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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2021

Cassazione n. 16885/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata e le memorie degli imputati; esaminati i motivi di ricorso; ritenuti i motivi inammissibili in quanto, il primo - relativo alla violazione dell'art. 552 cod. proc. pen., manifestamente infondato, il secondo - relativo al giudizio di responsabilità, perchè volto a sollecitare una non consentita rivisitazione fattuale, il terzo- riguardante il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto- in quanto meramente reiterativo di quanto già dedotto e correttamente valutato dai Giudici di merito, ed il quarto - relativo al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna, perché non dedotto in appello. rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, l'1 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] esidente \ \ [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata e le memorie degli imputati; esaminati i motivi di ricorso; ritenuti i motivi inammissibili in quanto, il primo - relativo alla violazione dell'art. 552 cod. proc. pen., manifestamente infondato, il secondo - relativo al giudizio di responsabilità, perchè volto a sollecitare una non consentita rivisitazione fattuale, il terzo- riguardante il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto- in quanto meramente reiterativo di quanto già dedotto e correttamente valutato dai Giudici di merito, ed il quarto - relativo al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna, perché non dedotto in appello. rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'1 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] esidente \ \ [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16885/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris