sotto altro profilo, il convincimento in ordine alla contraffazione desunto dall'assoluta assenza di documentazione fiscale e dalla deposizione di un (peraltro qualificato) costituisce valutazione di merito che si sottrae - avuto riguardo anche al complessivo contesto qui in precedenza richiamato - a censure scrutinabili in questa sede. Manifestamente infondata è la residua censura. Al di là della non condivisibile prospettazione secondo cui l'elemento positivamente valutabile sarebbe costituito dalla irrogazione della pena nel minimo edittale, deve osservarsi che il richiamo ai plurimi precedenti anche specifici, nonché alla tipologia e quantità dei prodotti per cui è causa, nonché ad un ulteriore ingente sequestro di merce in altro magazzino della medesima ditta (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) risulta del tutto in linea con il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 1 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, che in applicazione del principio ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021