CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 1971
Cassazione n. 06518/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 26/02/1971 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; c li t- Rilevata' primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge, è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha correttamente escluso l'uso di gruppo della sostanza stupefacente sulla base della generiche dichiarazioni dell'imputato, peraltro parziali, sicché non vi è prova sin dall'inizio dell'identità dei mandanti, in ciò facendo buon governo del principio secondo cui ricorre l'ipotesi di consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, a condizione che: a) l'acquirente sia uno degli assuntori; b) l'acquisto avvenga sin dall'inizio per conto degli altri componenti del gruppo; c) sia certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all'acquisto (Sez. 4, n. 24102 del 23/03/2018, dep. 29/05/2018, Verdoscia, Rv. 272961); considerato che il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è parimenti inammissibile, avendo la Corte di merito, con apprezzamento di fatto non manifestamente illogico, individuato, quali elementi ostativi, sia i precedenti penali dell'imputato, sia la circostanza che il reato è stato commesso violando la misura cautelare che era stata applicata al ricorrente; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023.