Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:T:2006:225
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del presidente del Tribunale 2 agosto 2006 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione
([OSCURATO:PERSONA]69/06 R)
«Procedimento sommario — [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione — Aiuti concessi dagli Stati — Urgenza»
1.
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza
— «Fumus boni iuris» — Carattere cumulativo — (Artt. 225, n. 1, CE, 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale,
art. 104, n. 2) (v. punti 31-33)
2.
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave ed irreparabile
(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 64-67, 69, 72, 80-81)
3.
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — «Fumus boni iuris» — Urgenza — Carattere
cumulativo (Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 84-86)
[OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 7 dicembre 2005, 2006/323/CE, relativa all’esenzione
dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella
regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l’Irlanda e l’Italia rispettivamente (GU L 119, pag. 12),
nella parte in cui riguarda la ricorrente
[OSCURATO:PERSONA]
1)
1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2)
2) Le spese sono riservate.