CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 11961/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] UNIPERSONALEe per essa, in qualità di mandataria,[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall'avvocatoMarialucrezia TurcoNumero registro generale 7508/2022Numero sezionale 1914/2026Numero di raccolta generale 11961/2026Data pubblicaz ion e 30/04/2026– controricorrente –nonché contro– intimato –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 14/2022depositata il 11/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno28/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 14/2022, pubblicata in data 11 gennaio 2022,la Corte d’appello di Ancona, nella costituzione degli appellatiAMERICO ERCOLANI E [OSCURATO:PERSONA] e nella contumaciadell’altro appellato [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA].R.L. (già [OSCURATO:PERSONA] in amministrazionestraordinaria) - e, per essa, da [OSCURATO:SOCIETA]. – avverso lasentenza del Tribunale di Macerata n. 600/13 del 22 aprile 2013, hacondannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed ilfavore di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. della somma di € 80.366,63 - di cui €4.123,83 per scoperto di conto corrente ed € 76.242,80 per gliinsoluti di portafoglio - oltre interessi di mora2. Il Tribunale di Macerata aveva accolto l’opposizione proposta da[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] edALESSANDRA PALA avverso il decreto ingiuntivo n. 205/07, emesso indata 21 dicembre 2004, con il quale era stato ingiunto aIMMOBILIARE [OSCURATO:PERSONA] – quale debitrice principale –Sez. S1 - R.G. 7508/2022 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 2 di 12Numero registro generale 7508/2022Numero sezionale 1914/2026Numero di raccolta generale 11961/2026Data pubblicazione 30/04/2026nonché ad [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] – qualifideiussori – il pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 116.166,39,di cui: € 39.923,59,per scoperto del conto corrente c/c n. 4076; €6.266,34 per titoli cambiari tornati insoluti e protestati; € 69.976,46per n. 11 Ri.Ba anticipate in virtù̀ di sconto a anticipazione somme etornate insolute.Nell’opposizione erano stati contestati la valenza probatoria deidocumenti prodotti a corredo del ricorso monitorio nonché l’esistenzadel credito, deducendo l’illegittima applicazione sia della clausola “usopiazza” sia della capitalizzazione trimestrale sia del tasso di sconto edella commissione di massimo scoperto.Gli opponenti avevano altresì chiesto in via riconvenzionale lacondanna della Banca sia alla restituzione delle somme percepite invirtù dell’applicazione delle clausole contrattuali contestate sia alrisarcimento dei danni subiti dai fideiussori.Costituitasi regolarmente la Banca opposta, il Tribunale diMacerata aveva accolto l’opposizione, affermando che le pretesecreditorie azionate in via monitoria non risultavano provate daidocumenti prodotti ed aveva riconosciuto il solo importo di €6.266,24 derivante da cambiali scadute, ponendo il medesimo incompensazione con quanto dovuto ai fideiussori per il risarcimentodei danni subiti.3. Il giudizio di appello si era interrotto per effetto del fallimentodella [OSCURATO:PERSONA] ed era statosuccessivamente riassunto.La Corte d’appello, nell’accogliere parzialmente il gravame, haosservato che:Sez. S1 - R.G. 7508/2022 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 3 di 12Numero registro generale 7508/2022Numero sezionale 1914/2026Numero di raccolta generale 11961/2026Data pubblicazione 30/04/2026− vi era prova piena del credito vantato dalla Banca conriguardo al portafoglio commerciale anche con riguardo allericevute bancarie tornate poi insolute;− andava confermata la valutazione di nullità della clausola dicapitalizzazione, e della commissione di massimo scoperto,dovendosi quindi rideterminare il saldo del contro correntesecondo il ricalcolo operato dal consulente tecnico d’ufficionominato in grado di appello;− infondate erano le pretese risarcitorie azionate dai fideiussoriin via riconvenzionale sia per violazione della privacy diALESSANDRA PALA – dedotta in virtù dell’invio dellacomunicazione della chiusura del conto presso la Segreteriadel Comune – in quanto la scheda contrattuale depositata ine non vi era prova del fatto che la comunicazione fossepervenuta a conoscenza di terzi, sia per la segnalazione diAMERICO ERCOLANI alla [OSCURATO:PERSONA], non essendovi èprova del fatto che l’errore nella quantificazione dell’importosegnalato avesse precluso l’accesso al credito da partedell’odierno ricorrente - a carico del quale, peraltro,risultavano già iscritte ipoteche giudiziali – e non potendosiritenere il danno sussistente in re ipsa;− ha ritenuto inammissibili le deduzioni degli appellati AMERICOERCOLANI ed [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla nullità dellefideiussioni, rilevando che la fondatezza di tali deduzioni erastata esclusa dal Tribunale in primo grado, senza che larelativa statuizione venisse impugnata con appelloincidentale.Sez. S1 - R.G. 7508/2022 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 4 di 12Numero registro generale 7508/2022Numero sezionale 1914/2026Numero di raccolta generale 11961/2026Data pubblicazione 30/04/20264. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Anconaricorrono [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] eper essa, in qualità di mandataria, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.È rimasto intimato il [OSCURATO:PERSONA].5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.I ricorrenti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a tre motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,nn. 3 e 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt.111 co.6 Cost. e 156, 112 e 113 c.p.c.Come sintetizzato nel ricorso, “la motivazione della sentenzaimpugnata, espressa per relationem, è soltanto apparente, e di fattomancante nella parte in cui ha laconicamente affermato che “Vaaltresì rilevata la prova piena del credito vantato dalla Banca conriguardo al portafoglio commerciale, non solo, come rilevato dalgiudice di prime cure, con riguardo alle cambiali, ma anche allericevute bancarie tornate poi insolute…. Nel caso di specie la provadel credito è data dalla produzione documentale allegata allamemoria ex art. 183 c.p.c. riferibile alla Banca opposta (doc. nn. da 4a 19 parte appellante)”.”.I ricorrenti argomentano che la motivazione sarebbe “priva di ogniintellegibile riferimento alla fattispecie concreta, se è vero che nonriporta né il contenuto della (seconda, lo precisiamo noi) memoria exart. 183 c.p.c. della Banca, né l’oggetto della “produzioneSez. S1 - R.G. 7508/2022 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 5 di 12Numero registro generale 7508/2022Numero sezionale 1914/2026Numero di raccolta generale 11961/2026Data pubblicazione 30/04/2026documentale” alla stessa allegata, della quale si indica soltanto lanumerazione”, per cui ci si troverebbe di fronte a una motivazione“soltanto apparente, e di fatto mancante, in quanto non consente diindividuare in alcun modo l’iter logico attraverso il quale la Corteterritoriale ha accolto la domanda della Banca, ribaltando la decisioneassunta in primo grado, che sul punto aveva invece motivatoevidenziando proprio l’inattendibilità della documentazione prodottadalla Banca e il fatto che la stessa non aveva trasmesso gli estratticonto relativi al portafoglio commerciale”.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,1375, 1710, 1712, 1713, 1832 c.c. e 119 D. Lgs. n. 385/1993 “nellaparte in cui – laddove una motivazione siffatta sia ritenuta esistente -la sentenza impugnata ha erroneamente statuito che l’onereprobatorio a carico della Banca di comprovare il suo credito relativo alc.d. portafoglio commerciale, quantificato in € 69.976,46, possaconsiderarsi assolto tramite “la produzione documentale allegata allamemoria ex art. 183 c.p.c.” (ovvero tramite le “distinte dipresentazione effetti per anticipazione al s.b.f.”), mentre per poterconsiderare assolto il predetto onere la Banca avrebbe dovutoprodurre le ricevute bancarie insolute, ovvero gli estratti del contocorrente contenenti gli addebiti degli insoluti delle ricevute bancarie,che pure avrebbero potuto costituire prova del credito in mancanza dicontestazione da parte del correntista/opponente”.Si censura la decisione impugnata in quanto la stessa avrebberitenuto provato il credito vantato dalla Banca per Ri.Ba. insolute invirtù della produzione delle distinte di presentazione effetti peranticipazione al s.b.f.Sez. S1 - R.G. 7508/2022 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 6 di 12Numero registro generale 7508/2022Numero sezionale 1914/2026Numero di raccolta generale 11961/2026Data pubblicazione 30/04/2026Argomentano i ricorrenti che, per poter considerare assolto l’onereprobatorio relativo al credito, la Banca avrebbe dovuto produrre lericevute bancarie insolute “o almeno gli estratti del conto correntecontenenti gli addebiti degli insoluti delle ricevute bancarie, che pureavrebbero potuto costituire prova del credito in mancanza dicontestazione da parte del correntista/opponente”.Deducono ulteriormente che sarebbe stato onere della bancamandataria quello di provare di avere eseguito il contratto secondobuona fede e, conseguentemente, di dimostrare che l’eventualemancato incasso del creditore verso il terzo era