CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 26905/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11947/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; - ri corrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t.; -controricorrente – avverso la sentenza del Tribunale di Mantova n. 213/2021, pubblicata il 25 febbraio 2021. Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve –ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione;atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico della parte ricorrente che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo; P.Q.M. Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune controricorrente, delle spese di detto giudizio, liquidate in complessivi euro 500,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.c. nella misura e sulle voci come per legge. Roma, 30 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]