CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 maggio 2022
Cassazione n. 17165/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15591/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. NATOLI 143, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] N.3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]’ SALVATORE -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO MESSINA n. 294/2022 depositata il05/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con deliberazione del 27 giugno 2013 il Consiglio comunale di S. [OSCURATO:PERSONA] dispose la surroga di [OSCURATO:PERSONA], consigliere comunale dimissionario, convalidando l’elezione di [OSCURATO:PERSONA] e, con deliberazione n. 29 del 25 marzo 2014, la revocò disponendo la decadenza dalla carica di [OSCURATO:PERSONA], a seguito della comunicazione da parte del Prefetto di Messina della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. applicatagli per la durata di un anno dal Tribunale di Messina con decreto divenuto irrevocabile il 10 luglio 1997. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la predetta delibera fu rigettato dal Tribunale di Patti e il gravame fu rigettato dalla Corte d’appello di Messina con sentenza del 5 maggio 2022, avverso la quale è proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, resistiti dal Comune di S. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Devono essere esaminati prioritariamente il terzo e quarto motivo alla stregua del principio della ragione più liquida. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia illegittimità della delibera consiliare del 25 marzo 2014 e nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 10 ss. del d.lgs. n. 235 del 2012, “in combinato disposto con le norme del codice antimafia [d.lgs. n. 159 del 2011] e con gli articoli 3 e 51 della Costituzione”, omesso esame di fatto decisivo e omessa pronuncia, per avere la sentenza impugnata trascurato che per gli stessi fatti per i quali gli era stata applicata la misura di prevenzione egli era stato assolto con formula piena della Corte d’appello di Messina con sentenza irrevocabile n. 4/2006. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione potrebbe giustificare l’incandidabilità e la decadenza dalla carica solo in mancanza di una sentenza assolutoria definitiva, la quale farebbe venir meno il crisma della definitività della misura coercitiva applicata a chi, come il ricorrente, sia stato indiziato di appartenere a una delle associazioni di cui all’art. 4, comma 1, lett. a-b), del d.lgs. n. 159 del 2011. Il quarto motivo (numerato in ricorso come terzo) denuncia omesso esame di un fatto decisivo e violazione e falsa applicazione di norme di diritto, per avere la sentenza impugnata ritenuto che l’estinzione anticipata dell’incandidabilità, ex art. 15, comma 3, del d. lgs. n. 235 del 2012, possa conseguire esclusivamente a una sentenza di riabilitazione, la quale tuttavia presuppone una sentenza di condanna mancante nella specie, mentre a maggior ragione un giudicato assolutorio con formula piena dovrebbe essere idoneo a fare venire meno alla radice il presupposto della misura di prevenzione. I predetti motivi, da esaminare congiuntamente essendo reciprocamente connessi, sono fondati. La questione sottoposta al vaglio di legittimità riguarda la candidabilità di chi sia attinto dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. perché indiziato di appartenere a una delle associazioni di cui all’art. 4, comma 1, lett. a)-b), del d.lgs. n. 159 del 2001 e poi sia assolto con formula piena in data precedente alla candidatura. La suddetta misura fu irrogata al ricorrente dal Tribunale di Messina con decreto divenuto irrevocabile il 10 luglio 1997 per la durata di un anno dal 22 gennaio 1997 al 21 gennaio 1998, essendo stato indagato nel procedimento “[OSCURATO:PERSONA]”, e la deliberata convalida della sua elezione a consigliere comunale in data 27 giugno 2013 fu revocata con l’impugnata deliberazione del 25 marzo 2014, benché assolto con formula piena con sentenza della Corte d’appello di Messina n. 4/2006. La ratio decidendi espos ta nella sentenza impugnata si basa sul convincimento che l’incandidabilità e la decadenza dalla carica operano in presenza di una misura di prevenzione irrogata con provvedimento definitivo a chi sia indiziato di appartenere ad una delle associazioni criminose indicate, non rilevando il sopravvenuto giudicato penale assolutorio, alla luce del principio secondo cui “l’azione di prevenzione può essere esercitata anche indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale” ( art. 29 del d.lgs. n. 159 del 2011), fatti salvi esclusivamente gli effetti della riabilitazione, non richiesta dall’interessato. A sostegno di tale convincimento la Corte territoriale ha richiamato le seguenti coordinate normative: a) l’art. 10 del d.lgs. n. 235 del 2012, secondo cui: “Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale… f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settemb re 2011, n. 159 ” (comma 1); b) “ ” (comma 4); d) l’art. 11 del d.lgs. n. 235 del 2012 secondo cui “Chi ricopre una delle cariche indicate all’articolo 10, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione” (comma 7); e) l’art. 15 del d. lgs. cit. secondo cui “La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l’unica causa di estinzione anticipata dell’incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo…” (comma 3); f) “L’incandidabilità disciplinata dagli articoli… 10, comma 1, lettera f), si estingue per effetto del procedimento di riabilitazione previsto dall’articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159” (comma 4). La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata non è condivisibile. Il principio valorizzato dalla Corte territoriale di indipendenza dell’esercizio dell’azione penale dall’azione di prevenzione, se giustifica