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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 maggio 2026

Cassazione n. 16330/2026

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ato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria,n. 554/2021 depositata il 05/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR ha rigettato l’appellodell’Agenzia delle Entrate e confermato la decisione di primo grado cheNumero registro generale 3127/2022Numero sezionale 3935/2026Numero di raccolta generale 16330/2026Data pubblicazione 26/05/2026aveva accolto il ricorso della società contribuente avverso l’avviso diaccertamento catastale emesso, in procedura Docfa, su due immobili adestinazione speciale categoria D;2. ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con tre motivi diricorso;3. resiste con controricorso, integrato da memoria, la societàcontribuente che chiede il rigetto del ricorso, specificando inoltre lapresenza di motivi rimasti assorbiti in appello che qui ripropone.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è fondato nei primi due motivi con il rigetto del terzo(vizio di motivazione della sentenza); la decisione deve essere cassatacon rinvio per nuovo giudizio alla CGT di secondo grado della Liguria,anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.2.

Con il primo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione degli art. 2, d.l. n. 16 del 1993, art. 1 e 3, D.M. n. 701 del1994 e art. 7, l. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ..Con il secondo motivo prospetta la violazione e falsa applicazionedell’art. 7, l. 212 del 2000 e art. 3, l. 241 del 1990 in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..I due motivi, che si trattano congiuntamente per evidenteconnessione logico-giuridica, sono fondati.La CTR ha annullato gli avvisi di accertamento impugnati, relativi adue immobili, subalterni 75 e 76, in categoria D/8 e D/1; l’Agenzia delleEntrate dopo le Docfa aveva rideterminato, con due avvisi, per ilsubalterno 75 la rendita catastale in euro 40.700,00 categoria D/8(rendita proposta in Docfa euro 22.040,00 D/8) e per il subalterno 76 larendita catastale di euro 24.800,00 categoria D/7 (rendita proposta inDocfa euro 12580,00 categoria D/1).Numero registro generale 3127/2022Numero sezionale 3935/2026Numero di raccolta generale 16330/2026Data pubblicazione 26/05/2026La CTR ha annullato gli avvisi confermando la decisione di primogrado per il vizio della motivazione degli stessi: “In conclusione gliaccertamenti impugnati vanno annullati non tanto in quanto agli stessinon sono allegati documenti citati ma in quanto risulta incomprensibile,con evidenti conseguenze sul diritto alla difesa, come sia l’ufficiopervenuto alle valutazioni in questione”.Risulta incontestato che gli avvisi di accertamento dopo le Docfanon abbiano modificato i dati fattuali dichiarati nelle Docfa, ma solo ivalori relativi; la stessa società controricorrente lo afferma nellecontrodeduzioni.Orbene, deve darsi continuità alle decisioni di questa Corte chenon richiedono, dopo la Docfa, una motivazione ‘rafforzata’ degliavvisi nell’ipotesi di assenza di modifica dei dati obiettivi e descrittiviindicati dal contribuente: «In tema di classamento di immobili,qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito dellacd. procedura DOCFA, quando gli elementi di fatto indicati dalcontribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenzatra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversavalutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, l'obbligodi motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la meraindicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita; mentre, ove visia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazionedeve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, alfine di consentire il pieno esercizio del diritto di difesa delcontribuente e di delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso»(Cass. Sez. 5, 19/11/2024, n. 29754, Rv. 673082 – 01 enumerosissime altre).Conseguentemente, ritenere nella specie immotivati gli avvisi diaccertamento all’esito della procedura Docfa risulta errato.

Quello checonseguentemente rileva, quindi, non è la motivazione degli avvisiNumero registro generale 3127/2022Numero sezionale 3935/2026Numero di raccolta generale 16330/2026Data pubblicazione 26/05/2026ma la prova in giudizio del corretto valore per la rendita catastale,che è concetto distinto (nella decisione impugnata infatti si parla diun raddoppio della rendita non giustificato, ma quest’aspetto esuladalla motivazione degli avvisi): «In tema di imposta di registro edINVIM, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7 della l. n. 212del 2000, che ha esteso alla materia tributaria i principi di cui all'art.3 della l. n. 241 del 1990, l'obbligo di motivazione dell'avviso diaccertamento di maggior valore deve ritenersi adempiuto mediantel'enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato,con le specificazioni in concreto necessarie per consentire alcontribuente l'esercizio del diritto di difesa e per delimitare l'ambitodelle ragioni deducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fasecontenziosa, nella quale l'Amministrazione ha l'onere di provarel'effettiva sussistenza dei presupposti per l'applicazione del criterioprescelto, ed il contribuente la possibilità di contrapporre altrielementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri» (Cass.Sez. 5, 10/03/2025, n. 6335, Rv. 674360 – 01; vedi anche Sez. 5,ord. n. 18750 del 2025).Infatti, l’avviso, non deve contenere anche le prove della pretesatributaria: «Nel processo tributario, ai fini della validità dell'avviso diaccertamento non rilevano l'omessa allegazione di un documento o lamancata ostensione dello stesso al contribuente se la motivazione,anche se resa per relationem, è comunque sufficiente, dovendosidistinguere il piano della motivazione dell'avviso di accertamento daquello della prova della pretesa impositiva e, corrispondentemente,l'atto a cui l'avviso si riferisce dal documento che costituisce mezzo diprova» (Sez. 5 - , Ordinanza n. 8016 del 25/03/2024, Rv. 670858 – 01;vedi anche ordinanza Sez. 5, n. 15881 del 6 giugno 2024).3.

