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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09574/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, articolato in fatto.

2. La sentenza impugnata adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come il ricorrente deve ritenersi responsabile del reato in concorso, in quanto dalle videoriprese e dialoghi intercettati emerge che "alla visione della sostanza stupefacente custodita nell'appartamento è chiara e non corrisponde a quella di un mero osservatore dell'altrui detenzione [...] ha verificato la sostanza stupefacente presa nel nascondiglio da "Aziz, l'ha pesata, ha collaborato alla sistemazione degli involucri e l'ha anche assaggiata.

La condotta è tipica del codententore".

Il ricorso reitera le motivazioni dell'appello.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, articolato in fatto. 2. La sentenza impugnata adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come il ricorrente deve ritenersi responsabile del reato in concorso, in quanto dalle videoriprese e dialoghi intercettati emerge che "alla visione della sostanza stupefacente custodita nell'appartamento è chiara e non corrisponde a quella di un mero osservatore dell'altrui detenzione [...] ha verificato la sostanza stupefacente presa nel nascondiglio da "Aziz, l'ha pesata, ha collaborato alla sistemazione degli involucri e l'ha anche assaggiata. La condotta è tipica del codententore". Il ricorso reitera le motivazioni dell'appello. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 09574/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris