CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 33308/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14817-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E FINANZE 80415740580; - intimato - avverso la sentenza n. 3838/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza dell'Il novembre 2019, la Corte di Appello di Roma, rigettava per difetto dei presupposti di cui all'art. 395 c.p.c. il ricorso per revocazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del 16 aprile 2018 con il quale la stessa Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della pronunzia del Tribunale di Roma sulla domanda proposta dalla stessa Rendina nei confronti del Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] e delle Finanze, avente ad oggetto l'annullamento delle sanzioni disciplinari comminate dall'Amministrazione datrice nei confronti dell'istante, aveva annullato la sanzione più grave della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 5, sancendo, al contrario, la legittimità della sanzione della multa di 4 ore; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto non essere riconducibile all'errore di fatto la censura avanzata dalla Rendina avverso la sentenza impugnata per revocazione, che, a suo dire, nel dichiarare legittima la sanzione della multa riconosceva l'effettività di comportamenti da ritenersi viceversa insussistenti e sforniti di prova; - che per la cassazione di tale decisione ricorre la Rendina, affidando l'impugnazione a due motivi, in relazione alla quale il Ministero, pur intimato, non ha svolto alcuna difesa; - che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO - che con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 395, comma 1, n. 3, c.p.c., 13, punto 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, 7, commi 2 e 3 I. n. 300/1970, 24, comma 5, CCNL per il comparto Ministeri del 16.5.1995, 55-bis, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 e 6 CEDU, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale, assumendo potersi individuare l'errore di fatto nella divergenza tra la realtà processuale e ciò che risulta espressamente dalla sentenza, avendo questa fondato la decisione non sui fatti introdotti con il ricorso originario (fatti questi ultimi non specificamente contestati dalla resistente; - che con il secondo motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenza e del procedimento sotto diversi profili dati dalla mancata sottoscrizione telematica della sentenza e degli ulteriori atti processuali, dalla mancata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, dal carattere apparente della motivazione, dalla mancata valutazione del diritto di accesso agli atti disciplinari e della conseguente violazione delle norme contrattuali concernenti il procedimento disciplinare; - che entrambi i motivi (i quali in quanto strettamente connessi, posso no essere qui trattati congiuntamente) si rivelano inammissibili; deve ritenersi, infatti, in base ai profili di doglianza su cui si incentra il primo motivo di ricorso - motivo che, piuttosto che dar conto in termini specifici dell'asserito travisamento dei fatti posti dalla sentenza oggetto di revocazione a fondamento della pronunzia in quanto non corrispondenti a quelli esposti, si limita, nel sostenere genericamente che si tratti di fatti insussistenti e sforniti di prova, a confutare l'apprezzamento degli elementi di fatto, da ritenersi corrispondenti a quelli esposti ed acquisiti agli atti, cui, in quel giudizio, perviene la Corte territoriale - che il motivo medesimo si risolva nella prospettazione di un vero e proprio errore di giudizio, inidoneo, in quanto tale, a prescindere dalla sua effettiva sussistenza o meno, a configurare l'errore revocatorio di cui all'art. 395, c.p.c.; - che, allo stesso modo, non rappresenta un errore di fatto il secondo motivo, piuttosto attinente a presunti errori di diritto relativi alla redazione motivazionale; - che pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, senza attribuzione delle spese per non aver il Ministero svolto difesa alcuna; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale a norma del comma 1 bis dello