CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 gennaio 2026
Cassazione n. 18184/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'ordinanza del 23/09/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Trentoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol'annullamento con rinvio limitatamente al secondo motivo di ricorso e la declaratoriad'inammissibilità per gli altri motivi;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre percassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza diTrento, su impulso della Procura generale di Trento, ha corretto l’errore materiale - relativoalla determinazione dei semestri di pena valutabili ai fini della concessione della liberazioneanticipata - contenuto nella propria precedente ordinanza in data 10 giugno 2025 e, perquanto d’interesse in questa sede, nel senso che l’ultimo semestre di pena valutabile eraquello compreso tra il 23 settembre 2024 e il 22 marzo 2025. 2. Per l'annullamento dell'impugnata ordinanza la ricorrente deduce i seguenti tre motividi ricorso.2.1. Con il primo eccepisce la nullità del provvedimento impugnato per violazione delcontraddittorio, essendo stata adottata la procedura de plano, senza alcun preventivo avvisoalla condannata e al suo difensore, ma sulla base unicamente della sollecitazione delPubblico ministero.2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 127 cod. proc. pen. e deicriteri di computo dei termini fissati a mesi.Il Tribunale di sorveglianza, discostandosi dal corretto criterio di computo fatto propriodallo stesso Procuratore generale nella segnalazione dell’opportunità della correzionedell’errore materiale, ha erroneamente fissato i semestri calcolando il numero dei giorni delmese, così spostando in avanti di tre giorni l’ultimo semestre.2.3. Con il terzo motivo deduce l’illegittimità derivata dell’ordinanza con la quale, in data25 settembre 2025, il Magistrato di sorveglianza di Trento ha dichiarato inammissibilel’istanza di liberazione anticipata, formulata in data 19 settembre 2025, per non essereancora maturato il relativo semestre di pena.La corretta applicazione dei criteri di computo dei termini stabiliti a mesi avrebbedeterminato l’anticipazione della fine dell’ultimo semestre di pena alla data del 19 settembre2025, tale da rendere l’istanza di liberazione anticipata perfettamente delibabile dal Giudicespecializzato.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scrittadepositata il 7 gennaio 2026, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnatalimitatamente al secondo motivo di ricorso e la declaratoria d’inammissibilità dei restantimotivi. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.1. È manifestamente infondato il primo motivo.Se è vero che «l'adozione de plano, senza fissazione della camera di consiglio e avvisoalle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordinegenerale ex art. 178 cod. proc. pen.» (Sez. 4, n. 8612 del 08/02/2022, [OSCURATO:PERSONA].282933 – 01; Sez. 3, n. 36350 del 23/03/2015, Bertini, Rv. 265638 - 01 Sez. 1, n. 1674 del09/01/2013, Ioculano, Rv. 254230), è altrettanto pacifico che la violazione del contraddittoriopuò essere denunciata mediante il ricorso per cassazione soltanto allorquando la partededuca un concreto interesse alla celebrazione dell'udienza camerale (Sez. 1, n. 20984 del23/06/2020, Zampollo, Rv. 279219 – 01; Sez. 5, n. 28085 del 04/06/2019, Blasizza, Rv.277247).Nel caso in scrutinio la ricorrente non ha dedotto alcun concreto interesse a parteciparealla camera di consiglio al fine di allegare fatti o situazioni decisive, direttamente incidenti sulprovvedimento impugnato.2. Sono del pari inammissibili il secondo e il terzo motivo che possono essere trattaticongiuntamente per la connessione logica delle questioni dedotte.La deduzione della ricorrente – secondo la quale qualora la durata di un termine vengafissata in mesi ovvero in anni occorre far riferimento al calendario comune, sicchéil termine scade nel giorno corrispondente a quello del mese o dell'anno di inizio, dovendosiil calcolo eseguire non ex numero, bensì ex nominatione dierum(Sez. 1, Sentenza n. 850 del31/03/1989, Papeno, Rv. 181074 – 01) – è astrattamente fondata.Tuttavia, la stessa ricorrente ha precisato (p. 4 del ricorso per cassazione) di esserestata scarcerata il 19 settembre 2025, ovverosia nello stesso giorno in cui ha svolto istanzaper la liberazione anticipata e indipendentemente dalla mancata concessione di dettobeneficio.I motivi dedotti con il ricorso per cassazione non sono, pertanto, sostenuti dall'interessea impugnare, che è subordinato alla presenza di uninteresseimmediato, concreto e attualearimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale dicui si contesta la correttezza e a conseguire un'utilità, ossia una decisione dalla quale deriviper il ricorrente un risultato più vantaggioso. [OSCURATO:PERSONA]. U, n. 6624 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2021, Marinaj, Rv. 251694 si è efficacementeevidenziato che «nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare nonpuò essere basata sul concetto di soccombenza – a differenza delle impugnazioni civili chepresuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto diinteressi contrapposti – ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nellafinalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione disvantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, delconseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggettodel gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo».Carenza d’interesse che deve essere valutata al momento della decisione, al fine diverificare in quel momento la persistenza di un interesse all'impugnazione, la cui attualitàpotrebbe essere venuta meno anche a causa di un mutamento della situazione di fatto o didiritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, operché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ognirilevanza per il superamento del punto controverso.Nel caso in scrutinio la carenza d’interesse derivante dall’avvenuta scarcerazione(come detto, avvenuta il 19 settembre 2025) preesisteva al ricorso per cassazione (in data21 ottobre 2025).3. Il ricorso, come anticipato, dev’essere dichiarato inammissibile e la ricorrentedev’essere condannata, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,al pagamento delle speseprocessuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n.186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equodeterminare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.È appena il caso di evidenziare come non possa, nel caso in esame, essere applicato ilprincipio, espresso dalla giurisprudenza maggioritaria di questa Corte e condiviso dalCollegio, secondo cui «In tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazioneper sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrentecomporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle speseprocessuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, inquanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi disoccombenza» (ex multis, Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Puja, Rv. 282549 – 01), poiché– come appena osservato – non viene qui in rilievo un’ipotesi di difetto d’interesse perragioni sopravvenute. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 10/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]