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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 luglio 2022

Cassazione n. 38988/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Lette le conclusioni scritte, pervenute in data 28 luglio 2022, del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente che, nell'insistere nei motivi di ricorso, ha concluso per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 31 gennaio 2022, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Latina del 27 maggio 2021, nei confronti del ricorrente, ha ridotto la pena inflitta ad anni 4 e mesi 8 di reclusione, confermando nel resto.

Con la sentenza di primo grado, l'imputato era stato condannato, in sede di giudizio abbreviato, previa riqualificazione del delitto di rapina aggravata di cui al capo A) nel delitto di furto con strappo aggravato (art.624 bis e 61 n. 2 cod. pen.) e, riconosciuta la continuazione con il reato di lesioni aggravate di cui al capo B) alla pena di anni 4 e mesi 10 di reclusione ed euro 400,00 di multa, per essersi impossessato, pronunciando la frase "O la borsa o la vita", della borsa di [OSCURATO:PERSONA], strappandola di dosso all'anziana donna che nel frattempo aveva tentato di opporsi, scaraventandola a terra e facendole battere la testa, provocando così le lesioni di cui al capo B), con la recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale. [OSCURATO:PERSONA], in data 20 giugno 2020.

2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con l'unico motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 63 comma 4, 81, 99 comma 6, 624 bis cod. pen.

Lamenta il ricorrente che, il giudice di primo grado e successivamente la Corte di Appello non avrebbero tenuto in conto il criterio moderatore nella determinazione del trattamento sanzionatorio previsto dall'alt. 99 comma 6 cod. pen. in base al quale: "In nessun caso, l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo".

Alla data di commissione del fatto, dal certificato del casellario giudiziale del ricorrente risultavano le seguenti condanne irrevocabili: Sentenza del Tribunale di Latina in composizione monocratica di condanna alla pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione, irrevocabile in data 29 aprile 2020.

Decreto penale di condanna del Gip del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 430,00 euro di ammenda, irrevocabile in data 28 gennaio 2016.

Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale di Latina in composizione monocratica, pari ad anni 1 di reclusione e 200,00 euro di multa, irrevocabile in data 23 gennaio 2017.

Procedendo alla somma delle pene detentive e delle pene pecuniarie convertite ex art. 135 cod. pen., il cumulo delle pene precedenti risulta pari ad anni 1, mesi 10 e giorni 22 di reclusione e dunque pari ad una pena inferiore a quella calcolata per aumento della recidiva da parte dei giudici di merito, pari ad anni 2 e mesi 8 (2/3 della pena base pari ad anni 4).Alla pena così diversamente calcolata, pari ad anni 5 mesi 10 e giorni 22 di reclusione, andava aggiunto l'aumento per la continuazione con il capo B) pari a mesi 2 di reclusione.

La pena a cui applicare la diminuente del rito risultava pari ad anni 6 e 23 giorni, successivamente ridotta per il rito ad anni 4 e giorni 15 di reclusione.

Le medesime argomentazioni valgono per la pena pecuniaria.

Di conseguenza la sentenza deve essere annullata con riferimento alla determinazione della pena.

Con le conclusioni pervenute in data 28 luglio 2022 la difesa, ribadendo le argomentazioni contenute nel ricorso, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.L'unico motivo di ricorso è inedito.

Nell'atto di appello invero il ricorrente ha espresso le sue doglianze avuto riguardo unicamente alla mancata disapplicazione della contestata recidiva ai fini della determinazione del trattamento sanzicinatorio.

In questa sede lamenta che i giudici del merito avrebbero erroneamente applicato l'art.99 comma 6 cod. pen. in relazione all'art. 63 comma 4 cod. pen.

La pena base - lamenta il ricorrente- da cui è partito il giudice per il corretto aumento della recidiva è quella di anni cinque, essendo tuttavia in tale pena già compreso l'aumento per un'aggravante ad effetto speciale quale quella dell'art.624 bis comma 3 cod. pen.

Ciò ha impedito la applicazione dell'ulteriore criterio moderatore previsto nell'ipotesi di più aggravanti ad effetto speciale di cui all'art.63 n.4 cod. pen.

Siffatto motivo è stato proposto per la prima volta in questa sede è come tale è inammissibile.

La questione relativa all'aumento di pena per la recidiva rappresenta un motivo "nuovo" non risultando che la questione sia stata sollevata nel ricorso principale e, a dir del vero, non risultando neppure dalla semenza di appello che la questione sia stata sollevata in sede di gravame innanzi alla Corte territoriale e non essendo tale fatto altrimenti dimostrato.

