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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 00654/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigli lette 1=3 ei41P le conclusioni del PGdi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Magistrato di sorveglianza di Bari ha reiterato la declaratoria di inammissibilità del reclamo (già resa in data 10 giugno 2024) proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza emessa, il 29 maggio 2024, dal medesimo Magistrato, di rigetto dell'istanza di liberazione anticipata relativa alla pena residua di mesi cinque e giorni otto di reclusione. 2.Propone tempestivo ricorso per cassazione Pesce, per il tramite del difensore, affidando le proprie doglianze a un unico motivo, di seguito riassunto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

La condanna definitiva, con sentenza della Corte di appello di Bari, è relativa alla pena di anni due mesi, quattro e giorni tredici di reclusione oltre la multa.

Pesce è in espiazione della pena residua di mesi cinque e giorni otto di reclusione, ma ha maturato n. 135 giorni di liberazione anticipata per la concessione della quale il difensore ha proposto istanza.

Con ordinanza, depositata il 29 maggio 2024, il Magistrato di sorveglianza di Bari ha rigettato la richiesta ritenendo che, in data 27 aprile 2024, Pesce si era reso responsabile di condotte integranti reato che, essendo gravi, non potevano non ripercuotersi sui periodi di detenzione già sofferti per i quali si invocava il beneficio.

Avverso detto provvedimento il difensore ha proposto reclamo, dichiarato inammissibile in data 10 giugno 2024, provvedimento reiterato in data 12 giugno 2024, in quanto il Magistrato di sorveglianza ha riscontrato che il reclamo era stato inviato a indirizzo p. e. c. errato.

Il ricorrente espone che, per le ripetute, mancate consegne, all'indirizzo p. e. c. dedicato, il reclamo è stato inviato ad altro indirizzo p. e. c., ma sempre riferibile al medesimo Ufficio del Magistrato di sorveglianza e, comunque, già precedentemente in uso. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, quindi, avrebbe dovuto trasmettere l'atto al Giudice competente, in forza del principio di conservazione del reclamo e, in ogni caso, il Magistrato non avrebbe potuto dichiarare l'inammissibilità, in quanto si tratta di attività di competenza esclusiva del Tribunale di sorveglianza.

Si richiama precedente di legittimità indicato come in termini (Sez. 1, n. 16330 del 26/01/2024).

In ogni caso, si eccepisce l'illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 24, 27 comma due e 111 cost, dell'art 87-bis, comma 7, lett. c) d.

Igs. n. 150 del 10 ottobre 2022. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, M. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso con requisitoria scritta chiedendo l'annullamento senza rinvio del decreto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

1.1. Va precisato che, ai sensi del comma 8 dell'art. 87-bis d.

Igs. n. 150 del 2022, l'inammissibilità dell'impugnazione deve essere dichiarata, ai sensi del comma 7 dell'art. 87-bis cit., dal giudice a quo, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente.

Invero, la norma sancisce che, nei casi previsti dal comma 7, del medesimo articolo, è il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato che dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione.

Tra i casi previsti dal comma 7 lett. c), invero, è annoverato quello dell'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 3, cod. proc. pen., quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato.

Tuttavia, la motivazione offerta nel provvedimento censurato è, senz'altro, carente perché si limita a riscontrare, genericamente, l'irritualità del reclamo, perché l'indirizzo di posta elettronica utilizzato è errato.

Invero, questo Collegio - pur rinnovando il principio di diritto secondo il quale, in tema di impugnazioni, è inammissibile il gravame depositato telematicamente, presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all'art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (tra le altre, Sez. 4, n. 48804 del 14/11/2023, Ciattaglia, Rv. 285399) - rileva che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato il condivisibile orientamento secondo il quale se l'indirizzo di posta certificata dell'Ufficio giudiziario destinatario dell'impugnazione è un indirizzo comunque dedicato (cfr. Sez. 5, n. 24953 del 10/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281414 - 01), detto utilizzo non è causa di inammissibilità dell'impugnazione.

Invero, si è affermato (nel caso preso in esame nel precedente citato, in tema di disciplina pandemica da Covid-19, nei procedimenti cautelari) che non è causa di inammissibilità dell'impugnazione la sua trasmissione a un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'Ufficio giudiziario di destinazione, diverso da quello indicato come abilitato dal provvedimento organizzativo del Presidente del Tribunale, ma, comunque, compreso nell'elenco allegato al provvedimento del Direttore generale dei Sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, contenente l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Infatti, si è rilevato che tale sanzione processuale è prevista dall'art. 24, comma 6-sexies, lett. e), d.l. cit. esclusivamente in caso di utilizzo di indirizzi PEC di destinazione non ricompresi neppure nell'allegato del citato provvedimento direttoriale.