Infondato è il terzo motivo di ricorso, relativo al vizio dimotivazione della sentenza.Numero registro generale 3127/2022Numero sezionale 3935/2026Numero di raccolta generale 16330/2026Data pubblicazione 26/05/2026In tema di motivazione meramente apparente della sentenza, questaCorte ha più volte affermato che il vizio ricorre allorquando il giudice, inviolazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto(Cost. art. 111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n. 4,cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell’art. 36,comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario),omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione,di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alladecisione assunta: «In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif.,dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso percassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazionedella sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimitàsulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto delminimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che vieneviolato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramenteapparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioniinconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purchéil vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali» (Sez. 1 - , Ordinanza n. 7090 del03/03/2022, Rv. 664120 - 01).

In tale grave forma di vizio non incorre lasentenza impugnata, laddove i giudici di appello – pur infine pervenendo,per le ragioni appena indicate nella disamina dei motivi che precedono, adun’erronea applicazione della disciplina di riferimento - hanno tuttaviaaffrontato i motivi di impugnazione con una ben individuabile risposta edargomentazione.

P.Q.Maccoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, rigetta il terzo motivo;cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversaNumero registro generale 3127/2022Numero sezionale 3935/2026Numero di raccolta generale 16330/2026Data pubblicazione 26/05/2026composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/05/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria,n. 554/2021 depositata il 05/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR ha rigettato l’appellodell’Agenzia delle Entrate e confermato la decisione di primo grado cheNumero registro generale 3127/2022Numero sezionale 3935/2026Numero di raccolta generale 16330/2026Data pubblicazione 26/05/2026aveva accolto il ricorso della società contribuente avverso l’avviso diaccertamento catastale emesso, in procedura Docfa, su due immobili adestinazione speciale categoria D;2. ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con tre motivi diricorso;3. resiste con controricorso, integrato da memoria, la societàcontribuente che chiede il rigetto del ricorso, specificando inoltre lapresenza di motivi rimasti assorbiti in appello che qui ripropone.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è fondato nei primi due motivi con il rigetto del terzo(vizio di motivazione della sentenza); la decisione deve essere cassatacon rinvio per nuovo giudizio alla CGT di secondo grado della Liguria,anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.2. Con il primo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione degli art. 2, d.l. n. 16 del 1993, art. 1 e 3, D.M. n. 701 del1994 e art. 7, l. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ..Con il secondo motivo prospetta la violazione e falsa applicazionedell’art. 7, l. 212 del 2000 e art. 3, l. 241 del 1990 in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..I due motivi, che si trattano congiuntamente per evidenteconnessione logico-giuridica, sono fondati.La CTR ha annullato gli avvisi di accertamento impugnati, relativi adue immobili, subalterni 75 e 76, in categoria D/8 e D/1; l’Agenzia delleEntrate dopo le Docfa aveva rideterminato, con due avvisi, per ilsubalterno 75 la rendita catastale in euro 40.700,00 categoria D/8(rendita proposta in Docfa euro 22.040,00 D/8) e per il subalterno 76 larendita catastale di euro 24.800,00 categoria D/7 (rendita proposta inDocfa euro 12580,00 categoria D/1).Numero registro generale 3127/2022Numero sezionale 3935/2026Numero di raccolta generale 16330/2026Data pubblicazione 26/05/2026La CTR ha annullato gli avvisi confermando la decisione di primogrado per il vizio della motivazione degli stessi: “In conclusione gliaccertamenti impugnati vanno annullati non tanto in quanto agli stessinon sono allegati documenti citati ma in quanto risulta incomprensibile,con evidenti conseguenze sul diritto alla difesa, come sia l’ufficiopervenuto alle valutazioni in questione”.Risulta incontestato che gli avvisi di accertamento dopo le Docfanon abbiano modificato i dati fattuali dichiarati nelle Docfa, ma solo ivalori relativi; la stessa società controricorrente lo afferma nellecontrodeduzioni.Orbene, deve darsi continuità alle decisioni di questa Corte chenon richiedono, dopo la Docfa, una motivazione ‘rafforzata’ degliavvisi nell’ipotesi di assenza di modifica dei dati obiettivi e descrittiviindicati dal contribuente: «In tema di classamento di