Ora, se è ben vero che questa Corte di legittimità ha già chiarito che nel caso concorrano più circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o circostanze ad effetto speciale, si deve tener conto, ai sensi dell'art. 63, comma quarto, cod. pen., della pena stabilita per la circostanza più grave e dell'aumento complessivo di un terzo per tutte le altre circostanze globalmente considerate, le quali mantengono peraltro la natura di circostanze ad effetto speciale (Sez. 1, n. 19841 del 31/03/2005, Panaro, Rv. 233262 ed in tempi più recenti Sez.

U, n. 38518 del 27/11/2014, dep. 2015, Ventrici, Rv. 264674), deve però essere rilevato che tale questione, ove - come nel caso in esame - non tempestivamente dedotta non può essere rilevata di ufficio non essendo nel suo complesso la pena irrogata all'imputato "illegale", cioè diversa da quella prevista dalla legge od esorbitante i limiti indicati dalla legge stessa.

L'errore contenuto nella sentenza di primo grado incide soltanto sulle modalità di calcolo della pena poi definitivamente stabilita nel dispositivo, con la conseguenza che ove la pena (finale) sia contenuta nei limiti edittali e non siano intervenute medio-tempore modifiche normative che abbiano inciso sulle modalità di determinazione della stessa (come per contro ed ad esempio è avvenuto nei casi affrontati dalla più recente giurisprudenza in materia di normativa sugli stupefacenti) eventuali errori di diritto nelle modalità di calcolo della stessa rilevabili nella sentenza di primo grado, non potevano che essere oggetto di specifica doglianza in sede di appello, doglianza che per le ragioni sopra indicate non può essere prospettata (oltretutto tardivamente) per la prima volta in questa sede.

Dunque, va applicato al caso di specie il principio fissato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo il quale "L'errore di diritto contenuto nella sentenza di primo grado riguardante le modalità di calcolo della pena, comunque fissata entro i limiti edittali ed in assenza di modifiche normative incidenti sulla determinazione della stessa, non può essere prospettato per la prima volta con ricorso per cassazione, né è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., non potendosi ritenere nel suo complesso la pena irrogata all'imputato "illegale". ((Sez.2, n.46765 del 09/12/2021, Bruno, Rv.282322; Sez. 2 n. 14307 del 14/03/2017, Musumeci e altro, Rv. 269748).

2. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni scritte, pervenute in data 28 luglio 2022, del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente che, nell'insistere nei motivi di ricorso, ha concluso per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 31 gennaio 2022, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Latina del 27 maggio 2021, nei confronti del ricorrente, ha ridotto la pena inflitta ad anni 4 e mesi 8 di reclusione, confermando nel resto. Con la sentenza di primo grado, l'imputato era stato condannato, in sede di giudizio abbreviato, previa riqualificazione del delitto di rapina aggravata di cui al capo A) nel delitto di furto con strappo aggravato (art.624 bis e 61 n. 2 cod. pen.) e, riconosciuta la continuazione con il reato di lesioni aggravate di cui al capo B) alla pena di anni 4 e mesi 10 di reclusione ed euro 400,00 di multa, per essersi impossessato, pronunciando la frase "O la borsa o la vita", della borsa di [OSCURATO:PERSONA], strappandola di dosso all'anziana donna che nel frattempo aveva tentato di opporsi, scaraventandola a terra e facendole battere la testa, provocando così le lesioni di cui al capo B), con la recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale. [OSCURATO:PERSONA], in data 20 giugno 2020. 2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con l'unico motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 63 comma 4, 81, 99 comma 6, 624 bis cod. pen. Lamenta il ricorrente che, il giudice di primo grado e successivamente la Corte di Appello non avrebbero tenuto in conto il criterio moderatore nella determinazione del trattamento sanzionatorio previsto dall'alt. 99 comma 6 cod. pen. in base al quale: "In nessun caso, l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo". Alla data di commissione del fatto, dal certificato del casellario giudiziale del ricorrente risultavano le seguenti condanne irrevocabili: Sentenza del Tribunale di Latina in composizione monocratica di condanna alla pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione, irrevocabile in data 29 aprile 2020. Decreto penale di condanna del Gip del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 430,00 euro di ammenda, irrevocabile in data 28 gennaio 2016. Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale di Latina in composizione monocratica, pari ad anni 1 di reclusione e 200,00 euro di multa, irrevocabile in data 23 gennaio 2017. Procedendo alla somma delle pene detentive e delle pene pecuniarie convertite ex art. 135 cod. pen., il cumulo delle pene precedenti risulta pari ad anni 1, mesi 10 e giorni 22 di reclusione e dunque pari ad una pena inferiore a quella calcolata per aumento della recidiva da parte dei giudici di merito, pari ad anni 2 e mesi 8 (2/3 della pena base pari ad anni 4).Alla pena così diversamente calcolata, pari ad anni 5 mesi 10 e giorni 22 di reclusione, andava aggiunto l'aumento per la continuazione con il capo B) pari a mesi 2 di reclusione. La pena a cui applicare la diminuente del rito risultava pari ad anni 6 e 23 giorni, successivamente ridotta per il rito ad anni 4 e giorni 15 di reclusione. Le medesime argomentazioni valgono per la pena pecuniaria. Di conseguenza la sentenza deve essere annullata con riferimento alla determinazione della pena. Con le conclusioni pervenute in data 28 luglio 2022 la difesa, ribadendo le argomentazioni contenute nel ricorso, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.L'unico motivo di ricorso è inedito. Nell'atto di appello invero il ricorrente ha espresso le sue doglianze avuto riguardo unicamente alla mancata disapplicazione della contestata recidiva ai fini della determinazione del trattamento sanzicinatorio. In questa sede lamenta che i giudici del merito avrebbero erroneamente applicato l'art.99 comma 6 cod. pen. in relazione all'art. 63 comma 4 cod. pen. La pena base - lamenta il ricorrente- da cui è partito il giudice per il corretto aumento della recidiva è quella di anni cinque, essendo tuttavia in tale pena già compreso l'aumento per un'aggravante ad effetto speciale quale quella dell'art.624 bis comma 3 cod. pen. Ciò ha impedito la applicazione dell'ulteriore criterio moderatore previsto nell'ipotesi di più aggravanti ad effetto speciale di cui all'art.63 n.4 cod. pen. Siffatto motivo è stato proposto per la prima volta in questa sede è come tale è inammissibile. La questione relativa all'aumento di pena per la recidiva rappresenta un motivo "nuovo" non risultando che la questione sia stata sollevata nel ricorso principale e, a dir del vero, non risultando neppure dalla semenza di appello che la questione sia stata sollevata in sede di gravame innanzi alla Corte territoriale e non essendo tale fatto altrimenti dimostrato. Ora, se è ben vero che questa Corte di legittimità ha già chiarito che nel caso concorrano più circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o circostanze ad effetto speciale, si deve tener conto, ai sensi dell'art. 63, comma quarto, cod. pen., della pena stabilita per la circostanza più grave e dell'aumento complessivo di un terzo per tutte le altre circostanze globalmente considerate, le quali mantengono peraltro la natura di circostanze ad effetto speciale (Sez. 1, n. 19841 del 31/03/2005, Panaro, Rv. 233262 ed in tempi più recenti Sez. U, n. 38518 del 27/11/2014, dep. 2015, Ventrici, Rv. 264674), deve però essere rilevato che tale questione, ove - come nel caso in esame - non tempestivamente dedotta non può essere rilevata di ufficio non essendo nel suo complesso la pena irrogata all'imputato "illegale", cioè diversa da quella prevista dalla legge od esorbitante i limiti indicati dalla legge stessa. L'errore contenuto nella sentenza di primo grado incide soltanto sulle modalità di calcolo della pena poi definitivamente stabilita nel dispositivo, con la conseguenza che ove la pena (finale) sia contenuta nei limiti edittali e non siano intervenute medio-tempore modifiche normative che abbiano inciso sulle modalità di determinazione della stessa (come per contro ed ad esempio è avvenuto nei casi affrontati dalla più recente giurisprudenza in materia di normativa sugli stupefacenti) eventuali errori di diritto nelle modalità di calcolo della stessa rilevabili nella sentenza di primo grado, non potevano che essere oggetto di specifica doglianza in sede di appello, doglianza che per le ragioni sopra indicate non può essere prospettata (oltretutto tardivamente) per la prima volta in questa sede. Dunque, va applicato al caso di specie il principio fissato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo il quale "L'errore di diritto contenuto nella sentenza di primo grado riguardante le modalità di calcolo della pena, comunque fissata entro i limiti edittali ed in assenza di modifiche normative incidenti sulla determinazione della stessa, non può essere prospettato per la prima volta con ricorso per cassazione, né è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., non potendosi ritenere nel suo complesso la pena irrogata all'imputato "illegale". ((Sez.2, n.46765 del 09/12/2021, Bruno, Rv.282322; Sez. 2 n. 14307 del 14/03/2017, Musumeci e altro, Rv. 269748). 2. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
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