1.2. Di tale verifica il provvedimento censurato non rende conto.

Sicché si impone l'annullamento con rinvio (cfr. Sez. 1, n. n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, Selis, Rv. 280524 - 01) per nuovo esame al Magistrato di sorveglianza competente.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigli lette 1=3 ei41P le conclusioni del PGdi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Magistrato di sorveglianza di Bari ha reiterato la declaratoria di inammissibilità del reclamo (già resa in data 10 giugno 2024) proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza emessa, il 29 maggio 2024, dal medesimo Magistrato, di rigetto dell'istanza di liberazione anticipata relativa alla pena residua di mesi cinque e giorni otto di reclusione. 2.Propone tempestivo ricorso per cassazione Pesce, per il tramite del difensore, affidando le proprie doglianze a un unico motivo, di seguito riassunto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. La condanna definitiva, con sentenza della Corte di appello di Bari, è relativa alla pena di anni due mesi, quattro e giorni tredici di reclusione oltre la multa. Pesce è in espiazione della pena residua di mesi cinque e giorni otto di reclusione, ma ha maturato n. 135 giorni di liberazione anticipata per la concessione della quale il difensore ha proposto istanza. Con ordinanza, depositata il 29 maggio 2024, il Magistrato di sorveglianza di Bari ha rigettato la richiesta ritenendo che, in data 27 aprile 2024, Pesce si era reso responsabile di condotte integranti reato che, essendo gravi, non potevano non ripercuotersi sui periodi di detenzione già sofferti per i quali si invocava il beneficio. Avverso detto provvedimento il difensore ha proposto reclamo, dichiarato inammissibile in data 10 giugno 2024, provvedimento reiterato in data 12 giugno 2024, in quanto il Magistrato di sorveglianza ha riscontrato che il reclamo era stato inviato a indirizzo p. e. c. errato. Il ricorrente espone che, per le ripetute, mancate consegne, all'indirizzo p. e. c. dedicato, il reclamo è stato inviato ad altro indirizzo p. e. c., ma sempre riferibile al medesimo Ufficio del Magistrato di sorveglianza e, comunque, già precedentemente in uso. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, quindi, avrebbe dovuto trasmettere l'atto al Giudice competente, in forza del principio di conservazione del reclamo e, in ogni caso, il Magistrato non avrebbe potuto dichiarare l'inammissibilità, in quanto si tratta di attività di competenza esclusiva del Tribunale di sorveglianza. Si richiama precedente di legittimità indicato come in termini (Sez. 1, n. 16330 del 26/01/2024). In ogni caso, si eccepisce l'illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 24, 27 comma due e 111 cost, dell'art 87-bis, comma 7, lett. c) d. Igs. n. 150 del 10 ottobre 2022. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, M. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso con requisitoria scritta chiedendo l'annullamento senza rinvio del decreto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 1.1. Va precisato che, ai sensi del comma 8 dell'art. 87-bis d. Igs. n. 150 del 2022, l'inammissibilità dell'impugnazione deve essere dichiarata, ai sensi del comma 7 dell'art. 87-bis cit., dal giudice a quo, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente. Invero, la norma sancisce che, nei casi previsti dal comma 7, del medesimo articolo, è il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato che dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione. Tra i casi previsti dal comma 7 lett. c), invero, è annoverato quello dell'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 3, cod. proc. pen., quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato. Tuttavia, la motivazione offerta nel provvedimento censurato è, senz'altro, carente perché si limita a riscontrare, genericamente, l'irritualità del reclamo, perché l'indirizzo di posta elettronica utilizzato è errato. Invero, questo Collegio - pur rinnovando il principio di diritto secondo il quale, in tema di impugnazioni, è inammissibile il gravame depositato telematicamente, presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all'art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (tra le altre, Sez. 4, n. 48804 del 14/11/2023, Ciattaglia, Rv. 285399) - rileva che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato il condivisibile orientamento secondo il quale se l'indirizzo di posta certificata dell'Ufficio giudiziario destinatario dell'impugnazione è un indirizzo comunque dedicato (cfr. Sez. 5, n. 24953 del 10/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281414 - 01), detto utilizzo non è causa di inammissibilità dell'impugnazione. Invero, si è affermato (nel caso preso in esame nel precedente citato, in tema di disciplina pandemica da Covid-19, nei procedimenti cautelari) che non è causa di inammissibilità dell'impugnazione la sua trasmissione a un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'Ufficio giudiziario di destinazione, diverso da quello indicato come abilitato dal provvedimento organizzativo del Presidente del Tribunale, ma, comunque, compreso nell'elenco allegato al provvedimento del Direttore generale dei Sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, contenente l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Infatti, si è rilevato che tale sanzione processuale è prevista dall'art. 24, comma 6-sexies, lett. e), d.l. cit. esclusivamente in caso di utilizzo di indirizzi PEC di destinazione non ricompresi neppure nell'allegato del citato provvedimento direttoriale. 1.2. Di tale verifica il provvedimento censurato non rende conto. Sicché si impone l'annullamento con rinvio (cfr. Sez. 1, n. n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, Selis, Rv. 280524 - 01) per nuovo esame al Magistrato di sorveglianza competente. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveg
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