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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09182/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Salerno [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Salerno - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ritenendo trattarsi di reati espressivi solo di uno stile di vita improntato alla delinquenza, ha rigettato la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione, che era stata presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento a tre reati (rispettivamente, un furto aggravato risalente al novembre del 2015, un altro furto aggravato del luglio dello stesso anno e, infine, un possesso ingiustificato di chiavi false o grimaldelli del dicembre 2015).

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizi ex art. 606, comma 1, lett. b), lett. c) e lett. e) cod. proc. pen., per violazione di legge, con specifico riferimento agli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen., oltre che vizio di motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile.

Il giudice dell'esecuzione ha adeguatamente motivato, sebbene in modo sintetico, in ordine all'insussistenza del medesimo disegno criminoso, ritenendo non esservi alcun elemento da cui desumere una programmazione unitaria dei reati di cui sopra, che sono stati reputati, dunque, come il frutto di circostanze ed esigenze occasionali e contingenti.

4. Il ricorso, pertanto, risulta manifestamente aspecifico, in quanto le doglianze, oltre a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla base dell'ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), denunciano difetti di motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 20 febbraio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Salerno [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Salerno - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ritenendo trattarsi di reati espressivi solo di uno stile di vita improntato alla delinquenza, ha rigettato la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione, che era stata presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento a tre reati (rispettivamente, un furto aggravato risalente al novembre del 2015, un altro furto aggravato del luglio dello stesso anno e, infine, un possesso ingiustificato di chiavi false o grimaldelli del dicembre 2015). 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizi ex art. 606, comma 1, lett. b), lett. c) e lett. e) cod. proc. pen., per violazione di legge, con specifico riferimento agli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen., oltre che vizio di motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile. Il giudice dell'esecuzione ha adeguatamente motivato, sebbene in modo sintetico, in ordine all'insussistenza del medesimo disegno criminoso, ritenendo non esservi alcun elemento da cui desumere una programmazione unitaria dei reati di cui sopra, che sono stati reputati, dunque, come il frutto di circostanze ed esigenze occasionali e contingenti. 4. Il ricorso, pertanto, risulta manifestamente aspecifico, in quanto le doglianze, oltre a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla base dell'ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), denunciano difetti di motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20 febbraio
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