immobili,qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito dellacd. procedura DOCFA, quando gli elementi di fatto indicati dalcontribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenzatra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversavalutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, l'obbligodi motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la meraindicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita; mentre, ove visia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazionedeve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, alfine di consentire il pieno esercizio del diritto di difesa delcontribuente e di delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso»(Cass. Sez. 5, 19/11/2024, n. 29754, Rv. 673082 – 01 enumerosissime altre).Conseguentemente, ritenere nella specie immotivati gli avvisi diaccertamento all’esito della procedura Docfa risulta errato. Quello checonseguentemente rileva, quindi, non è la motivazione degli avvisiNumero registro generale 3127/2022Numero sezionale 3935/2026Numero di raccolta generale 16330/2026Data pubblicazione 26/05/2026ma la prova in giudizio del corretto valore per la rendita catastale,che è concetto distinto (nella decisione impugnata infatti si parla diun raddoppio della rendita non giustificato, ma quest’aspetto esuladalla motivazione degli avvisi): «In tema di imposta di registro edINVIM, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7 della l. n. 212del 2000, che ha esteso alla materia tributaria i principi di cui all'art.3 della l. n. 241 del 1990, l'obbligo di motivazione dell'avviso diaccertamento di maggior valore deve ritenersi adempiuto mediantel'enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato,con le specificazioni in concreto necessarie per consentire alcontribuente l'esercizio del diritto di difesa e per delimitare l'ambitodelle ragioni deducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fasecontenziosa, nella quale l'Amministrazione ha l'onere di provarel'effettiva sussistenza dei presupposti per l'applicazione del criterioprescelto, ed il contribuente la possibilità di contrapporre altrielementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri» (Cass.Sez. 5, 10/03/2025, n. 6335, Rv. 674360 – 01; vedi anche Sez. 5,ord. n. 18750 del 2025).Infatti, l’avviso, non deve contenere anche le prove della pretesatributaria: «Nel processo tributario, ai fini della validità dell'avviso diaccertamento non rilevano l'omessa allegazione di un documento o lamancata ostensione dello stesso al contribuente se la motivazione,anche se resa per relationem, è comunque sufficiente, dovendosidistinguere il piano della motivazione dell'avviso di accertamento daquello della prova della pretesa impositiva e, corrispondentemente,l'atto a cui l'avviso si riferisce dal documento che costituisce mezzo diprova» (Sez. 5 - , Ordinanza n. 8016 del 25/03/2024, Rv. 670858 – 01;vedi anche ordinanza Sez. 5, n. 15881 del 6 giugno 2024).3. Infondato è il terzo motivo di ricorso, relativo al vizio dimotivazione della sentenza.Numero registro generale 3127/2022Numero sezionale 3935/2026Numero di raccolta generale 16330/2026Data pubblicazione 26/05/2026In tema di motivazione meramente apparente della sentenza, questaCorte ha più volte affermato che il vizio ricorre allorquando il giudice, inviolazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto(Cost. art. 111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n. 4,cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell’art. 36,comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario),omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione,di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alladecisione assunta: «In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif.,dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso percassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazionedella sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimitàsulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto delminimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che vieneviolato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramenteapparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioniinconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purchéil vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali» (Sez. 1 - , Ordinanza n. 7090 del03/03/2022, Rv. 664120 - 01). In tale grave forma di vizio non incorre lasentenza impugnata, laddove i giudici di appello – pur infine pervenendo,per le ragioni appena indicate nella disamina dei motivi che precedono, adun’erronea applicazione della disciplina di riferimento - hanno tuttaviaaffrontato i motivi di impugnazione con una ben individuabile risposta edargomentazione. P.Q.Maccoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, rigetta il terzo motivo;cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversaNumero registro generale 3127/2022Numero sezionale 3935/2026Numero di raccolta generale 16330/2026Data pubblicazione 26/05/2026composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/05/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
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