la incandidabilità e la decadenza di diritto dalla carica (e la nullità dell’elezione o nomina) di colui che sia stato attinto da una misura di prevenzione irrogata prima e indipendentemente da una condanna (definitiva o non), non può giustificare una analoga conclusione nel caso in cui la misura di prevenzione sia seguita da una sentenza assolutoria con formula piena pronunciata in relazione agli stessi fatti, senza (quantomeno) una rinnovata e attuale valutazione delle circostanze poste, anche molti anni prima, a fondamento di quella misura. Nella giurisprudenza penale di questa Corte, in tema di misure di prevenzione, è acquisito il principio secondo cui l’intervenutaassoluzione dal reato di cui all’art. 416 - bis cod. pen. non comporta l’automatica revoca del provvedimento dellasorveglianza speciale, ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011, a condizione che risulti adeguatamente verificata e motivata la permanenza dell’inquadramento del soggetto nella specifica categoria di pericolosità soggettiva tipizzata dalla legge che era stata contestata al proposto e nel cui ambito lo stesso era stato inquadrato nel provvedimento genetico (cfr. Cass. 6 sez. pen. n. 20576del 2020 e 1 sez. pen. n. 24707 del 2018; nel senso che è illegittimo il decreto con il quale il giudice di appello abbia confermato la misura dellasorveglianza speciale, omettendo la motivazione in ordine alla sopravvenutaassoluzione del soggetto dalla imputazione di associazione mafiosa, che aveva costituito, in primo grado, il presupposto di applicazione della misura, cfr. Cass.6 sez. pen. n. 6588 del 2013). Il principio, da un lato, è coerente con la limitatezza temporale della misura della sorveglianza speciale (che “cessa di diritto allo scadere del termine nel decreto stesso stabilito, se il sorvegliato speciale non abbia, nel frattempo, commesso un reato”, ai sensi dell’art.14, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011) e, dall’altro, ben si attaglia alla fattispecie in esame in cui la misura di prevenzione è stata disposta per un anno sino a data (gennaio 1998) antecedente di molti anni sia alla sentenza assolutoria del 2006 sia alla candidatura risalente al 2013, senza che nella sentenza impugnata risulti che la questione dell’attuale pericolosità del soggetto abbia costituito oggetto di rinnovata valutazione. Né a sostegno della soluzione seguita dalla Corte territoriale potrebbero essere utili le richiamate disposizioni di cui agli artt. 11, comma 7, e 15, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 235 del 2012: la prima, limitandosi a prevedere la decadenza (oltre che “dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna”) “dalladata in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione”, non si riferisce al caso in cui la candidatura sia successiva (e di molti anni) alla data prevista di cessazione della misura stessa e sia intervenuta sentenza assolutoria per gli stessi fatti, come nella specie; l’altra (art. 15 cit.), prevedendo che la sentenza di riabilitazione sia “l’unica causa di estinzione anticipata dell’incandidabilità”, postula la persistente efficacia della misura di prevenzione all’esito di una valutazione attuale di pericolosità del soggetto da compiere – e nella specie non compiuta – dopo (e nonostante) il giudicato assolutorio intervenuto molti anni prima della candidatura. A conferma della conclusione così raggiunta è l’art. 11, commi 1, lett. c), e 6 del d.lgs. n. 235 del 2012 che prevede, da un lato, la sospensione degli amministratori locali in presenza di un provvedimento non definitivo dell’autorità giudiziaria che irroghi la misura di prevenzione agli indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all’art. 4, comma 1, lett. a-b, del d. lgs. n. 159 del 2011) e, dall’altro, la cessazione della stessa sospensione nel caso in cui “venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione”. In altri termini, se una sentenza assolutoria non passata in giudicato è idonea a fare cessare la misura di prevenzione irrogata con provvedimento non definitivo, non si comprenderebbe perché una sentenza assolutoria passata in giudicato non sarebbe idonea a far cessare la misura di prevenzione disposta con provvedimento definitivo. A proposito dell’istanza di riabilitazione, intesa come unico strumento idoneo a far cessare gli effetti invalidanti della elezione, si osserva che la prova “costante ed effettiva di buona condotta” (art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011) che il soggetto è tenuto a fornire a fondamento della stessa presuppone la perdurante efficacia della misura di prevenzione che, nella specie, mal si concilia con la prevista durata della stessa (sino a gennaio 1998). il primo motivo riguardante il procedimento seguito nella trattazione della controversia in appello; il secondo riguardante la questione della procedibilità dell’appello, a seguito dello svolgimento delle elezioni successive nel 2018; il quinto motivo (numerato in ricorso come quarto, logicamente condizionato al rigetto dei due precedenti motivi che sono stati accolti) riguardante l’eccepita illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 235 del 2012, nella parte in cui non prevede che, ai fini della incandidabilità, la misura di prevenzione definitiva debba essere connessa a una sentenza di condanna (seppur non definitiva) per gli stessi fatti, risultando altrimenti negativamente e irragionevolmente inciso il diritto di elettorato passivo in presenza di un giudicato assolutorio; il sesto (numerato come quinto) motivo riguardante il governo delle spese nei precedenti gradi di giudizio. In conclusione, in accoglimento del terzo e quarto motivo, la sentenza impugnata è cassata con rinvio della causa al giudice di merito per un nuovo esame e per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo e quarto motivo e dichiara assorbiti gli altri m