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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 luglio 2023

Cassazione n. 11038/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17005/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] ANCONA, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- e MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- avverso PROVVEDIMENTO di [OSCURATO:PERSONA] n. 382/2022depositato i l 26/07/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Ancona, in giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA], cittadino pakistano, in opposizione avversi il decreto di espulsione emesso dalla stessa Prefettura di ancona il 28/1/2022, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (cui la procedura era stata rinviata, attraverso vari rinvii, dal 29/7/2022 al fine di un controllo sulla definizione della procedura di richiesta della protezione internazionale, per quanto dedotto nel presente ricorso per cassazione), dando atto che le parti non erano comparsa, disponeva la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarava l’estinzione del processo.

Avverso la suddetta pronuncia, comunicata il 26/7/2023, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, notificato il 14/8/2023, affidato a unico motivio nei confronti della Prefettura di ancona (che non svolge difese). [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.13 e 13-bis d.lgs. 286/1998 e 127 c.p.p. per avere il Giudice di Pace erroneamente disposto, in giudizio avente ad oggetto opposizione al decreto di espulsione emesso dalla Prefettura di Ancona in data 28/1/2022, la cancellazione della causa dal ruolo, avendo erroneamente ritenuto necessaria la partecipazione delle parti. 2.La censura è fondata.

Questa Corte (Cass. 19601/2023; 14091/2021) ha chiarito che «In tema di giudizio di opposizione al decreto di espulsione di un cittadino extracomunitario, la regola generale per cui la mancata comparizione delle parti impone la fissazione di una nuova udienza, ex art. 181 c.p.c., non trova applicazione, trattandosi di procedimento caratterizzato da celerità, semplificazione e officiosità dell'impulso».

Pertanto, il giudice adìto, verificata la ritualità degli atti finalizzati a consentire la comparizione della parte, deve comunque pronunciarsi sul merito dell'impugnativa proposta.

Invero, avuto riguardo alle peculiarit̀ di detto giudizio, caratterizzato non solo dall'urgenza ma anche dalla precisa delimitazione dell'ambito di cognizione, circoscritto unicamente al controllo, al momento dell'espulsione, dell'assenza del permesso di soggiorno perch́ non richiesto (in assenza di cause di giustificazione), revocato, annullato ovvero negato per mancata tempestiva richiesta di rinnovo, il rinvio della trattazione si giustifica solo in caso di irregolarit̀ della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza.

Non trovando applicazione l’art.181 c.p.c., non poteva essere disposta la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l’estinzione del giudizio.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassato il decreto impugnato con rinvio al giudice di pace di Ancona, in persona di altro magistrato.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato con rinvio al giudice di pace di Ancona, in persona di altro magistrato, anche in ordine alla liquidazione delle spese d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17005/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] ANCONA, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- e MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- avverso PROVVEDIMENTO di [OSCURATO:PERSONA] n. 382/2022depositato i l 26/07/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Ancona, in giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA], cittadino pakistano, in opposizione avversi il decreto di espulsione emesso dalla stessa Prefettura di ancona il 28/1/2022, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (cui la procedura era stata rinviata, attraverso vari rinvii, dal 29/7/2022 al fine di un controllo sulla definizione della procedura di richiesta della protezione internazionale, per quanto dedotto nel presente ricorso per cassazione), dando atto che le parti non erano comparsa, disponeva la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarava l’estinzione del processo. Avverso la suddetta pronuncia, comunicata il 26/7/2023, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, notificato il 14/8/2023, affidato a unico motivio nei confronti della Prefettura di ancona (che non svolge difese). [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.13 e 13-bis d.lgs. 286/1998 e 127 c.p.p. per avere il Giudice di Pace erroneamente disposto, in giudizio avente ad oggetto opposizione al decreto di espulsione emesso dalla Prefettura di Ancona in data 28/1/2022, la cancellazione della causa dal ruolo, avendo erroneamente ritenuto necessaria la partecipazione delle parti. 2.La censura è fondata. Questa Corte (Cass. 19601/2023; 14091/2021) ha chiarito che «In tema di giudizio di opposizione al decreto di espulsione di un cittadino extracomunitario, la regola generale per cui la mancata comparizione delle parti impone la fissazione di una nuova udienza, ex art. 181 c.p.c., non trova applicazione, trattandosi di procedimento caratterizzato da celerità, semplificazione e officiosità dell'impulso». Pertanto, il giudice adìto, verificata la ritualità degli atti finalizzati a consentire la comparizione della parte, deve comunque pronunciarsi sul merito dell'impugnativa proposta. Invero, avuto riguardo alle peculiarit̀ di detto giudizio, caratterizzato non solo dall'urgenza ma anche dalla precisa delimitazione dell'ambito di cognizione, circoscritto unicamente al controllo, al momento dell'espulsione, dell'assenza del permesso di soggiorno perch́ non richiesto (in assenza di cause di giustificazione), revocato, annullato ovvero negato per mancata tempestiva richiesta di rinnovo, il rinvio della trattazione si giustifica solo in caso di irregolarit̀ della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza. Non trovando applicazione l’art.181 c.p.c., non poteva essere disposta la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l’estinzione del giudizio. 3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassato il decreto impugnato con rinvio al giudice di pace di Ancona, in persona di altro magistrato. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato con rinvio al giudice di pace di Ancona, in persona di altro magistrato, anche in ordine alla liquidazione delle spese d
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