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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 settembre 2025

Cassazione n. 27448/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6163/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da- gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), MARO- [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con domicilio digitale ri- spettivamente [OSCURATO:EMAIL] e as- [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]'ANASTASIA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente ericorrente incidentale- avverso ORDINANZA di CORTE D ' [OSCURATO:PERSONA] n. 4695/ 2015depositata il 04/07/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2025 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1.La signora [OSCURATO:PERSONA] aveva conve- nuto davanti alla Corte d'appello di Napoli il Comune di [OSCURATO:PERSONA]'Ana- stasia al fine di ottenere la determinazione e la liquidazione della indennità prevista dall'art. 39 del d.p.r. n. 327/2001 in conseguen- za della reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio sull'area di sua proprietà sito nel territorio del Comune convenuto alla via Romani, oggetto di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e sottoposto al vincolo pre - espropriativo quinquennale, quantificata nell'importo di euro 2.675.074,80. 2.Costituitosi il Comune di [OSCURATO:PERSONA] , che eccepiva , ol- tre all'incompetenza funzionale della Corte d'appello, il difetto di le- gittimazione attiva della ricorrente e l'infondatezza della domanda, la Corte d'appello napoletana disponeva CTU, e, all ' esito, rigettava l'eccezione di incompetenza e di difetto di legittimazione attiva formulata dal Comune e accoglieva la domanda, determinando l ' in- dennità per la reiterazione del vincolo espropriativo nell'importo di euro 139.130,381, con condanna del Comune al pagamento della relativa somma,oltre interessi legali.

3. Avverso detta pronuncia la signora Pulcrano ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi , cui resiste il Co- mune con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidenta- le,affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] 4.Anteriormente all'udienza, con atto del 10 giugno 2025 la parte ricorrente principale e il Comune ricorrente incidentale hanno depositato atto di rinuncia reciproca alle domande ed agli atti, con- testualmente accettando le rinunce avversarie, con compensazione totale delle spese di lite. 5.Le rinunce soddisfano i requisiti di cui all'ar t. 390, comma secondo, cod. proc. civ. e, pertanto, il presente giudizio di cassa- zione va dichiarato estinto; a norma dell ' art. 391, ult. co., cod. proc. civ. non si fa luogo in ordine alle spese del presente giudizio, avendo le parti aderito alle rispettive rinunce.

P.Q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6163/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da- gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), MARO- [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con domicilio digitale ri- spettivamente [OSCURATO:EMAIL] e as- [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]'ANASTASIA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente ericorrente incidentale- avverso ORDINANZA di CORTE D ' [OSCURATO:PERSONA] n. 4695/ 2015depositata il 04/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2025 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1.La signora [OSCURATO:PERSONA] aveva conve- nuto davanti alla Corte d'appello di Napoli il Comune di [OSCURATO:PERSONA]'Ana- stasia al fine di ottenere la determinazione e la liquidazione della indennità prevista dall'art. 39 del d.p.r. n. 327/2001 in conseguen- za della reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio sull'area di sua proprietà sito nel territorio del Comune convenuto alla via Romani, oggetto di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e sottoposto al vincolo pre - espropriativo quinquennale, quantificata nell'importo di euro 2.675.074,80. 2.Costituitosi il Comune di [OSCURATO:PERSONA] , che eccepiva , ol- tre all'incompetenza funzionale della Corte d'appello, il difetto di le- gittimazione attiva della ricorrente e l'infondatezza della domanda, la Corte d'appello napoletana disponeva CTU, e, all ' esito, rigettava l'eccezione di incompetenza e di difetto di legittimazione attiva formulata dal Comune e accoglieva la domanda, determinando l ' in- dennità per la reiterazione del vincolo espropriativo nell'importo di euro 139.130,381, con condanna del Comune al pagamento della relativa somma,oltre interessi legali. 3. Avverso detta pronuncia la signora Pulcrano ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi , cui resiste il Co- mune con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidenta- le,affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] 4.Anteriormente all'udienza, con atto del 10 giugno 2025 la parte ricorrente principale e il Comune ricorrente incidentale hanno depositato atto di rinuncia reciproca alle domande ed agli atti, con- testualmente accettando le rinunce avversarie, con compensazione totale delle spese di lite. 5.Le rinunce soddisfano i requisiti di cui all'ar t. 390, comma secondo, cod. proc. civ. e, pertanto, il presente giudizio di cassa- zione va dichiarato estinto; a norma dell ' art. 391, ult. co., cod. proc. civ. non si fa luogo in ordine alle spese del presente giudizio, avendo le parti aderito alle rispettive rinunce. P.Q
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