stato dovuto a causaad essa non imputabile, richiamando sul punto le conclusioni cui erapervenuta la decisione di prime cure, nel momento in cui la stessaaveva escluso che la Banca avesse agito in buona fede.1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1421, 1956 c.c., 645, 167,secondo comma, e 345, secondo comma, c.p.c., “nella parte in cui lasentenza impugnata ha dichiarato gli odierni ricorrenti decadutidall’eccezione, già sollevata in primo grado e riproposta nel giudizio diappello, di nullità delle fideiussioni da loro prestate, in quantocontenenti la clausola di preventiva rinuncia ad avvalersi dellaliberazione ex art. 1956 c.c., statuendo che l’eccezione avrebbedovuto essere riproposta con appello incidentale”.Si argomenta da parte dei ricorrenti che, da un lato, essi nonerano tenuti a proporre appello incidentale avendo il Tribunale accoltola loro opposizione in relazione ad altri profili, e, dall’altro lato lanullità delle fideiussioni era comunque rilevabile d’ufficio.2. Il primo motivo di ricorso è infondato.Questa Corte va costantemente richiamando il principio per cui, aseguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.Sez. S1 - R.G. 7508/2022 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 7 di 12Numero registro generale 7508/2022Numero sezionale 1914/2026Numero di raccolta generale 11961/2026Data pubblicaz ion e 30/04/2026– risalente all'art. 54, D.L. 83/2012 – il sindacato di legittimità sullamotivazione risulta ormai ridotto al c.d. "minimo costituzionale", conla conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si sia tramutata in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico",nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014 e, da ultimo, Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del12/10/2017; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018;Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022) mentre risultainvece esclusa qualunque rilevanza sia del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione.Nessuna di dette carenze estreme risulta ravvisabile nellamotivazione della decisione impugnata, la quale espone il propriopercorso argomentativo in modo, forse, sintetico ma comunquecompleto, univoco, comprensibile ed immune da affermazionireciprocamente inconciliabili.Il perno della motivazione, invero, è costituito dal richiamo alleproduzioni documentali dell’odierna controricorrente che il giudice dimerito non era, evidentemente, tenuto ad enumerare nel dettaglio,senza che, tuttavia, la sinteticità di tale richiamo valga non solo adescludere l’esistenza di una motivazione ma anche la comprensibilitàdella medesima.Comprensibilità che – va aggiunto - come emerge in modoevidente dal contenuto degli ulteriori motivi di ricorso, le cuiargomentazioni costituiscono indice della piena comprensione che gliSez. S1 - R.G. 7508/2022 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 8 di 12Numero registro generale 7508/2022Numero sezionale 1914/2026Numero di raccolta generale 11961/2026Data pubblicazione 30/04/2026stessi ricorrenti hanno conseguito del percorso motivazionale seguitodalla decisione impugnata.3. Il secondo motivo di ricorso è, invece, inammissibile.Il motivo di ricorso, infatti, non viene a contestare la ratiodecidendi esposta dalla decisione impugnata, ed in particolare noncensura minimamente l’osservazione, svolta dalla Corte territoriale,per cui, al di là della produzione delle distinte di presentazione deglieffetti, risultavano non specificamente contestati gli estratti contoprodotti dall’odierna controricorrente e quindi il saldo del portafogliocommerciale della società debitrice principale.Occorre, anzi, notare che il ricorso, da un lato, violando in talmodo la regola di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., omette dichiarire con adeguata puntualità quali fossero le contestazioni mossedai ricorrenti all’indirizzo alla documentazione prodotta dalla banca e,dall’altro lato, registra uno sviluppo argomentativo che viene apalesare che il contenuto concreto delle deduzioni dei ricorrenti ècostituito da una inammissibile confutazione della stessa valutazionedelle prove da parte della Corte d’appello la quale, esaminata ladocumentazione versata in atti, ha ritenuto la piena sussistenza dellapretesa azionata dall’odierna controricorrente, senza in alcun modoincorrere in una violazione della regola di distribuzione degli oneriprobatori di cui all’art. 2697 c.c.4. Inammissibile è anche il terzo motivo.Se, infatti, è ben vero che la nullità delle fideiussioni noncostituiva eccezione in senso stretto ed anzi avrebbe potuto essererilevata d’ufficio, si deve tuttavia constatare che il motivo è viziato dauna radicale assenza di adeguata