CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 giugno 2026
Cassazione n. 17239/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata pressolo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via Aurora 43 (tel.06/85.56.71.11, fax 06/85.56.73.36)-ricorrente-controAgenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] N.1116/2024 depositata il 17/12/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 14128/2025Numero sezionale 1417/2026Numero di raccolta generale 17239/2026Data pubblicazione 01/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avutoriguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integralecompensazione tra le parti costituite. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.Così deciso in Roma, il 31/05/2026Andrea [OSCURATO:PERSONA]