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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 38148/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere agli effetti penali nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni volontarie commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], del quale, nel corso di un alterco, con una spinta provocava la caduta dalle gradinate di uno stadio cagionandogli plurime fratture ad un braccio.

La Corte territoriale ha invece confermato agli effetti civili la condanna dell'imputato per il fatto descritto.

2. Avverso la sentenza ricorre ai soli effetti civili l'imputato articolando sette motivi.

Con il primo deduce vizi di motivazione in merito alla attendibilità del [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile, apoditticamente ritenuta nonostante il racconto del medesimo sia stato smentito in più punti dagli esiti dell'istruttoria dibattimentale.

In particolare sarebbe risultato falso che l'imputato lo avrebbe a lungo ingiuriato e che lo stesso sarebbe fuggito dallo stadio subito dopo la sua caduta.

In contrasto con le risultanze processuali sarebbe anche il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe rivolto nei confronti del Faccin in maniera pacifica, per invitarlo a desistere dal suo comportamento, quando invece risulta che lo avrebbe invece minacciato.

Scarsamente verosimili sarebbero altresì le dichiarazioni della persona offesa in merito alle conseguenze patite sul piano professionale a seguito delle lesioni subite.

Ulteriori vizi di motivazione vengono denunziati con i motivi dal secondo al quarto in merito alla ricostruzione della dinamica del fatto accolta dalla Corte territoriale ed alla illogica svalutazione dei testi della difesa Broccardo e Zaffonato, le cui dichiarazioni sarebbero invece logicamente idonee a comprovare l'accidentalità della caduta del [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe perso l'equilibrio mentre cercava di riprendere il proprio posto a sedere sulla gradinata, e che l'imputato non avrebbe spinto la presunta vittima, limitandosi a protendere le proprie braccia in avanti per contenere l'atteggiamento minaccioso di quest'ultima.

Ed in proposito i giudici del merito in maniera meramente congetturale avrebbero ritenuto che il conseguente contatto con la persona offesa si sarebbe tradotto in una effettiva spinta.

Ancora vizi di motivazione vengono dedotti con il quinto motivo, in merito alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato, nonché con il sesto, con il quale il ricorrente lamenta l'omessa confutazione dei rilievi svolti con i motivi d'appello sull'attendibilità dei testi d'accusa e sulla effettiva rilevanza delle loro dichiarazioni, peraltro non coincidenti.

Ed analoga doglianza viene avanzata con il settimo motivo in merito alla censurata concessione di una provvisionale in assenza della prova del danno morale patito dalla persona offesa.

3. Il difensore del Faccin ha trasmesso memoria di replica alle conclusioni del PG, con la quale ha rinunziato al settimo motivo, allegando procura speciale rilasciatagli a tal fine dall'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va anzitutto preso atto dell'intervenuta rinunzia del ricorrente al settimo motivo ad oggetto la concessione di una provvisionale in favore della parte civile, motivo che dunque deve essere giudicato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.

2. Nel resto il ricorso è fondato.

In realtà è inammissibile il latente tentativo del ricorrente - che caratterizza tutti i primi sei motivi - di sollecitare questa Corte ad una rivalutazione del compendio probatorio, compito che non può essere devoluto al giudice di legittimità.

Sono invece fondate le censure attraverso cui il ricorso cerca di mettere in rilievo il deficit motivazionale della sentenza in merito alla valutazione delle prove dichiarative.

Ed infatti, a fronte delle generiche argomentazioni con le quali il giudice di primo grado aveva sostenuto l'attendibilità della persona offesa e di alcuni dei testimoni oculari del fatto, con il gravame di merito erano stati articolati specifici rilievi finalizzati a far emergere le asserite contraddizioni esistenti tra le versioni fornite dalle diverse fonti e, soprattutto, il conflitto con le dichiarazioni rilasciate da ulteriori due testi (Broccardo e Zaffonato), che secondo la tesi difensiva avvaloravano invece la versione dell'imputato.

Tali rilievi non hanno trovato la dovuta attenzione da parte del giudice dell'appello, che si è sostanzialmente limitato - peraltro replicando la formula liquidatoria già adottata da quello di primo grado - ad imputare le discrepanze, le aporie e le presunte illogicità evidenziate dalla difesa alla inevitabile diversa percezione soggettiva degli eventi da parte dei dichiaranti.

In tal modo i giudici del merito hanno illegittimamente abdicato all'onere motivazionale che gli competeva alla luce della specificità dei rilievi difensivi - la cui fondatezza, si ripete, non spetta a questa Corte sondare - articolando un apparato giustificativo che si rivela solo apparente.

Anche volendo aegvallare l'argomentazione dispiegata dalla sentenza, ciò che la Corte di merito non ha spiegato è allora per quali ragioni la versione della persona offesa e dei testi d'accusa si farebbe preferire rispetto a quella, non tanto dell'imputato, quanto piuttosto dei testi a discarico citati in precedenza, dei quali nemmeno viene affermata (e ovviamente argomentata) l'inattendibilità e le cui dichiarazioni non sono state sostanzialmente valutate, anche solo per escluderne l'incompatibilità con il resto del compendio dichiarativo apparentemente posto a sostegno della conferma dell'affermazione della responsabilità del Faccin. 3.

