CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42499/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i primi tre motivi di ricorso (responsabilità in ordine al delitto di illecita coltivazione e trattamento sanzionatorio) sono riproduttivi di identiche censure già formulate in sede di gravame e correttamente confutate dai Giudici di merito; che, in ordine ai motivi (primo e secondo) afferenti alla responsabilità, gli stessi si rivelano altresì generici nella parte in cui non si confrontano con quanto osservato in sentenza con particolare riferimento al dato quantitativo (oltre sei chilogrammi di marijuana già confezionata o messa ad essiccare), che in ordine alle censure rivolte al trattamento sanzionatorio con il terzo motivo si osserva come la Corte territoriale ha dato atto dell'adeguatezza della pena base determinata significativamente al di sopra del minimo edittale, tenuto conto della qualificata ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, in cui la condotta era stata riqualificata, nonostante il considerevole dato ponderale; osservato che generico risulta anche il quarto motivo (afferente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena) in cui il ricorrente, pur dolendosi della revoca della sospensione condizionale della pena relativamente alla condanna passata in giudicato non oltre i cinque anni e di quella concessa con la sentenza di primo grado (in ordine alla quale non sussistevano i presupposti), omette di indicare le ragioni in diritto del dedotto vizio; che, infatti, risulta consolidato il principio di diritto secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano generici, ovvero non contenenti la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d