specificità, ancora una volta intrasgressione dell’art. 366 c.p.c.Sez. S1 - R.G. 7508/2022 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 9 di 12Numero registro generale 7508/2022Numero sezionale 1914/2026Numero di raccolta generale 11961/2026Data pubblicaz ion e 30/04/2026I ricorrenti, infatti, omettono radicalmente di chiarire se nelgiudizio di prime cure vi fosse stata la tempestiva allegazione delfatto cui si riferisce l’ipotesi di cui all’art. 1956 c.c. e cioè del fattoche, nel concreto, vi era stata ulteriore concessione di credito alladebitrice principale pur in presenza di un mutamento delle condizionipatrimoniali di quest’ultima.Come chiarito anche recentemente da questa Corte, infatti, ilrilievo officioso della nullità di una clausola di deroga alle previsioni intema di fideiussione non interferisce con la circostanza che si siacomunque venuta ad integrare la preclusione dell'eccezione su taliprevisioni fondata per mancata tempestiva formulazione e taleprincipio – enunciato da questa Corte con riferimento alla clausola dideroga all’art. 1957 c.c. (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 1851 del25/01/2025) – deve trovare applicazione anche con riferimentoall’ipotesi di deroga convenzionale all’art. 1956 c.c., considerato cheanche tale previsione contempla un’eccezione in senso stretto (Cass.Sez. 3 - Ordinanza n. 8023 del 25/03/2024; Cass. Sez. 3, Sentenzan. 7050 del 28/07/1997), il cui accoglimento, peraltro, postula che ilgarante - che tale eccezione abbia sollevato - venga ad assolvereall’onere di provare che successivamente alla prestazione dellagaranzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbiafatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramentodelle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare ilfondato timore che questi potesse divenire insolvente, il che non èravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conticorrenti del garantito (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 34685 del24/11/2022; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 23422 del 17/11/2016).Detto diversamente, la possibilità di dedurre o di rilevare d’ufficiola nullità di una clausola di deroga alle previsioni in tema diSez. S1 - R.G. 7508/2022 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 10 di 12Numero registro generale 7508/2022Numero sezionale 1914/2026Numero di raccolta generale 11961/2026Data pubblicazione 30/04/2026fideiussione deve essere comunque coordinata con l’eventualecarattere di eccezione in senso stretto della tutela prevista dallaprevisione derogata, con una duplice conseguenza: in primo luogo, sela deduzione di nullità è, di per sé, sottratta a meccanismi preclusivi,non altrettanto è a dirsi per la tutela oggetto della clausola di deroga,potendo l’applicazione della tutela medesima risultare preclusa dalsuo carattere di eccezione in senso stretto e dall’intervenutomaturarsi delle preclusioni processuali in relazione all’allegazione deifatti fondanti l’eccezione; in secondo luogo deve ritenersiinammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c. il motivo di ricorsocon il quale ci si venga a dolere della mancata declaratoria di nullitàdella clausola di deroga ad una previsione che contempli un’eccezionein senso stretto, senza contestualmente specificare di averetempestivamente allegato i fatti posti a fondamento dell’eccezionemedesima.In conclusione, la nullità parziale del contratto di fideiussione "avalle" di una intesa restrittiva della concorrenza "a monte" in tantorisulta rilevabile d'ufficio in quanto emergano dagli atti tutte lecircostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concretaricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI, con laprecisazione che - al detto fine - si deve considerare che l'eccezioneex art. 1956 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa,con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola dideroga non interferisce con la eventualmente ormai consumatapreclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.5. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguentecondanna dei ricorrenti alla rifusione in favore della controricorrentedelle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente indispositivo.Sez. S1 - R.G. 7508/2022 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 11 di 12Numero registro generale 7508/2022Numero sezionale 1914/2026Numero di raccolta generale 11961/2026Data pubblicaz ion e 30/04/20266. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;condanna i ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 28 aprile 2026.Il PresidenteENRICO SCODITTISez. S1 - R.G. 7508/2022 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 12 di 12