Alla luce delle evidenziate lacune motivazionali la sentenza impugnata deve dunque essere annullata e deve disporsi il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, rimanendo assorbite le doglianze non specificamente trattate.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere agli effetti penali nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni volontarie commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], del quale, nel corso di un alterco, con una spinta provocava la caduta dalle gradinate di uno stadio cagionandogli plurime fratture ad un braccio. La Corte territoriale ha invece confermato agli effetti civili la condanna dell'imputato per il fatto descritto. 2. Avverso la sentenza ricorre ai soli effetti civili l'imputato articolando sette motivi. Con il primo deduce vizi di motivazione in merito alla attendibilità del [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile, apoditticamente ritenuta nonostante il racconto del medesimo sia stato smentito in più punti dagli esiti dell'istruttoria dibattimentale. In particolare sarebbe risultato falso che l'imputato lo avrebbe a lungo ingiuriato e che lo stesso sarebbe fuggito dallo stadio subito dopo la sua caduta. In contrasto con le risultanze processuali sarebbe anche il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe rivolto nei confronti del Faccin in maniera pacifica, per invitarlo a desistere dal suo comportamento, quando invece risulta che lo avrebbe invece minacciato. Scarsamente verosimili sarebbero altresì le dichiarazioni della persona offesa in merito alle conseguenze patite sul piano professionale a seguito delle lesioni subite. Ulteriori vizi di motivazione vengono denunziati con i motivi dal secondo al quarto in merito alla ricostruzione della dinamica del fatto accolta dalla Corte territoriale ed alla illogica svalutazione dei testi della difesa Broccardo e Zaffonato, le cui dichiarazioni sarebbero invece logicamente idonee a comprovare l'accidentalità della caduta del [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe perso l'equilibrio mentre cercava di riprendere il proprio posto a sedere sulla gradinata, e che l'imputato non avrebbe spinto la presunta vittima, limitandosi a protendere le proprie braccia in avanti per contenere l'atteggiamento minaccioso di quest'ultima. Ed in proposito i giudici del merito in maniera meramente congetturale avrebbero ritenuto che il conseguente contatto con la persona offesa si sarebbe tradotto in una effettiva spinta. Ancora vizi di motivazione vengono dedotti con il quinto motivo, in merito alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato, nonché con il sesto, con il quale il ricorrente lamenta l'omessa confutazione dei rilievi svolti con i motivi d'appello sull'attendibilità dei testi d'accusa e sulla effettiva rilevanza delle loro dichiarazioni, peraltro non coincidenti. Ed analoga doglianza viene avanzata con il settimo motivo in merito alla censurata concessione di una provvisionale in assenza della prova del danno morale patito dalla persona offesa. 3. Il difensore del Faccin ha trasmesso memoria di replica alle conclusioni del PG, con la quale ha rinunziato al settimo motivo, allegando procura speciale rilasciatagli a tal fine dall'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va anzitutto preso atto dell'intervenuta rinunzia del ricorrente al settimo motivo ad oggetto la concessione di una provvisionale in favore della parte civile, motivo che dunque deve essere giudicato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. 2. Nel resto il ricorso è fondato. In realtà è inammissibile il latente tentativo del ricorrente - che caratterizza tutti i primi sei motivi - di sollecitare questa Corte ad una rivalutazione del compendio probatorio, compito che non può essere devoluto al giudice di legittimità. Sono invece fondate le censure attraverso cui il ricorso cerca di mettere in rilievo il deficit motivazionale della sentenza in merito alla valutazione delle prove dichiarative. Ed infatti, a fronte delle generiche argomentazioni con le quali il giudice di primo grado aveva sostenuto l'attendibilità della persona offesa e di alcuni dei testimoni oculari del fatto, con il gravame di merito erano stati articolati specifici rilievi finalizzati a far emergere le asserite contraddizioni esistenti tra le versioni fornite dalle diverse fonti e, soprattutto, il conflitto con le dichiarazioni rilasciate da ulteriori due testi (Broccardo e Zaffonato), che secondo la tesi difensiva avvaloravano invece la versione dell'imputato. Tali rilievi non hanno trovato la dovuta attenzione da parte del giudice dell'appello, che si è sostanzialmente limitato - peraltro replicando la formula liquidatoria già adottata da quello di primo grado - ad imputare le discrepanze, le aporie e le presunte illogicità evidenziate dalla difesa alla inevitabile diversa percezione soggettiva degli eventi da parte dei dichiaranti. In tal modo i giudici del merito hanno illegittimamente abdicato all'onere motivazionale che gli competeva alla luce della specificità dei rilievi difensivi - la cui fondatezza, si ripete, non spetta a questa Corte sondare - articolando un apparato giustificativo che si rivela solo apparente. Anche volendo aegvallare l'argomentazione dispiegata dalla sentenza, ciò che la Corte di merito non ha spiegato è allora per quali ragioni la versione della persona offesa e dei testi d'accusa si farebbe preferire rispetto a quella, non tanto dell'imputato, quanto piuttosto dei testi a discarico citati in precedenza, dei quali nemmeno viene affermata (e ovviamente argomentata) l'inattendibilità e le cui dichiarazioni non sono state sostanzialmente valutate, anche solo per escluderne l'incompatibilità con il resto del compendio dichiarativo apparentemente posto a sostegno della conferma dell'affermazione della responsabilità del Faccin. 3. Alla luce delle evidenziate lacune motivazionali la sentenza impugnata deve dunque essere annullata e deve disporsi il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, rimanendo assorbite le doglianze non specificamente trattate. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tr
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